Categoria: Tributario
RIMBORSO DEL CREDITO IVA PER L’IMPRESA CHE HA CESSATO L’ATTIVITA’ – ASSENZA DEL MODELLO VR.

La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia ha accolto le istanze dell’impresa in ordine al rimborso del credito I.V.A., chiesto dopo la cessazione dell’attività e negato dall’Agenzia delle Entrate sul presupposto che non fosse stato presentato il modello VR, né le dichiarazioni dei redditi successive all’anno di riferimento dell’imposta.
I giudici tributari mostrano di aderire all’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata presentazione del modello VR – non costituendo l’unica modalità per ottenere il rimborso – non determina per il contribuente la perdita del credito I.V.A., il quale, se effettivamente spettante, deve essere sempre rimborsato integralmente.
Nell’ipotesi in cui l’impresa abbia cessato l’attività, non potendosi portare in detrazione nell’anno successivo l’eccedenza del credito I.V.A, il rimborso non è subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ma unicamente alla richiesta di rimborso soggetta al termine di prescrizione decennale.
RIMBORSO IVA SE INSERITO IN DICHIARAZIONE VA IN PRESCRIZIONE DOPO 10 ANNI.

Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento conferma l’orientamento espresso recentemente da diversi giudici secondo cui, dopo che il credito IVA è inserito in dichiarazione, la decadenza biennale non può essere addebitata al creditore, il quale, da tale momento, avrà 10 anni per riscuotere il credito anche con una semplice richiesta con raccomandata a pena di prescrizione e non necessariamente con i modelli (VR) richiesti dall’Agenzia delle Entrate.
IVA AGEVOLATA SULLA PRIMA CASA NON DECADE IL BENEFICIO SE IL MANCATO TRASFERIMENTO E’ INCOLPEVOLE.

La Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta ha accolto il ricorso presentato da una coppia, che ha impugnato l’avviso emesso dall’Agenzia delle Entrate, la quale aveva dichiarato decaduti i coniugi dal beneficio dell’IVA agevolata al 4%, in quanto non avevano trasferito la propria residenza nell’immobile acquistato entro 18 mesi dall’acquisto.
I coniugi hanno dimostrato che il mancato trasferimento era dipeso da fatti che impedivano di abitare l’immobile e che non avevano alcuna colpa al riguardo.
RENDITA CATASTALE- ATTRIBUZIONE D’UFFICIO-SITUAZIONE DI FATTO-PREVALENZA.

I Giudici della Commissione Tributaria di Agrigento hanno accolto il ricorso di un contribuente che ha impugnato un atto di attribuzione di classe e rendita catastale non rispondente alla reale situazione di fatto.
Secondo i Giudici agrigentini, in presenza di precisi elementi indicati nel modello DOFCA, non è sufficiente il richiamo a codici standardizzati.
BREVE STORIA RECENTE DEI TRIBUTI LOCALI

Come è noto a ognuno di noi il Comune può reperire la riserva per garantire i servizi essenziali (di cui quasi tutti lamentiamo la scarsa efficienza) e quelli aggiuntivi, dai Tributi Locali e dai finanziamenti pubblici di Stato, Regione e Comunità Europea.
Ciò che è di competenza Comunale sono i Tributi Locali che ognuno di noi paga molti salati: IMU, TASI e TARSU (ora TARI).
La breve ma travagliata storia recente di questi Tributi nel Comune merita una particolare attenzione dato che l’inefficienza nell’applicare i Tributi si trasforma in esosità.
Le percentuali di evasione purtroppo sono molto elevate ma se le tasse non vengono deliberate legalmente è ovvio che ognuno potrà reclamare e vedere annullato l’odioso avviso di accertamento.
L’occasione del presente articolo è stato infatti fornita dal recente recapito degli avvisi di accertamento IMU dell’anno 2013: nullo come tutti quelli che lo hanno preceduto.
In alcuni Comuni, ad esempio, per quanto riguarda l’ICI il Comune ha preteso di tassare gli immobili applicando un’aliquota che era stata approvata per anni precedenti e gli avvisi sono nulli.
Per quanto riguarda la TARSU le delibere sono state approvate dalla Giunta Comunale mentre la legge prevede che le debba approvare il Consiglio Comunale e gli avvisi sono nulli.
Per quanto riguarda l’IMU 2013 invece il Comune pretende di applicare una tariffa approvata nel novembre 2013 mentre la legge prevede che la delibera doveva essere approvata entro ottobre e anche tali avvisi sono nulli.
Se le cose non cambiano saremo costretti ancora ad assistere a tassazioni esagerate e chi decidesse di impugnare gli avvisi di accertamento sarà tutelato dai giudici che dichiareranno nulli anche i futuri avvisi poiché l’Amministrazione non è capace ad approvare una delibera di Consiglio e non è capace di adottarla tempestivamente.