Una donna inciampa a causa di una rete di protezione. Condannato il Comune e la società appaltatrice dei lavori al risarcimento dei danni.
Il tema della responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.), sempre vivo e dibattuto, si arricchisce di una nuova pronuncia resa dal Tribunale nisseno, il quale accoglie la domanda della danneggiata e condanna sia il Comune, proprietario della strada, che la società appaltatrice dei lavori pubblici, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla donna.
Ebbene, nel caso in esame una donna lamentava di essere inciampata mentre percorreva la pubblica via a causa di una rete di protezione che si era staccata, per via del vento, dal cantiere posto nelle immediate vicinanze, causandone la rovinosa caduta al suolo.
Chiamati in giudizio sia il Comune, custode della strada, che la società che stava effettuando i lavori di manutenzione, il Giudice ha ritenuto che entrambi fossero responsabili per i danni subiti dall’attrice, sebbene a diverso titolo.
Ed invero, per quel che riguarda la responsabilità dell’Ente Locale, il Giudice ha confermato che il Comune è responsabile della custodia del bene pubblico – la strada – anche nell’ipotesi in cui abbia affidato l’esecuzione di lavori pubblici a soggetti terzi, ed è pertanto tenuto a controllare che tale bene non arrechi pregiudizio a nessuno.
La società appaltatrice, invece, è stata condannata per non avere assicurato la rete di protezione al cantiere.
La sentenza in esame, sebbene offra interessanti spunti di riflessione, lascia perplessi in quanto ha ridotto della metà l’importo del risarcimento spettante alla danneggiata a causa di un presunto comportamento incauto della medesima, la quale avrebbe concorso a determinare (anche se solo in parte) la caduta, senza indicarne, tuttavia, le ragioni.
Avv. Giuseppina Butera







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