Contributo unificato: annullata la cartella di pagamento per difetto di prova dell’Agente della Riscossione.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente e annullato la cartella di pagamento con la quale l’agente della riscossione gli chiedeva il pagamento del contributo unificato, oltre interessi e sanzioni, per una causa iscritta a ruolo avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Secondo l’amministrazione, invero, il contribuente avrebbe iscritto a ruolo due cause identiche avanti la medesima autorità giudiziaria ma avrebbe pagato un solo contributo unificato, restando debitore dell’altro.

Il contribuente, tuttavia, ha contestato la legittimità della richiesta e ha dato prova di aver pagato il chiesto contributo unificato, mentre l’amministrazione resistente non ha provato il mancato pagamento del medesimo contribuito unificato, limitandosi a produrre in giudizio copia di documenti che non sono in grado di dimostrare l’avvenuto versamento o meno di entrambi i contributi unificati.

I giudici di merito, nell’accogliere il ricorso del contribuente, hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto relativo al riparto dell’onere della prova nel processo tributario, secondo il quale l’Ente impositore, creditore del tributo domandato, ha l’onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre grava sul destinatario dell’imposizione l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi sui quali l’eccezione si fonda.

Se manca, dunque, la prova delle violazioni contestate con l’atto impugnato, il cui onere spetta all’amministrazione resistente, il ricorso va accolto e l’atto annullato.

Avv. Giuseppina Butera

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