Categoria: Diritto del lavoro
RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO
Con la pronuncia in commento il Tribunale del lavoro di Caltanissetta ha accolto la domanda di un dirigente scolastico finalizzata ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio.
La materia del contendere era dovuta al fatto che secondo l’Amministrazione, i fattori che hanno causato la patologia non potevano essere legati all’attività lavorativa ma a condizioni personali pregresse.
Dopo aver dimostrato il carico di lavoro ha avuto un apporto decisivo la consulenza mediatica che ha confermato l’insorgenza delle malattie anche a causa delle condizioni di lavoro.
Di conseguenza al ricorrente sono stati riconosciuti la dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo.
PENSIONE PRIVILEGIATA
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana ha accolto la domanda di un militare della capitaneria di porto in pensione condannando l’INPS a riconoscergli e versargli la pensione privilegiata negatagli ripetutamente in via amministrativa.
Secondo l’INPS il trattamento non sarebbe spettato perchè la patologia da cui è affetto il militare non sarebbe inserita tra quelle previste dalla legge; solo a seguito del ricorso giudiziale lo stesso INPS ha riveduto la propria posizione riconoscendo il diritto rivendicato.
Tale tardivo riconoscimento non ha tuttavia evitato anche la condanna alle spese di giudizio.
Riconosciuta al docente la completa equiparazione del servizio precario con quello di ruolo.
Il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso proposto da una docente di scuola pubblica la quale ha ottenuto la completa equiparazione del servizio precario dal 2001 al 2012 con quello di ruolo.
Le sono stati riconosciuti quindi i servizi ai fini dei punteggi in tutte le graduatorie, la progressione stipendiale a pieno titolo e il pagamento dei mesi estivi di luglio e agosto.
La sentenza, invero, ha riconosciuto pure la trasformazione del contratto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno pari a 7 mensilità lorde, ma su questi due punti la sentenza è stata modificata dalla Corte d’Appello che ha tuttavia confermato la legittimità della equiparazione.
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS DECRETO 151/2011
Il Tribunale di Catania ha accolto la domanda di una docente della scuola dell’infanzia madre di un bambino di età inferiore ai tre anni che ha chiesto di essere assegnata per tre anni nella stessa provincia dove l’altro genitore svolge la propria attività lavorativa e risiede la famiglia.
Il MIUR ha tentato in tutti i modi di negare il diritto del piccolo a crescere in un ambiente familiare unito e coeso ma davanti il Giudice le argomentazioni non sono bastate a convincerlo e la famiglia è stata protetta!
CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE. REITERAZIONE ILLEGITTIMA SE PRIVA DI MOTIVAZIONE. DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.
Nel comparto della scuola pubblica la scarsa organizzazione di un sistema che garantisca la copertura dei posti del personale docente sfocia nei contratti di lavoro a tempo determinato. Contratti che, secondo la migliore giurisprudenza, sono da considerarsi illegittimi se non sono indicate le ragioni della limitazione temporale. Di conseguenza il danno va risarcito.