RIMBORSI ABBONAMENTI PENDOLARI, ARRIVANO LE PRIMA CONDANNE PER I COMUNI INADEMPIENTI

Alcuni comuni hanno deciso di abbandonare a se stessi gli alunni pendolari delle scuole superiori, che sono costretti a viaggiare su mezzi a dir poco antiquati e insufficienti a garantire un trasporto pubblico sicuro e affidabile.
A ciò, appunto, si aggiunge il diniego al rimborso, che in alcuni comuni ha raggiunto dimensioni notevoli fino a sei anni di ritardo.
E non solo i comuni non pagano ma, in alcuni casi, addirittura tentano di negare il rimborso accampando pretesti e scuse che sono ritenuti infondati dal Giudice di Pace chiamato a pronunciarsi.
Purtroppo la sentenza non potrà dare l’efficienza e l’affidabilità dei servizi mancanti, ma almeno, ha fatto giustizia e i comuni dovranno farsene una ragione e garantire almeno il rimborso quale attuazione del diritto allo studio previsto dalla Costituzione e ostacolato da alcuni sindaci!
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caltanissetta, sezione civile, nella persona della Dott.ssa Caia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1139/18 R.G. Aff. Cont. avente ad oggetto “Rimborso spese di trasporto”
PROMOSSO DA
Tizio
CONTRO
Comune di Alfa
Conclusioni delle parti:
per l’attore: << ritenere e dichiarare che il Comune di Alfa, pur essendovi tenuto a rimborsare le spese di trasporto ex L.R. n.24/1973 sostenute dall’attore non vi ha provveduto e, conseguentemente condannare il Comune di Alfa, in persona del Sindaco pro tempore a rimborsare le spese di trasporto sostenute dall’attore nella complessiva misura di £ xxxx o nella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi della maturazione al soddisfo; in via subordinata, condannare il Comune di Alfa a rimborsare le spese di trasporto parziali di cui si è riconosciuto debitore nella misura di complessivi £ xxxx; con vittoria di spese e compensi>>.
per il convenuto:<< ritenere a dichiarare non dovuta la somma richiesta in quanto il Comune è tenuto al pagamento della sola metà delle spese di trasporto e per l’effetto rigettare le domande attoree; con vittoria di spese e compensi>>.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato Tizio conveniva in giudizio il Comune di Alfa onde sentirlo condannare al pagamento di £ xxxx, a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute per gli anni scolastici 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017.
Incardinata la lite, si costituiva il Comune convenuto che contestava integralmente quanto ex adverso
domandato riconoscendosi debitore della sola metà delle somme richieste anche se non ancora corrisposte.
Istruita la causa e precisate le conclusioni, la stessa veniva posta in decisione.
Non v’è dubbio che, nel caso di specie, va applicata la L.R. 26 maggio 1973, n.24, provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori, che all’art. 1 recita: La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune che si recano presso altro comune , o frazione diversa dello stesso comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza, frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica.
Orbene, nel caso de quo, è rimasto documentato che il Comune di Alfa ha assunto un impegno di spesa in favore dello studente pendolare Tizio delle seguenti somme: £ xxx a titolo di rimborso per l’anno scolastico 2013/2014; di £ xxx pari alla metà di quanto speso (£ xxx) per l’anno scolastico 2014/2015; £ xxx pari alla metà di quanto speso (£ xxx) per l’anno scolastico 2015/2016; £ xxx pari alla metà di quanto speso (£ xxx) per l’anno scolastico 2016/2017 giusto Regolamento Comunale, art.4, approvato con delibera consiliare n.xx del xx/xx/2013.
Assume l’attore l’illegittimità della spesa impegnata atteso che il regolamento comunale citato non prevede alcuna riduzione del diritto al rimborso ma solamente uno scaglionamento del rimborso che deve essere effettuato nella misura del 50% al momento in cui pervengono i finanziamenti da parte della Regione.
L’assunto è rimasto cristallizzato nell’allegato n.6 del fascicolo dell’attore nonché nel successivo allegato n.7 (Nota della Regione Siciliana del x/xx/2017) dal quale si evince la corresponsione al Comune di Alfa (Fondo perequativo comunale – sezione spese sull’assegnazione per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori) per la copertura dell’intera somma spettante per gli anni scolastici 2014, 2015 e 2016 come previsto dalla Legge Regionale n.5 del 28.01.2014, art.1 e dunque, per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.
Di talchè il diritto dell’attore al rimborso di tutte le somme richieste.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di pace di Caltanissetta, ritenuta la responsabilità civile della società convenuta in giudizio, definitivamente pronunciandosi, accoglie la domanda e condanna il Comune di Alfa, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Tizio della complessiva somma di £ xxxx oltre interessi legali fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi £ xxx (di cui £ xxx per spese vive ed £ xxx) oltre Rimb. Forf. 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
UFFICIO DEL GIUDICE ONORARIO DI PACE DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il G.O.P. di Caltanissetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° xxx/xxxx R.G., promossa da Tizia, nata a Alfa, il xx/xx/xxxx (codice fiscale: xxxxxxxxxxxxx), nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Caia, nata a Beta (xx),il xx/xx/xxxx, elettivamente domiciliata a Delta (xx) nella via Zeta, presso lo studio Sempronio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all’atto di citazione,
ATTRICE: TIZIA
contro
COMUNE DI DELTA, in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale a Delta, nella via Gamma (codice fiscale xxxxxxxxxxxxx), elettivamente domiciliato a Delta in via omega, presso lo studio dell’Avv. Sempronio 2 dal quale è rappresentato e difeso giusta delibera della G.M. n xx del xx/xx/xxxx e per procura speciale in calce alla comparsa di risposta,
CONVENUTO
Avente per oggetto: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le conclusioni sono state rassegnate all’udienza del xx/xx/xxxx, al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio ha per oggetto la richiesta di condanna del Comune convenuto al pagamento, giusta disposizione di cui all’art.1 della L.R. n°24/1973, delle spese di trasporto sostenute dall’odierna attrice per garantire per frequentare le scuole medie superiori degli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, anticipate a mezzo dell’acquisto dei relativi abbonamenti.
Lamenta infatti l’odierno attore di avere sostenuto la spesa di £ xxx,xx per l’anno scolastico 2015-2016 e £ xxx,xx per quello seguente, ad oggi non rimborsate dal Comune convenuto.
Si è costituito il Comune di Delta, affermando di non essere tenuto al suddetto pagamento in forza degli artt. 4 e 7 del Regolamento comunale, che prevederebbero il rimborso del 50% della spesa totale a partire dall’anno scolastico 2014-2015.
Nel corso del giudizio, non necessitando attività istruttoria ulteriore, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda della parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Deve necessariamente trovare applicazione, nel caso di specie, la norma di cui al comma 1°dell’art. 1 della L.R. n°24/1973, inerente i provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori, il quale dispone che “La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune che si recano presso altro comune, o frazione diversa dello stesso comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza, frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica. Ai fini dell’applicazione del presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e rurali”.
La norma sopra riportata impone pertanto l’obbligo di assicurare il trasporto gratuito agli alunni ivi specificati.
Il regolamento comunale, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune convenuto, non prevede la cessazione di tale obbligo, permettendo semplicemente ai comuni di posticipare il pagamento, corrispondendo il 50% dell’importo dovuto agli alunni alla fine dell’anno scolastico ed la rimanente metà in un momento successivo, “…sulla scorta delle assegnazioni finanziarie che verranno operate”.
Dalla documentazione versata in atti dalla parte attrice, prima con l’atto introduttivo del giudizio e poi con le note ex art.320 c.p.c., infine, emerge l’effettiva corresponsione, da parte della Regione e per mezzo del Fondo Perequativo Comunale, delle somme necessarie al trasporto degli alunni per gli anni scolastici indicati nell’atto di citazione, con il relativo riparto tra i vari Comuni dell’isola delle somme ad essi assegnate a tale scopo.
Da quanto sin qui esposto emerge la veridicità delle affermazioni dell’odierna attrice.
La domanda deve pertanto essere accolta ed il convenuto va condannato al pagamento dell’importo di £ xxxx,xx.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivo £ xxxx, di cui £ xxx,xx per spese non imponibili ed £ xxx,xx per compensi oltre rimborso spese generali al 15%, oltre ancora il C.P.A. e I.V.A. come per legge.
P.Q.M.
Il G.O.P., pronunciando sulla domanda, proposta da Tizia nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Caia, nei confronti del Comune di Delta, in persona del Sindaco pro tempore, accoglie, per quanto in motivazione, la domanda, condannando il convenuto al pagamento dell’importo di £ xxxx,xx, oltre interessi legali, in favore della parte attrice. Condanna inoltre il Comune di Delta, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi £ xxx,xx, di cui £ xxx,xx per spese non imponibili ed £ xxx,xx per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre ancora C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
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