Categoria: Novità legislative

Nuovi termini prescrizione bollette luce, acqua e gas.

La legge 205/2017 ha stabilito nuovi termini di prescrizione: per le bollette di forniture delle varie utenze.

La prescrizione sarà ormai biennale ma l’applicazione decorrerà dal 1° marzo 2018 per la corrente elettrica, dal 1° gennaio 2019 per il gas e dal 1° gennaio 2020 per il settore idrico.

Vengono così ridotti anche i tempi di conservazione delle prossime fatture.

RIFLESSIONI SULLA RECENTE RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E SULLA MODIFICA DELLA COMPETENZA.

Cosa significa giustizia che funziona?

Sentenze che stabiliscono che non rispondere ad una lettera raccomandata significa dare prova di ciò che c’è scritto!

Sentenze che stabiliscono che la mediazione obbligatoria non è necessaria!

Sentenze che condannano ad € 137,00 di onorari!

Sentenze affermano che il lavoratore che non viene pagato si è dimesso volontariamente!

Sentenze che, fortunatamente, si affiancano ad altre scritte con convincente scienza giuridica; ma quale garanzia lo Stato ci da che cause di € 50.000,00 non vengano assegnate a giudici inadeguati e improvvisati?

Non si è colta l’occasione, per esempio, di rendere la carriera dei magistrati disciplinata dalla meritocrazia anziché dall’anzianità; si poteva prevedere una verifica annuale dello stato di preparazione di alcuni magistrati a rotazione e a campione prevedendo una regolamentazione dei risultati anziché perdere tempo e denaro in inutili e fuorvianti statistiche.

Con una domanda di giustizia civile in costante calo e una generale depenalizzazione non era certamente necessaria una riforma che sarebbe servita venti anni fa.

Non sarebbe meglio rendere le pene più certe ed evitare così la maggior parte dei reati e delle controversie penali?

Non sarebbe più opportuno prevedere la separazione della carriera e la specializzazione dei magistrati? Che senso ha per un magistrato con un’esperienza decennale nel penale fargli dirigere un’udienza civile con signori avvocati di pluriennale preparazione e competenze che sono di un livello molto più elevato che il giudice fatica a raggiungere?

Quante volte ancora pur di non rischiare una sentenza a sorpresa sarò costretto a dichiarare una causa di valore indeterminabile?

L’ipotesi del CCNI sulle mobilità del personale scolastico per l’anno scolastico 2016/2017 viola i diritti di coloro che sono stati assunti entro il 2014/2015.

Infatti la L. 107/2015 (c.d. buona scuola) ha previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015 su tutti i posti vacanti e disponibili dall’organico dell’autonomia.

L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e l’organico del potenziamento.

Nel CCNI il MIUR ha convenuto con qualche sindacato di limitare i posti disponibili a quelli residuati a seguito dell’assegnazione definitiva dei posti ricoperti dal personale assunto nell’anno scolastico 2015/2016provenienti da graduatorie di merito escludendo così circa il 50% dei posti disponibili.

La violazione della L. 107/2015 costituisce una illegittima riduzione delle aspettative di riavvicinamento dei docenti che da troppi anni hanno dovuto attendere e vedere passare prima di loro soggetti che legittimamente o illegittimamente li hanno preceduti nelle assegnazioni.

La violazione è peraltro sanzionata dal comma 196 dell’art. 1 L. 107/2015 che prevede l’inefficacia della norma del CCNI.

Si prospetta, pertanto, un nuovo contenzioso per ottenere la mobilità nei termini indicati dalla Legge e colpevolmente trascurati dalle parti sociali.

Per informazioni non esitate a contattarci.

CON LA NUOVA LEGGE SULLA CONTINUITÀ AFFETTIVA LE FAMIGLIE AFFIDATARIE VANNO PREFERITE IN CASO DI ADOZIONE.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 29 ottobre 2015, la Legge 19 ottobre 2015, n.173, in materia di adozioni. Tale Legge riconosce il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare.

LEGGE 19 ottobre 2015, n. 173  

Modifiche alla  legge  maggio  1983,  n.  184,  sul  diritto  alla continuita’  affettiva  dei bambini  delle  bambine   in   affido familiare. (15G00187)

Vigente: 13-11-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA RAPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,  e  successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di  affidamento,  il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II  del  titolo  II  e  qualora,  sussistendo  i  requisiti  previsti dall’articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo  adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull’adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e  duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento,  il  minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra  famiglia  o  sia  adottato  da  altra  famiglia,  e’  comunque
tutelata, se rispondente all’interesse  del  minore,  la  continuita’ delle  positive  relazioni  socio-affettive   consolidatesi   durante l’affidamento.
5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei  servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o  anche
di eta’ inferiore se capace di discernimento».

Art. 2

1. All’articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983,  n.  184,  e successive  modificazioni,  l’ultimo  periodo   e’   sostituito   dal seguente: «L’affidatario o l’eventuale famiglia  collocataria  devono essere convocati, a pena di  nullita’,  nei  procedimenti  civili  in materia  di  responsabilita’  genitoriale,  di   affidamento   e   di adottabilita’ relativi  al  minore  affidato  ed  hanno  facolta’  di presentare memorie scritte nell’interesse del minore».

Art. 3

1. All’articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e  successive modificazioni, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  si  applicano

 anche nell’ipotesi  di  prolungato  periodo   di   affidamento   ai   sensi dell’articolo 4, comma 5-bis».

Art. 4

1. All’articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «stabile  e duraturo,» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell’ambito  di
un prolungato periodo di affidamento,».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 19 ottobre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando”

Divorzio breve: la legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 26/5/2015.

Legge 6.05.2015 n° 55 , G.U. n. 107 dell’11.05.2015

E’ stata pubblicata la legge 6 maggio 2015, n. 55, che interviene sulla disciplina della separazione e del divorzio, riducendo i tempi per la domanda di divorzio.

L’intervento legislativo si aggiunge alle misure introdotte dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 che ha previsto la possibilità di evitare il procedimento di fronte al tribunale mediante la negoziazione assistita da avvocati e gli accordi di separazione e divorzio conclusi davanti all’ufficiale dello stato civile.

Con la riforma, si è voluto ridurre lo il tempo necessario per decidere un’eventuale riconciliazione o ripensamento.

L’art. 1 della nuova legge va a modificare l’art. 3 comma 1 lett. b n. 2 della legge n. 898/1970 che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio.

Nelle separazioni giudiziali:

  • si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
  • il termine decorre – come attualmente previsto – dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale:

  • si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
  • il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Sempre di sei mesi è il termine che deve decorrere dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile come si evince da un’interpretazione sistematica delle recenti novelle.

L’art. 2 modifica l’art. 191 c.c. inserendo un’ulteriore comma che prevede lo scioglimento della comunione legale: in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.

Fino ad oggi la comunione legale si scioglieva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale.

Lo scioglimento non retroagisce fino al momento della domanda di separazione personale.

La modifica legislativa consente pertanto di definire fin da subito i rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale.

Lo stesso articolo della legge di riforma aggiunge una previsione di natura procedurale secondo cui l’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione sull’atto di matrimonio.

L’art. 3 della legge, infine, disciplina la fase transitoria. Le nuove previsioni sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e di anticipazione dello scioglimento della comunione legale, si applicano alle domande di divorzio proposte dopo l’entrata in vigore della legge, anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che è presupposto della domanda.

 

LEGGE 6 maggio 2015, n. 55

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche’ di comunione tra i coniugi. (15G00073)

(GU n. 107 del 11-5-2015)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. Al secondo capoverso della lettera b), del numero 2), dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

Art. 2

  1. All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma e’ inserito il seguente:

«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche’ omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e’ comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».

Art. 3

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 6 maggio 2015.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando.