Categoria: Responsabilità civile e risarcimento danni

La responsabilità dei Condomìni per la caduta di un albero sull’autovettura in sosta nell’area di pertinenza condominiale. Esclusione del caso fortuito.

Con un’interessante pronuncia in tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (ex art. 2051 c.c.), il Tribunale civile di Caltanissetta ha accolto la domanda di risarcimento formulata dall’attrice nei confronti di quattro Condomìni, ritenuti responsabili dei danni provocati dalla caduta di un albero di grosse dimensioni all’autovettura parcheggiata all’interno di una zona condominiale

Il Giudice ha dapprima ritenuto provato che i danni all’autovettura siano stati provocati dalla caduta di un albero posto in una zona condominiale, con ciò riconoscendo la responsabilità dei Condomìni custodi del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Nel rigettare l’opposta eccezione di caso fortuito, unica esimente del custode del bene, inoltre, il Giudice ha rilevato le forti raffiche di vento non valgono a recidere il nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo, essendo necessario che l’evento atmosferico, normalmente prevedibile con l’ordinaria diligenza, presenti caratteri assolutamente eccezionali tali da sfuggire al controllo del custode.

Sul punto il Giudice ha ben rilevato che nessuna prova è stata fornita dai convenuti in ordine all’eccezionalità delle raffiche di vento, sicché l’eccezione di caso fortuito è stata rigettata e i convenuti sono stati condannati a risarcire tutti i danni patrimoniali cagionati all’autovettura dell’attrice.

SINISTRO STRADALE – APERTURA SPORTELLO RESPONSABILITA’ – COLPA

Con una interessante sentenza il Tribunale civile di Caltanissetta ha deciso una controversia che ha visto coinvolte due autovetture.

Mentre un’autovettura era parcheggiata, un passeggero stava salendo a bordo, nel frattempo, con lo sportello già aperto, sopraggiungeva un’altra autovettura che colpiva lo sportello.

Secondo la tesi della compagnia assicuratrice, recepita dal Giudice di Pace, lo sportello aperto costituisce un aumento dell’ingombro dell’automobile per cui il suo conducente risponde dei danni arrecati agli altri veicoli che ne siano entrati in collisione a prescindere del fatto se lo sportello era già aperto o fosse stato aperto mentre sopraggiunge l’altro veicolo che vi entra in collisione.

L’assurda teoria è stata legittimamente smentita dal Tribunale che, in sede di appello, ha correttamente statuito l’intera responsabilità del conducente del veicolo che, pur sopraggiungendo quando lo sportello era già aperto, non ha adottato una condotta di guida tale da impedire la collisione.

Al risarcimento è seguita anche la condanna alle spese.

L’interessante pronuncia risolve una questione di poche migliaia di euro, ma proprio l’esiguità della posta in palio consente alle compagnie assicuratrici di adottare una politica ostruzionistica che, non riconoscendo il diritto al risarcimento, costringe i danneggiati a rivolgersi alla giustizia sopportandone costi e tempi oltre al rischio di decisioni ingiuste che, oggi, anche grazie alla decisione pubblicata, dovrebbero essere scongiurate.

RESPONSABILITA’ MEDICA – INTERVENTO DI ROUTINE – RISARCIMENTO – MALASANITA’.

Importante successo dello studio per una vittima di un intervento chirurgico ordinario che, a causa della superficialità nella esecuzione di una esportazione di un polipo, ha provocato la lesione dei tessuti circostanti.

A nulla sono valse le difese dell’Azienda ospedaliera che ha invocato l’assenza di un collegamento tra l’intervento e la lesione.

Il Tribunale accogliendo le argomentazioni della paziente ha accolto la domanda ed ha condannato l’Azienda ospedaliera ad un giusto risarcimento.

RESPONSABILITA’ MEDICA – INTERVENTO DI ROUTINE – RISARCIMENTO – MALASANITA’ – DANNO IATROGENO.

L’azienda sanitaria è stata condannata a risarcire il danno subito da una paziente che a causa della somministrazione di un farmaco al quale è risultata allergica, ha subito uno shock anafilattico rischiando seriamente di perdere la vita.

Nell’interessante pronuncia il Giudice ha anche rigettato le eccezioni formulate dall’azienda ospedaliera e dalla compagnia assicuratrice con le quali esse avevano tentato di impedire l’azione risarcitoria perchè a rispondere del danno avrebbe dovuto essere la gestione liquidatoria a non l’ASP.