ISCRIZIONE D’UFFICIO CASSA FORENSE ILLEGITTIMA PER OMESSO ACCERTAMENTO DELLA CONTINUITÀ PROFESSIONALE
Con delibera del 21/06/2007 il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha accolto il reclamo avverso la delibera della Giunta Esecutiva la quale aveva proceduto all’iscrizione d’ufficio di un giovane avvocato il quale aveva prodotto redditi superiori al limite indicato dalla delibera del Comitato dei Delegati in un solo periodo contributivo.
Con la delibera il Consiglio ha accolto le deduzioni del legale che riteneva necessario verificare la media dei ricavi di tre periodi contributivi anzichè fare riferimento ad un solo anno.
Così facendo anche i giovani avvocati che hanno prodotto un reddito significativo in un solo anno non saranno costretti d’iscriversi forzosamente alla Cassa nonostante i recenti interventi normativi in tema di contribuzione minima soggetta a questione di costituzionalità.
USUCAPIONE ABBREVIATA. RICONOSCIUTA LA SPETTANZA ANCHE PER I TERRENI EREDITATI DA UN COEREDE.
Secondo un’importante sentenza, in un giudizio perorato dal nostro studio, e pronunciata dal Tribunale civile di Agrigento (n. 98/2006) anche i terreni ereditati possono essere posseduti esclusivamente da uno dei coeredi il quale, decorso il termine di legge, ne diventerà proprietario per usucapione.
ANCHE IL TRIBUNALE DI PORDENONE ACCOGLIE LA DOMANDA DI EQUIPARAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ECONOMICI E GIURIDICI DEL SERVIZIO SVOLTO DAI PRECARI DELLA SCUOLA CON QUELLO DEI DOCENTI DI RUOLO.
Con la sentenza n. 16 del 21/01/2016 anche il Giudice del Lavoro del Tribunale civile di Pordenone ha accolto la domanda di una docente finalizzata ad ottenere la completa equiparazione agli effetti giuridici ed economici del servizio prestato alle dipendenze del MIUR con contratti a tempo determinato.
Ne è conseguita l’attribuzione di un punteggio raddoppiato nelle prossime operazioni di mobilità ed uno stipendio equiparato per il periodo di precariato a quello dei docenti di ruolo che ha coperto anche i mesi di luglio e agosto non coperti da contratto.
L’ipotesi del CCNI sulle mobilità del personale scolastico per l’anno scolastico 2016/2017 viola i diritti di coloro che sono stati assunti entro il 2014/2015.
Infatti la L. 107/2015 (c.d. buona scuola) ha previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015 su tutti i posti vacanti e disponibili dall’organico dell’autonomia.
L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e l’organico del potenziamento.
Nel CCNI il MIUR ha convenuto con qualche sindacato di limitare i posti disponibili a quelli residuati a seguito dell’assegnazione definitiva dei posti ricoperti dal personale assunto nell’anno scolastico 2015/2016provenienti da graduatorie di merito escludendo così circa il 50% dei posti disponibili.
La violazione della L. 107/2015 costituisce una illegittima riduzione delle aspettative di riavvicinamento dei docenti che da troppi anni hanno dovuto attendere e vedere passare prima di loro soggetti che legittimamente o illegittimamente li hanno preceduti nelle assegnazioni.
La violazione è peraltro sanzionata dal comma 196 dell’art. 1 L. 107/2015 che prevede l’inefficacia della norma del CCNI.
Si prospetta, pertanto, un nuovo contenzioso per ottenere la mobilità nei termini indicati dalla Legge e colpevolmente trascurati dalle parti sociali.
Per informazioni non esitate a contattarci.
La prova per testi va chiesta, ribadita, ripetuta ed insistita se no c’è il principio di implicita rinuncia.
Con una ordinanza innovativa del 12/01/2016 la Dott.ssa Mongiardo e il Dott. A. La Spada del Tribunale civile di Patti hanno affermato che, ai fini dell’ammissione di una prova per testi non è sufficiente indicarli e richiederla negli scritti difensivi per ben due volte in quanto è necessario ribadirla ogni volta in udienza, in mancanza deve intendersi che l’istante vi abbia implicitamente rinunciato.
Ma l’opera innovatrice del nostro ordinamento processuale da parte dei giudici di Patti si è spinta oltre fino ad affermare che vi sia un preciso “onere a carico della parte istante di prendere specifica posizione sulle richieste istruttorie chiedendone formalmente l’audizione ad ogni successiva udienza” (che, peraltro, sono state tenute solo per disservizi del Tribunale che, dapprima non riusciva nemmeno a comporre il Collegio e poi aveva perso il fascicolo d’ufficio!).
In un colpo solo fiumi e fiumi d’inchiostro, anni e anni di dottrina e giurisprudenza processual-civilistica sono stati letteralmente travolti da una decisione priva di appigli legislativi e di seri precedenti giurisprudenziali.
La chiusura dei piccoli Tribunali ha certamente dato una mano d’aiuto al sistema Giustizia in Italia che è sicuramente migliorato, ma per fare in modo che il livello di affidabilità dell’Autorità Giudiziaria nel suo complesso sia soddisfacente occorrerebbe certamente completare un percorso che è suscettibile di miglioramento.








