Studio Legale Bruccheri

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RIMBORSO IVA SE INSERITO IN DICHIARAZIONE VA IN PRESCRIZIONE DOPO 10 ANNI.

Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento conferma l’orientamento espresso recentemente da diversi giudici secondo cui, dopo che il credito IVA è inserito in dichiarazione, la decadenza biennale non può essere addebitata al creditore, il quale, da tale momento, avrà 10 anni per riscuotere il credito anche con una semplice richiesta con raccomandata a pena di prescrizione e non necessariamente con i modelli (VR) richiesti dall’Agenzia delle Entrate.

La responsabilità dei Condomìni per la caduta di un albero sull’autovettura in sosta nell’area di pertinenza condominiale. Esclusione del caso fortuito.

Con un’interessante pronuncia in tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (ex art. 2051 c.c.), il Tribunale civile di Caltanissetta ha accolto la domanda di risarcimento formulata dall’attrice nei confronti di quattro Condomìni, ritenuti responsabili dei danni provocati dalla caduta di un albero di grosse dimensioni all’autovettura parcheggiata all’interno di una zona condominiale

Il Giudice ha dapprima ritenuto provato che i danni all’autovettura siano stati provocati dalla caduta di un albero posto in una zona condominiale, con ciò riconoscendo la responsabilità dei Condomìni custodi del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Nel rigettare l’opposta eccezione di caso fortuito, unica esimente del custode del bene, inoltre, il Giudice ha rilevato le forti raffiche di vento non valgono a recidere il nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo, essendo necessario che l’evento atmosferico, normalmente prevedibile con l’ordinaria diligenza, presenti caratteri assolutamente eccezionali tali da sfuggire al controllo del custode.

Sul punto il Giudice ha ben rilevato che nessuna prova è stata fornita dai convenuti in ordine all’eccezionalità delle raffiche di vento, sicché l’eccezione di caso fortuito è stata rigettata e i convenuti sono stati condannati a risarcire tutti i danni patrimoniali cagionati all’autovettura dell’attrice.

L’USUCAPIONE TRA PARENTI E LA “PRESUNZIONE” DI TOLLERANZA.

Con una recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato la domanda di usucapione relativa all’acquisto del diritto di proprietà di un bene immobile, ritenendo che il possessore non ha provato in giudizio l’assenza di una condotta tollerante del proprietario.

La Corte ha, infatti, ritenuto che, qualora le parti siano legate da un forte vincolo di parentela, come nel caso di madre e figlio, non è sufficiente, ai fini dell’usucapione, dimostrare l’effettivo esercizio del potere sulla cosa in modo duraturo ed esclusivo, ma è necessario che il possessore provi anche l’assenza di una condotta tollerante del proprietario.

In tali casi, infatti, secondo i giudici di legittimità, opererebbe una presunzione semplice di tolleranza all’altrui godimento del bene, suscettibile di essere superata dal possessore solo con la prova puntuale di specifici atti di opposizione (come l’inizio di azioni giudiziarie) compiuti dal proprietario del bene nei suoi confronti.

RIMBORSO DEL CREDITO IVA PER L’IMPRESA CHE HA CESSATO L’ATTIVITA’ – ASSENZA DEL MODELLO VR.

La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia ha accolto le istanze dell’impresa in ordine al rimborso del credito I.V.A., chiesto dopo la cessazione dell’attività e negato dall’Agenzia delle Entrate sul presupposto che non fosse stato presentato il modello VR, né le dichiarazioni dei redditi successive all’anno di riferimento dell’imposta.

I giudici tributari mostrano di aderire all’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata presentazione del modello VR – non costituendo l’unica modalità per ottenere il rimborso – non determina per il contribuente la perdita del credito I.V.A., il quale, se effettivamente spettante, deve essere sempre rimborsato integralmente.

Nell’ipotesi in cui l’impresa abbia cessato l’attività, non potendosi portare in detrazione nell’anno successivo l’eccedenza del credito I.V.A, il rimborso non è subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ma unicamente alla richiesta di rimborso soggetta al termine di prescrizione decennale.

PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DI UN’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA – DECRETO INGIUNTIVO PRONUNCIATO NEI CONFRONTI DELL’ASSOCIAZIONE.

Il Tribunale di Catania recentemente si è pronunciato su una interessante vicenda che ha visto coinvolta una signora che, pur avendo cessato da anni la carica di presidente di un’associazione non riconosciuta, ha subito un pignoramento per la cospicua somma di € 300.000,00.

Secondo la tesi sposata dal giudice, il creditore di un’associazione non riconosciuta non può pignorare le somme di denaro di un soggetto che aveva assunto la carica di presidente, se non viene regolarmente citato nel giudizio e se non dimostri che abbia svolto concretamente attività in nome e per conto dell’ente.

Solo procedendo in questo modo, infatti, il creditore potrà ottenere la condanna anche del presidente dell’associazione e la conseguente formazione di un valido titolo utilizzabile nei suoi confronti anche con il pignoramento. Nel caso in esame, invece, il decreto ingiuntivo era stato formato esclusivamente contro la sola associazione non riconosciuta, con la conseguente impossibilità per il creditore di proseguire il pignoramento nei confronti del suo presidente.

FERMO AMMINISTRATIVO – SANZIONE ACCESSORIA – ANNULLAMENTO PER VIOLAZIONE NON ADDEBITABILE AL PROPRIETARIO.

Con una interessante pronuncia, il Giudice di Pace civile di Palermo, ha accolto una opposizione alla sanzione amministrativa del fermo di un autoarticolato proposto dalla ditta proprietaria del mezzo la quale lamentava l’assenza dei requisiti di legge.

Questi i fatti: il conducente dell’autoarticolato veniva colpito da malore mentre era alla guida e, pertanto, abbandonava il mezzo nella carreggiata, l’aiutante, sprovvisto di patente di guida, per non bloccare il traffico decideva di spostarlo in altro luogo.

Mentre l’autoarticolato era condotto dall’aiutante veniva fermato e contravvenzionato per guida senza patente; tuttavia, secondo i verbalizzanti, tale condotta andava sanzionata anche nei confronti del proprietario con il fermo amministrativo.

Avverso detta sanzione insorgeva la ditta rilevando che, il veicolo sottoposto al fermo amministrativo è di proprietà di un soggetto diverso da colui il quale ha commesso la violazione, per cui, a mente dell’art. 213, comma 9, c.d.s, le cui disposizioni sono richiamate espressamente dall’art. 214 c.d.s., il fermo amministrativo (così come il sequestro) non si applica nel caso in cui il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.

La violazione contestata concerne una violazione non collegata al mezzo di proprietà della ricorrente (come ad esempio la mancata revisione o copertura assicurativa), bensì ad una condizione personale del conducente stesso che era privo della patente di guida.

In accoglimento del suesposto principio, la sanzione è stata dunque annullata.