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Una donna casalinga, ferita in un incidente stradale, ottiene il risarcimento per la perdita della capacità lavorativa.

Nella sentenza in commento, il Tribunale di Agrigento ha riconosciuto ad una donna coinvolta in un incidente stradale, in cui ha subito gravi danni alla sua salute, il diritto al risarcimento per la perdita della capacità lavorativa.

Gli Avvocati dell’attrice hanno chiesto ed ottenuto la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento del danno alla salute, personalizzato in considerazione delle condizioni personali, nonché dell’ulteriore voce di danno conosciuta come “perdita della capacità lavorativa”.

Il Giudice, nell’accogliere la domanda risarcitoria dell’attrice, ha precisato che l’attività domestica, al pari di qualsiasi altra professione lavorativa, è suscettibile di essere valutata economicamente, così se una casalinga subisce un danno ingiusto che le impedisce di svolgere i suoi compiti, tale danno va risarcito come perdita di guadagno.

A differenza delle precedenti pronunce, inoltre, il Giudice ha fatto ricorso ad un nuovo criterio (più equo) per determinare l’entità del risarcimento spettante alla casalinga, il quale prevede che la base di calcolo sia costituita dallo stipendio di un collaboratore domestico moltiplicato per il numero di anni di lavoro residuo della danneggiata, prima dell’età pensionabile.

La sentenza in esame, rara nel panorama giuridico, restituisce dignità al lavoro casalingo e familiare ed afferma chiaramente che se quest’ultimo viene compromesso (in tutto o in parte) a causa di un fatto illecito altrui, tale perdita va adeguatamente risarcita.

Avv. Giuseppina Butera

Caduta in un B&B a causa di un piccolo gradino non segnalato. Condannata la titolare al risarcimento dei danni.

La pronuncia in commento offre l’opportunità di capire meglio il tema della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall’art. 2051 c.c.

Nel caso in esame, l’attrice lamentava di essere caduta, durante una vacanza, nel B&B in cui alloggiava insieme al marito a causa di un gradino di ridotte dimensioni posto nel corridoio della struttura ricettiva, non adeguatamente segnalato, nel momento esatto in cui la luce automatica si era spenta.

Al fine di invocare la tutela risarcitoria nei confronti della titolare del B&B, l’attrice ha dimostrato nel corso del giudizio di essere caduta all’interno del B&B a causa di un piccolo gradino non visibile e di avere riportato delle lesioni fisiche e dei conseguenti danni patrimoniali per quanto pagato per il soggiorno presso la struttura e per il risarcimento del danno da vacanza rovinata.

La titolare del B&B, invece, si è difesa invocando il caso fortuito ed attribuendo la esclusiva responsabilità all’attrice, la quale avrebbe indossato la sera della caduta (fatto non dimostrato) delle calzature che le avrebbero fatto perdere l’equilibrio.

Il Giudice, nell’accogliere la domanda dell’attrice, facendo corretta applicazione del principio dell’onere della prova, ha ritenuto provata la richiesta dell’attrice e non dimostrata l’eccezione del caso fortuito della convenuta, condannando quest’ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

La pronuncia resa dal Tribunale di Caltanissetta, dunque, si pone in continuità con i principi affermati dalle più recenti sentenze sul tema sempre vivo e dibattuto della responsabilità da cose in custodia.

Avv. Giuseppina Butera