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CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SCUOLA FINO ALL’AVENTE DIRITTO. RICONOSCIMENTO PERIODI SOSPENSIONE LEZIONI
Con un accordo stipulato ai sensi del CCNL scuola avanti l’Ufficio Scolastico Provinciale il Dirigente Scolastico, dopo aver negato il riconoscimento per il periodo delle vacanze natalizie in virtù di una singolare interpretazione dell’art.37 CCNL, ha riconosciuto a tutti gli effetti giuridici ed economici il diritto del docente per tutto il periodo delle vacanze natalizie.
“Invero, il citato art.37 del CCNL vigente, riporta una disposizione che ha il seguente tenore: “qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo di predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio”. La chiara ed inequivocabile lettera della norma non può essere soggetta ad interpretazioni di sorta. L’insegnante titolare…… si è assentata in un’unica soluzione per un periodo antecedente di sette giorni alla pausa natalizia e fino a un periodo di oltre 7 giorni dalla ripresa delle lezioni. per cui il rapporto di lavoro costituito con la supplente si è protratto per tutto il tempo di sospensione delle lezioni. La norma, infatti, non richiede che, al fine del riconoscimento del servizio prestato dal supplente anche durante la sospensione delle lezioni, sia necessario, oltre al fatto che la titolare si assenti per un periodo precedente e successivo alla pausa per sette giorni, anche quello per cui il predetto requisito temporale si estenda anche alla medesima supplente.”