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Vietata la discriminazione indiretta dello studente disabile. Nominato l’assistente all’autonomia e alla comunicazione per il numero di ore previste nel Piano.

La pronuncia in commento riguarda il caso di uno studente con grave disabilità al quale il Comune aveva nominato un assistente all’autonomia e alla comunicazione per un numero di ore settimanali inferiori rispetto a quelle previste dal P.E.I.: il Piano Educativo Individualizzato, costringendo il genitore ad agire in giudizio per ottenere tutela.

Ed invero il Piano, elaborato dal corpo docenti e da diverse figure professionali, aveva previsto, in relazione ai bisogni dello studente disabile, un numero di ore settimanali, pari a 30, in cui lo studente disabile dovesse essere affiancato, durante le lezioni, dall’assistente all’autonomia e alla comunicazione, così dando piena attuazione al suo diritto allo studio.

Tuttavia, il Comune resistente aveva nominato l’assistente per un numero di ore nettamente inferiore, senza tenere in considerazioni i bisogni dello studente,

Il Giudice, nella pronuncia in esame, ha chiarito che il diritto all’istruzione della persona disabile si attua anche con l’adozione delle misure di integrazione e sostegno, tra cui la nomina dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione e che la mancata nomina per il numero di ore necessarie configura una discriminazione indiretta vietata dalla Legge.

Pertanto, accertato il comportamento discriminatorio indiretto del Comune resistente, lo ha condannato alla nomina di un assistente all’autonomia e alla comunicazione per il numero di ore previsto nel Piano.

Avv. Giuseppina Butera

Il diritto del personale sanitario alla pausa e al buono pasto. Pioggia di risarcimenti a carico delle ASP.

Dopo anni in cui le A.S.P. hanno negato ai lavoratori (sia medici che paramedici) il diritto alla pausa e al buono pasto, i tribunali hanno finalmente accolto le richieste dei lavoratori riconoscendo loro una somma di denaro a titolo di risarcimento danni.

Il giudice, nella pronuncia in commento, ha riconosciuto al lavoratore il diritto alla pausa per ogni turno di lavoro che ecceda le sei ore per recuperare le energie psico-fisiche e per consumare il pasto.

Il giudice ha, inoltre, riconosciuto al lavoratore il diritto a ricevere il buono pasto, precisando che se l’azienda sanitaria non ha proprio interno ha una struttura adibita al servizio mensa, il diritto alla mensa va riconosciuto con modalità sostitutive, ossia erogando ai lavoratori i buoni pasto, il cui valore economico è stabilito dai contratti collettivi.

È stato chiarito che le ASP non possono negare ai lavoratori il diritto ai buoni pasto per ragioni economiche o organizzative. Il diritto al buono pasto è riconosciuto dalla Legge e non può essere limitato o escluso da regolamenti interni delle varie strutture ospedaliere.

L’infermiere, assistito dagli Avvocati dello studio Legale Bruccheri, ha quindi ottenuto il riconoscimento del diritto alla pausa e al buono pasto, nonché una somma di danaro per tutti i buoni pasto non corrisposti negli anni pregressi.

Avv. Giuseppina Butera

Contributo unificato: annullata la cartella di pagamento per difetto di prova dell’Agente della Riscossione.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente e annullato la cartella di pagamento con la quale l’agente della riscossione gli chiedeva il pagamento del contributo unificato, oltre interessi e sanzioni, per una causa iscritta a ruolo avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Secondo l’amministrazione, invero, il contribuente avrebbe iscritto a ruolo due cause identiche avanti la medesima autorità giudiziaria ma avrebbe pagato un solo contributo unificato, restando debitore dell’altro.

Il contribuente, tuttavia, ha contestato la legittimità della richiesta e ha dato prova di aver pagato il chiesto contributo unificato, mentre l’amministrazione resistente non ha provato il mancato pagamento del medesimo contribuito unificato, limitandosi a produrre in giudizio copia di documenti che non sono in grado di dimostrare l’avvenuto versamento o meno di entrambi i contributi unificati.

I giudici di merito, nell’accogliere il ricorso del contribuente, hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto relativo al riparto dell’onere della prova nel processo tributario, secondo il quale l’Ente impositore, creditore del tributo domandato, ha l’onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre grava sul destinatario dell’imposizione l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi sui quali l’eccezione si fonda.

Se manca, dunque, la prova delle violazioni contestate con l’atto impugnato, il cui onere spetta all’amministrazione resistente, il ricorso va accolto e l’atto annullato.

Avv. Giuseppina Butera

Anziana signora pienamente capace di intendere e di volere rifiuta la nomina di un amministratore di sostegno. Il Giudice le dà ragione e rigetta il ricorso.

È finito nel nulla il tentativo della figlia di un’anziana signora di nominarle, contro la sua volontà, un amministratore di sostegno per la gestione dei suoi interessi economici.

Ed invero, il Giudice Tutelare del Tribunale nisseno ha respinto le istanze della ricorrente la quale, preoccupata che la madre potesse favorire gli interessi economici dell’altra figlia con la quale coabita a discapito dei propri, aveva richiesto la nomina di un amministratore di sostegno che curasse la gestione del suo patrimonio pur conoscendo l’ottimo stato di salute della madre e la contrarietà alla suddetta nomina.

A fondare la decisone del Giudice è stata l’assoluta carenza probatoria della domanda della ricorrente la quale non ha dimostrato lo stato di infermità ovvero di menomazione fisica o psichica della madre, ma si è limitata a produrre unicamente alcune movimentazioni bancarie indicative, a suo dire, di una incapacità di gestire i suoi interessi.

La ricorrente, invero, come emerge dal decreto di rigetto, ha tentato di utilizzare impropriamente l’istituto dell’amministrazione di sostegno non per tutelare gli interessi di vita e di benessere della madre, ma per dirimere delle controversie familiari insorte con la medesima e con la sorella, vanificando la tutela offerta da tale istituto giuridico.

Ed invero, lo scopo della norma è quello di offrire piena tutela, sebbene in forme meno invadenti, alla persona che, trovandosi in uno stato di incapacità, anche solo temporanea, non sia più in grado di provvedere alla cura propri interessi, intesi in senso ampio come interessi inerenti alla persona e non solo al suo patrimonio.

In altri termini le presunte anomalie nella gestione del patrimonio di una persona, non sono di per sé sufficienti ad ottenere la nomina di un amministratore di sostegno ma occorre provare lo stato di incapacità fisica o psichica di quella persona e la necessità che vengano tutelati tutti i suoi interessi, non solo quelli economici.

Avv. Giuseppina Butera

Sovraindebitamento: il debitore sopraffatto dai debiti che non riesce più a pagare può ottenere un piano di pagamento ridotto e rateizzato.

La Corte d’Appello di Caltanissetta con una interessante pronuncia in materia di sovraindebitamento ha accolto il reclamo proposto dal debitore avverso la pronuncia di rigetto del Tribunale, omologando il piano di ristrutturazione dei debiti, e ha chiarito come si deve valutare il criterio dell’assenza di colpa grave del debitore nell’assunzione della complessiva esposizione debitoria.

Ed invero, la disciplina del c.d. sovraindebitamento, meglio conosciuta come “Legge anti suicidi” ha lo scopo nobile di aiutare il debitore, sopraffatto dai numerosi debiti, a pagarli secondo le modalità e nelle quantità stabilite dal piano di ristrutturazione dei debiti, impedendogli di compiere in preda alla disperazione scelte avventate.

Tuttavia, affinché possa operare la disciplina in esame è necessario che il debitore non abbia contratto tali debiti con colpa grave, ossia con la consapevolezza di non poter pagare, ovvero che interrompe i pagamenti rateali (ad es. mutuo) senza alcuna valida ragione.

Ed è proprio su questo aspetto che i giudici d’Appello hanno inciso con la pronuncia in commento, chiarendo che il requisito dell’assenza della colpa grave va valutato non in astratto, come aveva operato il giudice di primo grado, ma in concreto, ossia tenuto conto delle ragioni per cui sono sorti i debiti, alla quantità di tempo in cui essi sono stati pagati e dell’evento negativo che ha determinato l’impossibilità di continuare a pagare.

In altre parole, il giudice, nel decidere se omologare o meno il piano, deve indagare tra l’altro sui motivi che hanno spinto il debitore ad assumere i diversi debiti di pagamento e sul perché ha smesso di pagare, valutando se è sopraggiunta una giusta causa, indipendente dalla sua volontà, che non gli ha più consentito di farlo.

Nel caso di specie, i giudici di Appello, esaminando la situazione economico – familiare del ricorrente hanno escluso che potesse configurarsi il requisito della colpa grave ed hanno omologato il piano, consentendo a quest’ultimo di potersi risollevare da una situazione debitoria asfissiante.

È bene precisare l’importanza della pronuncia in commento la quale, dopo numerosi provvedimenti di rigetto, restituisce senso e significato alla normativa di legge, aiutando i debitori, che si trovino senza colpa grave in un’oggettiva difficoltà economica, a rimettersi in sesto con i pagamenti dovuti e ha ricominciare, dopo la fine del piano, la propria vita liberi da pesi e da oneri.

Avv. Giuseppina Butera