Vietata la discriminazione indiretta dello studente disabile. Nominato l’assistente all’autonomia e alla comunicazione per il numero di ore previste nel Piano.

La pronuncia in commento riguarda il caso di uno studente con grave disabilità al quale il Comune aveva nominato un assistente all’autonomia e alla comunicazione per un numero di ore settimanali inferiori rispetto a quelle previste dal P.E.I.: il Piano Educativo Individualizzato, costringendo il genitore ad agire in giudizio per ottenere tutela.

Ed invero il Piano, elaborato dal corpo docenti e da diverse figure professionali, aveva previsto, in relazione ai bisogni dello studente disabile, un numero di ore settimanali, pari a 30, in cui lo studente disabile dovesse essere affiancato, durante le lezioni, dall’assistente all’autonomia e alla comunicazione, così dando piena attuazione al suo diritto allo studio.

Tuttavia, il Comune resistente aveva nominato l’assistente per un numero di ore nettamente inferiore, senza tenere in considerazioni i bisogni dello studente,

Il Giudice, nella pronuncia in esame, ha chiarito che il diritto all’istruzione della persona disabile si attua anche con l’adozione delle misure di integrazione e sostegno, tra cui la nomina dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione e che la mancata nomina per il numero di ore necessarie configura una discriminazione indiretta vietata dalla Legge.

Pertanto, accertato il comportamento discriminatorio indiretto del Comune resistente, lo ha condannato alla nomina di un assistente all’autonomia e alla comunicazione per il numero di ore previsto nel Piano.

Avv. Giuseppina Butera

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