Studio Legale Bruccheri

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SINISTRO STRADALE – APERTURA SPORTELLO RESPONSABILITA’ – COLPA

Con una interessante sentenza il Tribunale civile di Caltanissetta ha deciso una controversia che ha visto coinvolte due autovetture.

Mentre un’autovettura era parcheggiata, un passeggero stava salendo a bordo, nel frattempo, con lo sportello già aperto, sopraggiungeva un’altra autovettura che colpiva lo sportello.

Secondo la tesi della compagnia assicuratrice, recepita dal Giudice di Pace, lo sportello aperto costituisce un aumento dell’ingombro dell’automobile per cui il suo conducente risponde dei danni arrecati agli altri veicoli che ne siano entrati in collisione a prescindere del fatto se lo sportello era già aperto o fosse stato aperto mentre sopraggiunge l’altro veicolo che vi entra in collisione.

L’assurda teoria è stata legittimamente smentita dal Tribunale che, in sede di appello, ha correttamente statuito l’intera responsabilità del conducente del veicolo che, pur sopraggiungendo quando lo sportello era già aperto, non ha adottato una condotta di guida tale da impedire la collisione.

Al risarcimento è seguita anche la condanna alle spese.

L’interessante pronuncia risolve una questione di poche migliaia di euro, ma proprio l’esiguità della posta in palio consente alle compagnie assicuratrici di adottare una politica ostruzionistica che, non riconoscendo il diritto al risarcimento, costringe i danneggiati a rivolgersi alla giustizia sopportandone costi e tempi oltre al rischio di decisioni ingiuste che, oggi, anche grazie alla decisione pubblicata, dovrebbero essere scongiurate.

RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO

Con la pronuncia in commento il Tribunale del lavoro di Caltanissetta ha accolto la domanda di un dirigente scolastico finalizzata ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio.

La materia del contendere era dovuta al fatto che secondo l’Amministrazione, i fattori che hanno causato la patologia non potevano essere legati all’attività lavorativa ma a condizioni personali pregresse.

Dopo aver dimostrato il carico di lavoro ha avuto un apporto decisivo la consulenza mediatica che ha confermato l’insorgenza delle malattie anche a causa delle condizioni di lavoro.

Di conseguenza al ricorrente sono stati riconosciuti la dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo.

PROCEDURA PER LA TUTELA DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL DEBITORE

Con un’attesissima pronuncia il Tribunale di Agrigento ha accolto l’istanza di un operaio, padre di famiglia che, a seguito di una serie di fattori non dipendenti dalla sua volontà, non è più riuscito a pagare i propri debiti.

Fondamentalmente sono state le prove rigorosamente richieste ed acquisite dal Tribunale a dimostrazione della incolpevole esposizione debitoria e quindi della meritevolezza della tutela.

Altrettanto rigorosamente è stata valutata l’alternativa liquidatoria, ossia la possibilità di autorizzare i creditori ad agire con il pignoramento del patrimonio del debitore che avrebbero affossato complessivamente il debitore impedendogli di vivere dignitosamente e disperdendo il patrimonio tra spese legali e procedurali.

Una decisione figlia del buon senso e dell’applicazione delle legge a tutela del consumatore che gli ha consentito, con un piano di rientro, una esistenza libera e dignitosa.

PENSIONE PRIVILEGIATA

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana ha accolto la domanda di un militare della capitaneria di porto in pensione condannando l’INPS a riconoscergli e versargli la pensione privilegiata negatagli ripetutamente in via amministrativa.

Secondo l’INPS il trattamento non sarebbe spettato perchè la patologia da cui è affetto il militare non sarebbe inserita tra quelle previste dalla legge; solo a seguito del ricorso giudiziale lo stesso INPS ha riveduto la propria posizione riconoscendo il diritto rivendicato.

Tale tardivo riconoscimento non ha tuttavia evitato anche la condanna alle spese di giudizio.

SUCCESSIONI EREDITARIE LESIONE LEGITTIMA – QUOTA SPETTANTE AGLI EREDI CHE AGISCONO IN RIDUZIONE – DIRITTO ACCRESCIMENTO.

Con una interessante sentenza il Tribunale civile di Caltanissetta risolve una controversia sorta tra gli eredi di una signora che aveva pretermesso completamente i figli dalla propria successione.

La pronuncia di accertamento della lesione di legittima era anche prevedibile, nonostante le diverse questioni sollevate dai convenuti e rigettate dal Tribunale.

Ma l’interessante principio giuridico riguardo la sorte della quota che spetta a coloro che, pur avendone interesse, non hanno agito per la lesione: secondo il Tribunale questa quota va ad accrescere la porzione spettante a colore che hanno agito in giudizio.

La pronuncia pare dunque aprire un solco rispetto all’orientamento prevalente secondo cui, invece, la quota di chi non impugna resterebbe a vantaggio di chi si era appropriato dell’eredità.