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Contributo unificato: annullata la cartella di pagamento per difetto di prova dell’Agente della Riscossione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente e annullato la cartella di pagamento con la quale l’agente della riscossione gli chiedeva il pagamento del contributo unificato, oltre interessi e sanzioni, per una causa iscritta a ruolo avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa.
Secondo l’amministrazione, invero, il contribuente avrebbe iscritto a ruolo due cause identiche avanti la medesima autorità giudiziaria ma avrebbe pagato un solo contributo unificato, restando debitore dell’altro.
Il contribuente, tuttavia, ha contestato la legittimità della richiesta e ha dato prova di aver pagato il chiesto contributo unificato, mentre l’amministrazione resistente non ha provato il mancato pagamento del medesimo contribuito unificato, limitandosi a produrre in giudizio copia di documenti che non sono in grado di dimostrare l’avvenuto versamento o meno di entrambi i contributi unificati.
I giudici di merito, nell’accogliere il ricorso del contribuente, hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto relativo al riparto dell’onere della prova nel processo tributario, secondo il quale l’Ente impositore, creditore del tributo domandato, ha l’onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre grava sul destinatario dell’imposizione l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi sui quali l’eccezione si fonda.
Se manca, dunque, la prova delle violazioni contestate con l’atto impugnato, il cui onere spetta all’amministrazione resistente, il ricorso va accolto e l’atto annullato.
Avv. Giuseppina Butera
Anziana signora pienamente capace di intendere e di volere rifiuta la nomina di un amministratore di sostegno. Il Giudice le dà ragione e rigetta il ricorso.
È finito nel nulla il tentativo della figlia di un’anziana signora di nominarle, contro la sua volontà, un amministratore di sostegno per la gestione dei suoi interessi economici.
Ed invero, il Giudice Tutelare del Tribunale nisseno ha respinto le istanze della ricorrente la quale, preoccupata che la madre potesse favorire gli interessi economici dell’altra figlia con la quale coabita a discapito dei propri, aveva richiesto la nomina di un amministratore di sostegno che curasse la gestione del suo patrimonio pur conoscendo l’ottimo stato di salute della madre e la contrarietà alla suddetta nomina.
A fondare la decisone del Giudice è stata l’assoluta carenza probatoria della domanda della ricorrente la quale non ha dimostrato lo stato di infermità ovvero di menomazione fisica o psichica della madre, ma si è limitata a produrre unicamente alcune movimentazioni bancarie indicative, a suo dire, di una incapacità di gestire i suoi interessi.
La ricorrente, invero, come emerge dal decreto di rigetto, ha tentato di utilizzare impropriamente l’istituto dell’amministrazione di sostegno non per tutelare gli interessi di vita e di benessere della madre, ma per dirimere delle controversie familiari insorte con la medesima e con la sorella, vanificando la tutela offerta da tale istituto giuridico.
Ed invero, lo scopo della norma è quello di offrire piena tutela, sebbene in forme meno invadenti, alla persona che, trovandosi in uno stato di incapacità, anche solo temporanea, non sia più in grado di provvedere alla cura propri interessi, intesi in senso ampio come interessi inerenti alla persona e non solo al suo patrimonio.
In altri termini le presunte anomalie nella gestione del patrimonio di una persona, non sono di per sé sufficienti ad ottenere la nomina di un amministratore di sostegno ma occorre provare lo stato di incapacità fisica o psichica di quella persona e la necessità che vengano tutelati tutti i suoi interessi, non solo quelli economici.
Avv. Giuseppina Butera
TUTTE LE LAVORATRICI HANNO DIRITTO ALLA TUTELA IN GRAVIDANZA
Con provvedimento del servizio ispettivo di Caltanissetta una lavoratrice assunta nei cantieri di servizio attivati da una amministrazione comunale ha ottenuto di essere adibita a mansioni amministrative e di continuare a rendere la propria prestazione lavorativa. L’amministrazione aveva invece ritenuto impossibile adibire la stessa a mansioni diverse da quella per le quali era stato attivato il bando del cantiere di servizio.






