Categoria: Novità giurisprudenziali

Una donna inciampa a causa di una rete di protezione. Condannato il Comune e la società appaltatrice dei lavori al risarcimento dei danni.

Il tema della responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.), sempre vivo e dibattuto, si arricchisce di una nuova pronuncia resa dal Tribunale nisseno, il quale accoglie la domanda della danneggiata e condanna sia il Comune, proprietario della strada, che la società appaltatrice dei lavori pubblici, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla donna.

Ebbene, nel caso in esame una donna lamentava di essere inciampata mentre percorreva la pubblica via a causa di una rete di protezione che si era staccata, per via del vento, dal cantiere posto nelle immediate vicinanze, causandone la rovinosa caduta al suolo.

Chiamati in giudizio sia il Comune, custode della strada, che la società che stava effettuando i lavori di manutenzione, il Giudice ha ritenuto che entrambi fossero responsabili per i danni subiti dall’attrice, sebbene a diverso titolo.

Ed invero, per quel che riguarda la responsabilità dell’Ente Locale, il Giudice ha confermato che il Comune è responsabile della custodia del bene pubblico – la strada – anche nell’ipotesi in cui abbia affidato l’esecuzione di lavori pubblici a soggetti terzi, ed è pertanto tenuto a controllare che tale bene non arrechi pregiudizio a nessuno.

La società appaltatrice, invece, è stata condannata per non avere assicurato la rete di protezione al cantiere.

La sentenza in esame, sebbene offra interessanti spunti di riflessione, lascia perplessi in quanto ha ridotto della metà l’importo del risarcimento spettante alla danneggiata a causa di un presunto comportamento incauto della medesima, la quale avrebbe concorso a determinare (anche se solo in parte) la caduta, senza indicarne, tuttavia, le ragioni.

Avv. Giuseppina Butera

Una donna casalinga, ferita in un incidente stradale, ottiene il risarcimento per la perdita della capacità lavorativa.

Nella sentenza in commento, il Tribunale di Agrigento ha riconosciuto ad una donna coinvolta in un incidente stradale, in cui ha subito gravi danni alla sua salute, il diritto al risarcimento per la perdita della capacità lavorativa.

Gli Avvocati dell’attrice hanno chiesto ed ottenuto la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento del danno alla salute, personalizzato in considerazione delle condizioni personali, nonché dell’ulteriore voce di danno conosciuta come “perdita della capacità lavorativa”.

Il Giudice, nell’accogliere la domanda risarcitoria dell’attrice, ha precisato che l’attività domestica, al pari di qualsiasi altra professione lavorativa, è suscettibile di essere valutata economicamente, così se una casalinga subisce un danno ingiusto che le impedisce di svolgere i suoi compiti, tale danno va risarcito come perdita di guadagno.

A differenza delle precedenti pronunce, inoltre, il Giudice ha fatto ricorso ad un nuovo criterio (più equo) per determinare l’entità del risarcimento spettante alla casalinga, il quale prevede che la base di calcolo sia costituita dallo stipendio di un collaboratore domestico moltiplicato per il numero di anni di lavoro residuo della danneggiata, prima dell’età pensionabile.

La sentenza in esame, rara nel panorama giuridico, restituisce dignità al lavoro casalingo e familiare ed afferma chiaramente che se quest’ultimo viene compromesso (in tutto o in parte) a causa di un fatto illecito altrui, tale perdita va adeguatamente risarcita.

Avv. Giuseppina Butera

Imposta di registro: contribuente ottiene l’annullamento dell’atto tributario per vizio di motivazione.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha riaffermato un sacrosanto principio di diritto: l’atto impositivo deve contenere tutte le informazioni che consentano al contribuente di valutare la correttezza e la legittimità della somma richiesta, pena la nullità dell’atto stesso.

Il caso sottoposto all’esame dei giudici tributari riguarda il ricorso proposto da un contribuente che aveva ricevuto dall’Agenzia delle Entrate un avviso di liquidazione in cui si chiedeva il pagamento di una certa somma a titolo di imposta di registro, senza alcuna indicazione della base di calcolo, né della percentuale di aliquota applicata, ossia senza alcuna valida motivazione.

Solo nel corso del giudizio di primo grado, l’Agenzia delle Entrate spiegava le ragioni del preteso pagamento.

Secondi i giudici tributari, tuttavia, il difetto di motivazione dell’atto impugnato non può essere sanato nel corso del giudizio, in quanto l’atto impositivo deve, fin dal principio, essere motivato e consentire al destinatario di avere chiara e immediata comprensione della pretesa fiscale, sicché, in mancanza, il medesimo atto è insanabilmente nullo.

Avv. Giuseppina Butera

Caduta in un B&B a causa di un piccolo gradino non segnalato. Condannata la titolare al risarcimento dei danni.

La pronuncia in commento offre l’opportunità di capire meglio il tema della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall’art. 2051 c.c.

Nel caso in esame, l’attrice lamentava di essere caduta, durante una vacanza, nel B&B in cui alloggiava insieme al marito a causa di un gradino di ridotte dimensioni posto nel corridoio della struttura ricettiva, non adeguatamente segnalato, nel momento esatto in cui la luce automatica si era spenta.

Al fine di invocare la tutela risarcitoria nei confronti della titolare del B&B, l’attrice ha dimostrato nel corso del giudizio di essere caduta all’interno del B&B a causa di un piccolo gradino non visibile e di avere riportato delle lesioni fisiche e dei conseguenti danni patrimoniali per quanto pagato per il soggiorno presso la struttura e per il risarcimento del danno da vacanza rovinata.

La titolare del B&B, invece, si è difesa invocando il caso fortuito ed attribuendo la esclusiva responsabilità all’attrice, la quale avrebbe indossato la sera della caduta (fatto non dimostrato) delle calzature che le avrebbero fatto perdere l’equilibrio.

Il Giudice, nell’accogliere la domanda dell’attrice, facendo corretta applicazione del principio dell’onere della prova, ha ritenuto provata la richiesta dell’attrice e non dimostrata l’eccezione del caso fortuito della convenuta, condannando quest’ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

La pronuncia resa dal Tribunale di Caltanissetta, dunque, si pone in continuità con i principi affermati dalle più recenti sentenze sul tema sempre vivo e dibattuto della responsabilità da cose in custodia.

Avv. Giuseppina Butera

Unico erede si appropria di tutto il patrimonio dell’anziana zia. Ottenuto il sequestro giudiziario dei beni ereditari.

La vicenda giudiziaria trae le mosse da un fatto noto e, purtroppo, comune nei rapporti familiari, ossia la morte di un’anziana signora e l’accaparramento di tutti i suoi beni da parte di un solo familiare, a discapito di tutti gli altri.

Nel caso di specie è accaduto che alla morte della zia, uno dei suoi nipoti si è appropriato di tutti i suoi beni, qualificandosi unico erede e facendo pubblicare il testamento scritto apparentemente di pugno dall’anziana zia, la quale, già molto malata all’epoca dei fatti, avrebbe manifestato la “lucida” volontà di lasciare tutto il suo patrimonio ad un solo nipote.

Tuttavia, gli altri nipoti, ritenendo che il testamento sia palesemente falso, in quanto non corrispondente alla volontà della zia, hanno chiesto al giudice del Tribunale di Caltanissetta di pronunciare il sequestro giudiziario sui beni ereditari ancora in possesso dell’erede universale.

Il giudice, dubitando della veridicità del testamento, ha disposto il sequestro giudiziario, ossia una misura cautelare che consente di conservare ciò che resta dei beni ereditari, evitando al contempo che il presunto erede possa disporre di tali beni e sottrarli definitivamente agli altri familiari.

Nel corso del giudizio cautelare è, infatti, emerso che l’anziana signora versava in condizioni di criticità psico-fisiche al momento della redazione della scheda testamentaria e che l’erede universale apparente, suo nipote, aveva già prelevato e disposto di gran parte delle risorse economiche presenti nel cospicuo asse ereditario nei mesi precedenti alla morte della zia, versando egli stesso in condizione di forte indebitamento.

Tutto ciò, debitamente documentato dai ricorrenti, ha consentito di ottenere questa importante pronuncia, i cui effetti si produrranno fino all’accertamento della proprietà dei detti beni ereditari, cui si perverrà all’esito dell’azione giudiziaria avente ad oggetto la validità e l’efficacia del testamento.