Categoria: Responsabilità civile e risarcimento danni

Una donna inciampa a causa di una rete di protezione. Condannato il Comune e la società appaltatrice dei lavori al risarcimento dei danni.

Il tema della responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.), sempre vivo e dibattuto, si arricchisce di una nuova pronuncia resa dal Tribunale nisseno, il quale accoglie la domanda della danneggiata e condanna sia il Comune, proprietario della strada, che la società appaltatrice dei lavori pubblici, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla donna.

Ebbene, nel caso in esame una donna lamentava di essere inciampata mentre percorreva la pubblica via a causa di una rete di protezione che si era staccata, per via del vento, dal cantiere posto nelle immediate vicinanze, causandone la rovinosa caduta al suolo.

Chiamati in giudizio sia il Comune, custode della strada, che la società che stava effettuando i lavori di manutenzione, il Giudice ha ritenuto che entrambi fossero responsabili per i danni subiti dall’attrice, sebbene a diverso titolo.

Ed invero, per quel che riguarda la responsabilità dell’Ente Locale, il Giudice ha confermato che il Comune è responsabile della custodia del bene pubblico – la strada – anche nell’ipotesi in cui abbia affidato l’esecuzione di lavori pubblici a soggetti terzi, ed è pertanto tenuto a controllare che tale bene non arrechi pregiudizio a nessuno.

La società appaltatrice, invece, è stata condannata per non avere assicurato la rete di protezione al cantiere.

La sentenza in esame, sebbene offra interessanti spunti di riflessione, lascia perplessi in quanto ha ridotto della metà l’importo del risarcimento spettante alla danneggiata a causa di un presunto comportamento incauto della medesima, la quale avrebbe concorso a determinare (anche se solo in parte) la caduta, senza indicarne, tuttavia, le ragioni.

Avv. Giuseppina Butera

Una donna casalinga, ferita in un incidente stradale, ottiene il risarcimento per la perdita della capacità lavorativa.

Nella sentenza in commento, il Tribunale di Agrigento ha riconosciuto ad una donna coinvolta in un incidente stradale, in cui ha subito gravi danni alla sua salute, il diritto al risarcimento per la perdita della capacità lavorativa.

Gli Avvocati dell’attrice hanno chiesto ed ottenuto la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento del danno alla salute, personalizzato in considerazione delle condizioni personali, nonché dell’ulteriore voce di danno conosciuta come “perdita della capacità lavorativa”.

Il Giudice, nell’accogliere la domanda risarcitoria dell’attrice, ha precisato che l’attività domestica, al pari di qualsiasi altra professione lavorativa, è suscettibile di essere valutata economicamente, così se una casalinga subisce un danno ingiusto che le impedisce di svolgere i suoi compiti, tale danno va risarcito come perdita di guadagno.

A differenza delle precedenti pronunce, inoltre, il Giudice ha fatto ricorso ad un nuovo criterio (più equo) per determinare l’entità del risarcimento spettante alla casalinga, il quale prevede che la base di calcolo sia costituita dallo stipendio di un collaboratore domestico moltiplicato per il numero di anni di lavoro residuo della danneggiata, prima dell’età pensionabile.

La sentenza in esame, rara nel panorama giuridico, restituisce dignità al lavoro casalingo e familiare ed afferma chiaramente che se quest’ultimo viene compromesso (in tutto o in parte) a causa di un fatto illecito altrui, tale perdita va adeguatamente risarcita.

Avv. Giuseppina Butera

Caduta in un B&B a causa di un piccolo gradino non segnalato. Condannata la titolare al risarcimento dei danni.

La pronuncia in commento offre l’opportunità di capire meglio il tema della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall’art. 2051 c.c.

Nel caso in esame, l’attrice lamentava di essere caduta, durante una vacanza, nel B&B in cui alloggiava insieme al marito a causa di un gradino di ridotte dimensioni posto nel corridoio della struttura ricettiva, non adeguatamente segnalato, nel momento esatto in cui la luce automatica si era spenta.

Al fine di invocare la tutela risarcitoria nei confronti della titolare del B&B, l’attrice ha dimostrato nel corso del giudizio di essere caduta all’interno del B&B a causa di un piccolo gradino non visibile e di avere riportato delle lesioni fisiche e dei conseguenti danni patrimoniali per quanto pagato per il soggiorno presso la struttura e per il risarcimento del danno da vacanza rovinata.

La titolare del B&B, invece, si è difesa invocando il caso fortuito ed attribuendo la esclusiva responsabilità all’attrice, la quale avrebbe indossato la sera della caduta (fatto non dimostrato) delle calzature che le avrebbero fatto perdere l’equilibrio.

Il Giudice, nell’accogliere la domanda dell’attrice, facendo corretta applicazione del principio dell’onere della prova, ha ritenuto provata la richiesta dell’attrice e non dimostrata l’eccezione del caso fortuito della convenuta, condannando quest’ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

La pronuncia resa dal Tribunale di Caltanissetta, dunque, si pone in continuità con i principi affermati dalle più recenti sentenze sul tema sempre vivo e dibattuto della responsabilità da cose in custodia.

Avv. Giuseppina Butera

La responsabilità dei Condomìni per la caduta di un albero sull’autovettura in sosta nell’area di pertinenza condominiale. Esclusione del caso fortuito.

Con un’interessante pronuncia in tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (ex art. 2051 c.c.), il Tribunale civile di Caltanissetta ha accolto la domanda di risarcimento formulata dall’attrice nei confronti di quattro Condomìni, ritenuti responsabili dei danni provocati dalla caduta di un albero di grosse dimensioni all’autovettura parcheggiata all’interno di una zona condominiale

Il Giudice ha dapprima ritenuto provato che i danni all’autovettura siano stati provocati dalla caduta di un albero posto in una zona condominiale, con ciò riconoscendo la responsabilità dei Condomìni custodi del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Nel rigettare l’opposta eccezione di caso fortuito, unica esimente del custode del bene, inoltre, il Giudice ha rilevato le forti raffiche di vento non valgono a recidere il nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo, essendo necessario che l’evento atmosferico, normalmente prevedibile con l’ordinaria diligenza, presenti caratteri assolutamente eccezionali tali da sfuggire al controllo del custode.

Sul punto il Giudice ha ben rilevato che nessuna prova è stata fornita dai convenuti in ordine all’eccezionalità delle raffiche di vento, sicché l’eccezione di caso fortuito è stata rigettata e i convenuti sono stati condannati a risarcire tutti i danni patrimoniali cagionati all’autovettura dell’attrice.

SINISTRO STRADALE – APERTURA SPORTELLO RESPONSABILITA’ – COLPA

Con una interessante sentenza il Tribunale civile di Caltanissetta ha deciso una controversia che ha visto coinvolte due autovetture.

Mentre un’autovettura era parcheggiata, un passeggero stava salendo a bordo, nel frattempo, con lo sportello già aperto, sopraggiungeva un’altra autovettura che colpiva lo sportello.

Secondo la tesi della compagnia assicuratrice, recepita dal Giudice di Pace, lo sportello aperto costituisce un aumento dell’ingombro dell’automobile per cui il suo conducente risponde dei danni arrecati agli altri veicoli che ne siano entrati in collisione a prescindere del fatto se lo sportello era già aperto o fosse stato aperto mentre sopraggiunge l’altro veicolo che vi entra in collisione.

L’assurda teoria è stata legittimamente smentita dal Tribunale che, in sede di appello, ha correttamente statuito l’intera responsabilità del conducente del veicolo che, pur sopraggiungendo quando lo sportello era già aperto, non ha adottato una condotta di guida tale da impedire la collisione.

Al risarcimento è seguita anche la condanna alle spese.

L’interessante pronuncia risolve una questione di poche migliaia di euro, ma proprio l’esiguità della posta in palio consente alle compagnie assicuratrici di adottare una politica ostruzionistica che, non riconoscendo il diritto al risarcimento, costringe i danneggiati a rivolgersi alla giustizia sopportandone costi e tempi oltre al rischio di decisioni ingiuste che, oggi, anche grazie alla decisione pubblicata, dovrebbero essere scongiurate.