Categoria: Diritto Civile
Unico erede si appropria di tutto il patrimonio dell’anziana zia. Ottenuto il sequestro giudiziario dei beni ereditari.

La vicenda giudiziaria trae le mosse da un fatto noto e, purtroppo, comune nei rapporti familiari, ossia la morte di un’anziana signora e l’accaparramento di tutti i suoi beni da parte di un solo familiare, a discapito di tutti gli altri.
Nel caso di specie è accaduto che alla morte della zia, uno dei suoi nipoti si è appropriato di tutti i suoi beni, qualificandosi unico erede e facendo pubblicare il testamento scritto apparentemente di pugno dall’anziana zia, la quale, già molto malata all’epoca dei fatti, avrebbe manifestato la “lucida” volontà di lasciare tutto il suo patrimonio ad un solo nipote.
Tuttavia, gli altri nipoti, ritenendo che il testamento sia palesemente falso, in quanto non corrispondente alla volontà della zia, hanno chiesto al giudice del Tribunale di Caltanissetta di pronunciare il sequestro giudiziario sui beni ereditari ancora in possesso dell’erede universale.
Il giudice, dubitando della veridicità del testamento, ha disposto il sequestro giudiziario, ossia una misura cautelare che consente di conservare ciò che resta dei beni ereditari, evitando al contempo che il presunto erede possa disporre di tali beni e sottrarli definitivamente agli altri familiari.
Nel corso del giudizio cautelare è, infatti, emerso che l’anziana signora versava in condizioni di criticità psico-fisiche al momento della redazione della scheda testamentaria e che l’erede universale apparente, suo nipote, aveva già prelevato e disposto di gran parte delle risorse economiche presenti nel cospicuo asse ereditario nei mesi precedenti alla morte della zia, versando egli stesso in condizione di forte indebitamento.
Tutto ciò, debitamente documentato dai ricorrenti, ha consentito di ottenere questa importante pronuncia, i cui effetti si produrranno fino all’accertamento della proprietà dei detti beni ereditari, cui si perverrà all’esito dell’azione giudiziaria avente ad oggetto la validità e l’efficacia del testamento.
L’USUCAPIONE TRA PARENTI E LA “PRESUNZIONE” DI TOLLERANZA.

Con una recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato la domanda di usucapione relativa all’acquisto del diritto di proprietà di un bene immobile, ritenendo che il possessore non ha provato in giudizio l’assenza di una condotta tollerante del proprietario.
La Corte ha, infatti, ritenuto che, qualora le parti siano legate da un forte vincolo di parentela, come nel caso di madre e figlio, non è sufficiente, ai fini dell’usucapione, dimostrare l’effettivo esercizio del potere sulla cosa in modo duraturo ed esclusivo, ma è necessario che il possessore provi anche l’assenza di una condotta tollerante del proprietario.
In tali casi, infatti, secondo i giudici di legittimità, opererebbe una presunzione semplice di tolleranza all’altrui godimento del bene, suscettibile di essere superata dal possessore solo con la prova puntuale di specifici atti di opposizione (come l’inizio di azioni giudiziarie) compiuti dal proprietario del bene nei suoi confronti.
RIMBORSI ABBONAMENTI PENDOLARI, ARRIVANO LE PRIMA CONDANNE PER I COMUNI INADEMPIENTI

Alcuni comuni hanno deciso di abbandonare a se stessi gli alunni pendolari delle scuole superiori, che sono costretti a viaggiare su mezzi a dir poco antiquati e insufficienti a garantire un trasporto pubblico sicuro e affidabile.
A ciò, appunto, si aggiunge il diniego al rimborso, che in alcuni comuni ha raggiunto dimensioni notevoli fino a sei anni di ritardo.
E non solo i comuni non pagano ma, in alcuni casi, addirittura tentano di negare il rimborso accampando pretesti e scuse che sono ritenuti infondati dal Giudice di Pace chiamato a pronunciarsi.
Purtroppo la sentenza non potrà dare l’efficienza e l’affidabilità dei servizi mancanti, ma almeno, ha fatto giustizia e i comuni dovranno farsene una ragione e garantire almeno il rimborso quale attuazione del diritto allo studio previsto dalla Costituzione e ostacolato da alcuni sindaci!