Imposta di registro: contribuente ottiene l’annullamento dell’atto tributario per vizio di motivazione.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha riaffermato un sacrosanto principio di diritto: l’atto impositivo deve contenere tutte le informazioni che consentano al contribuente di valutare la correttezza e la legittimità della somma richiesta, pena la nullità dell’atto stesso.

Il caso sottoposto all’esame dei giudici tributari riguarda il ricorso proposto da un contribuente che aveva ricevuto dall’Agenzia delle Entrate un avviso di liquidazione in cui si chiedeva il pagamento di una certa somma a titolo di imposta di registro, senza alcuna indicazione della base di calcolo, né della percentuale di aliquota applicata, ossia senza alcuna valida motivazione.

Solo nel corso del giudizio di primo grado, l’Agenzia delle Entrate spiegava le ragioni del preteso pagamento.

Secondi i giudici tributari, tuttavia, il difetto di motivazione dell’atto impugnato non può essere sanato nel corso del giudizio, in quanto l’atto impositivo deve, fin dal principio, essere motivato e consentire al destinatario di avere chiara e immediata comprensione della pretesa fiscale, sicché, in mancanza, il medesimo atto è insanabilmente nullo.

Avv. Giuseppina Butera

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