La responsabilità dei Condomìni per la caduta di un albero sull’autovettura in sosta nell’area di pertinenza condominiale. Esclusione del caso fortuito.
Con un’interessante pronuncia in tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (ex art. 2051 c.c.), il Tribunale civile di Caltanissetta ha accolto la domanda di risarcimento formulata dall’attrice nei confronti di quattro Condomìni, ritenuti responsabili dei danni provocati dalla caduta di un albero di grosse dimensioni all’autovettura parcheggiata all’interno di una zona condominiale
Il Giudice ha dapprima ritenuto provato che i danni all’autovettura siano stati provocati dalla caduta di un albero posto in una zona condominiale, con ciò riconoscendo la responsabilità dei Condomìni custodi del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Nel rigettare l’opposta eccezione di caso fortuito, unica esimente del custode del bene, inoltre, il Giudice ha rilevato le forti raffiche di vento non valgono a recidere il nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo, essendo necessario che l’evento atmosferico, normalmente prevedibile con l’ordinaria diligenza, presenti caratteri assolutamente eccezionali tali da sfuggire al controllo del custode.
Sul punto il Giudice ha ben rilevato che nessuna prova è stata fornita dai convenuti in ordine all’eccezionalità delle raffiche di vento, sicché l’eccezione di caso fortuito è stata rigettata e i convenuti sono stati condannati a risarcire tutti i danni patrimoniali cagionati all’autovettura dell’attrice.
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