Studio Legale Bruccheri

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RIMBORSO DEL CREDITO IVA PER L’IMPRESA CHE HA CESSATO L’ATTIVITA’ – ASSENZA DEL MODELLO VR.

La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia ha accolto le istanze dell’impresa in ordine al rimborso del credito I.V.A., chiesto dopo la cessazione dell’attività e negato dall’Agenzia delle Entrate sul presupposto che non fosse stato presentato il modello VR, né le dichiarazioni dei redditi successive all’anno di riferimento dell’imposta.

I giudici tributari mostrano di aderire all’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata presentazione del modello VR – non costituendo l’unica modalità per ottenere il rimborso – non determina per il contribuente la perdita del credito I.V.A., il quale, se effettivamente spettante, deve essere sempre rimborsato integralmente.

Nell’ipotesi in cui l’impresa abbia cessato l’attività, non potendosi portare in detrazione nell’anno successivo l’eccedenza del credito I.V.A, il rimborso non è subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ma unicamente alla richiesta di rimborso soggetta al termine di prescrizione decennale.

PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DI UN’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA – DECRETO INGIUNTIVO PRONUNCIATO NEI CONFRONTI DELL’ASSOCIAZIONE.

Il Tribunale di Catania recentemente si è pronunciato su una interessante vicenda che ha visto coinvolta una signora che, pur avendo cessato da anni la carica di presidente di un’associazione non riconosciuta, ha subito un pignoramento per la cospicua somma di € 300.000,00.

Secondo la tesi sposata dal giudice, il creditore di un’associazione non riconosciuta non può pignorare le somme di denaro di un soggetto che aveva assunto la carica di presidente, se non viene regolarmente citato nel giudizio e se non dimostri che abbia svolto concretamente attività in nome e per conto dell’ente.

Solo procedendo in questo modo, infatti, il creditore potrà ottenere la condanna anche del presidente dell’associazione e la conseguente formazione di un valido titolo utilizzabile nei suoi confronti anche con il pignoramento. Nel caso in esame, invece, il decreto ingiuntivo era stato formato esclusivamente contro la sola associazione non riconosciuta, con la conseguente impossibilità per il creditore di proseguire il pignoramento nei confronti del suo presidente.

FERMO AMMINISTRATIVO – SANZIONE ACCESSORIA – ANNULLAMENTO PER VIOLAZIONE NON ADDEBITABILE AL PROPRIETARIO.

Con una interessante pronuncia, il Giudice di Pace civile di Palermo, ha accolto una opposizione alla sanzione amministrativa del fermo di un autoarticolato proposto dalla ditta proprietaria del mezzo la quale lamentava l’assenza dei requisiti di legge.

Questi i fatti: il conducente dell’autoarticolato veniva colpito da malore mentre era alla guida e, pertanto, abbandonava il mezzo nella carreggiata, l’aiutante, sprovvisto di patente di guida, per non bloccare il traffico decideva di spostarlo in altro luogo.

Mentre l’autoarticolato era condotto dall’aiutante veniva fermato e contravvenzionato per guida senza patente; tuttavia, secondo i verbalizzanti, tale condotta andava sanzionata anche nei confronti del proprietario con il fermo amministrativo.

Avverso detta sanzione insorgeva la ditta rilevando che, il veicolo sottoposto al fermo amministrativo è di proprietà di un soggetto diverso da colui il quale ha commesso la violazione, per cui, a mente dell’art. 213, comma 9, c.d.s, le cui disposizioni sono richiamate espressamente dall’art. 214 c.d.s., il fermo amministrativo (così come il sequestro) non si applica nel caso in cui il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.

La violazione contestata concerne una violazione non collegata al mezzo di proprietà della ricorrente (come ad esempio la mancata revisione o copertura assicurativa), bensì ad una condizione personale del conducente stesso che era privo della patente di guida.

In accoglimento del suesposto principio, la sanzione è stata dunque annullata.

SINISTRO STRADALE – APERTURA SPORTELLO RESPONSABILITA’ – COLPA

Con una interessante sentenza il Tribunale civile di Caltanissetta ha deciso una controversia che ha visto coinvolte due autovetture.

Mentre un’autovettura era parcheggiata, un passeggero stava salendo a bordo, nel frattempo, con lo sportello già aperto, sopraggiungeva un’altra autovettura che colpiva lo sportello.

Secondo la tesi della compagnia assicuratrice, recepita dal Giudice di Pace, lo sportello aperto costituisce un aumento dell’ingombro dell’automobile per cui il suo conducente risponde dei danni arrecati agli altri veicoli che ne siano entrati in collisione a prescindere del fatto se lo sportello era già aperto o fosse stato aperto mentre sopraggiunge l’altro veicolo che vi entra in collisione.

L’assurda teoria è stata legittimamente smentita dal Tribunale che, in sede di appello, ha correttamente statuito l’intera responsabilità del conducente del veicolo che, pur sopraggiungendo quando lo sportello era già aperto, non ha adottato una condotta di guida tale da impedire la collisione.

Al risarcimento è seguita anche la condanna alle spese.

L’interessante pronuncia risolve una questione di poche migliaia di euro, ma proprio l’esiguità della posta in palio consente alle compagnie assicuratrici di adottare una politica ostruzionistica che, non riconoscendo il diritto al risarcimento, costringe i danneggiati a rivolgersi alla giustizia sopportandone costi e tempi oltre al rischio di decisioni ingiuste che, oggi, anche grazie alla decisione pubblicata, dovrebbero essere scongiurate.

RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO

Con la pronuncia in commento il Tribunale del lavoro di Caltanissetta ha accolto la domanda di un dirigente scolastico finalizzata ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio.

La materia del contendere era dovuta al fatto che secondo l’Amministrazione, i fattori che hanno causato la patologia non potevano essere legati all’attività lavorativa ma a condizioni personali pregresse.

Dopo aver dimostrato il carico di lavoro ha avuto un apporto decisivo la consulenza mediatica che ha confermato l’insorgenza delle malattie anche a causa delle condizioni di lavoro.

Di conseguenza al ricorrente sono stati riconosciuti la dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo.