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Vietata la discriminazione indiretta dello studente disabile. Nominato l’assistente all’autonomia e alla comunicazione per il numero di ore previste nel Piano.
La pronuncia in commento riguarda il caso di uno studente con grave disabilità al quale il Comune aveva nominato un assistente all’autonomia e alla comunicazione per un numero di ore settimanali inferiori rispetto a quelle previste dal P.E.I.: il Piano Educativo Individualizzato, costringendo il genitore ad agire in giudizio per ottenere tutela.
Ed invero il Piano, elaborato dal corpo docenti e da diverse figure professionali, aveva previsto, in relazione ai bisogni dello studente disabile, un numero di ore settimanali, pari a 30, in cui lo studente disabile dovesse essere affiancato, durante le lezioni, dall’assistente all’autonomia e alla comunicazione, così dando piena attuazione al suo diritto allo studio.
Tuttavia, il Comune resistente aveva nominato l’assistente per un numero di ore nettamente inferiore, senza tenere in considerazioni i bisogni dello studente,
Il Giudice, nella pronuncia in esame, ha chiarito che il diritto all’istruzione della persona disabile si attua anche con l’adozione delle misure di integrazione e sostegno, tra cui la nomina dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione e che la mancata nomina per il numero di ore necessarie configura una discriminazione indiretta vietata dalla Legge.
Pertanto, accertato il comportamento discriminatorio indiretto del Comune resistente, lo ha condannato alla nomina di un assistente all’autonomia e alla comunicazione per il numero di ore previsto nel Piano.
Avv. Giuseppina Butera
RIMBORSI ABBONAMENTI PENDOLARI, ARRIVANO LE PRIMA CONDANNE PER I COMUNI INADEMPIENTI
Alcuni comuni hanno deciso di abbandonare a se stessi gli alunni pendolari delle scuole superiori, che sono costretti a viaggiare su mezzi a dir poco antiquati e insufficienti a garantire un trasporto pubblico sicuro e affidabile.
A ciò, appunto, si aggiunge il diniego al rimborso, che in alcuni comuni ha raggiunto dimensioni notevoli fino a sei anni di ritardo.
E non solo i comuni non pagano ma, in alcuni casi, addirittura tentano di negare il rimborso accampando pretesti e scuse che sono ritenuti infondati dal Giudice di Pace chiamato a pronunciarsi.
Purtroppo la sentenza non potrà dare l’efficienza e l’affidabilità dei servizi mancanti, ma almeno, ha fatto giustizia e i comuni dovranno farsene una ragione e garantire almeno il rimborso quale attuazione del diritto allo studio previsto dalla Costituzione e ostacolato da alcuni sindaci!
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SCUOLA FINO ALL’AVENTE DIRITTO. RICONOSCIMENTO PERIODI SOSPENSIONE LEZIONI
Con un accordo stipulato ai sensi del CCNL scuola avanti l’Ufficio Scolastico Provinciale il Dirigente Scolastico, dopo aver negato il riconoscimento per il periodo delle vacanze natalizie in virtù di una singolare interpretazione dell’art.37 CCNL, ha riconosciuto a tutti gli effetti giuridici ed economici il diritto del docente per tutto il periodo delle vacanze natalizie.
“Invero, il citato art.37 del CCNL vigente, riporta una disposizione che ha il seguente tenore: “qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo di predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio”. La chiara ed inequivocabile lettera della norma non può essere soggetta ad interpretazioni di sorta. L’insegnante titolare…… si è assentata in un’unica soluzione per un periodo antecedente di sette giorni alla pausa natalizia e fino a un periodo di oltre 7 giorni dalla ripresa delle lezioni. per cui il rapporto di lavoro costituito con la supplente si è protratto per tutto il tempo di sospensione delle lezioni. La norma, infatti, non richiede che, al fine del riconoscimento del servizio prestato dal supplente anche durante la sospensione delle lezioni, sia necessario, oltre al fatto che la titolare si assenti per un periodo precedente e successivo alla pausa per sette giorni, anche quello per cui il predetto requisito temporale si estenda anche alla medesima supplente.”






