L’USUCAPIONE TRA PARENTI E LA “PRESUNZIONE” DI TOLLERANZA.

Con una recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato la domanda di usucapione relativa all’acquisto del diritto di proprietà di un bene immobile, ritenendo che il possessore non ha provato in giudizio l’assenza di una condotta tollerante del proprietario.

La Corte ha, infatti, ritenuto che, qualora le parti siano legate da un forte vincolo di parentela, come nel caso di madre e figlio, non è sufficiente, ai fini dell’usucapione, dimostrare l’effettivo esercizio del potere sulla cosa in modo duraturo ed esclusivo, ma è necessario che il possessore provi anche l’assenza di una condotta tollerante del proprietario.

In tali casi, infatti, secondo i giudici di legittimità, opererebbe una presunzione semplice di tolleranza all’altrui godimento del bene, suscettibile di essere superata dal possessore solo con la prova puntuale di specifici atti di opposizione (come l’inizio di azioni giudiziarie) compiuti dal proprietario del bene nei suoi confronti.

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