RIFLESSIONI SULLA RECENTE RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E SULLA MODIFICA DELLA COMPETENZA.
Cosa significa giustizia che funziona?
Sentenze che stabiliscono che non rispondere ad una lettera raccomandata significa dare prova di ciò che c’è scritto!
Sentenze che stabiliscono che la mediazione obbligatoria non è necessaria!
Sentenze che condannano ad € 137,00 di onorari!
Sentenze affermano che il lavoratore che non viene pagato si è dimesso volontariamente!
Sentenze che, fortunatamente, si affiancano ad altre scritte con convincente scienza giuridica; ma quale garanzia lo Stato ci da che cause di € 50.000,00 non vengano assegnate a giudici inadeguati e improvvisati?
Non si è colta l’occasione, per esempio, di rendere la carriera dei magistrati disciplinata dalla meritocrazia anziché dall’anzianità; si poteva prevedere una verifica annuale dello stato di preparazione di alcuni magistrati a rotazione e a campione prevedendo una regolamentazione dei risultati anziché perdere tempo e denaro in inutili e fuorvianti statistiche.
Con una domanda di giustizia civile in costante calo e una generale depenalizzazione non era certamente necessaria una riforma che sarebbe servita venti anni fa.
Non sarebbe meglio rendere le pene più certe ed evitare così la maggior parte dei reati e delle controversie penali?
Non sarebbe più opportuno prevedere la separazione della carriera e la specializzazione dei magistrati? Che senso ha per un magistrato con un’esperienza decennale nel penale fargli dirigere un’udienza civile con signori avvocati di pluriennale preparazione e competenze che sono di un livello molto più elevato che il giudice fatica a raggiungere?
Quante volte ancora pur di non rischiare una sentenza a sorpresa sarò costretto a dichiarare una causa di valore indeterminabile?
RESPONSABILITÀ MEDICA – RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI INTERVENTO ESEGUITO CON IMPERIZIA
Durante un intervento routinario di asportazione di un polipo uterino presso l’A.S.P. di **** la paziente subiva una lesione dell’utero con conseguente perforazione dell’intestino.
A causa dell’intervento maldestro la paziente l’indomani era costretta a subire un ulteriore intervento per suturare le perforazioni che le avevano provocato.
Secondo il Tribunale di Agrigento sussistono profili di responsabilità da individuare nell’imperizia da parte del medico che ha causato le lesioni della paziente il cui danno è stato quantificato in € 80.000,00 per danno biologico, morale ed esistenziale in quanto dette lesioni hanno certamente pregiudicato anche l’essenza della vita familiare della paziente.
Il giusto risarcimento è stato quindi riconosciuto alla paziente e supera la “prova di resistenza” anche alla luce dei recenti interventi legislativi in materia di responsabilità medica.
IRPEF – DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
Con avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni l’Agenzia delle Entrate ha accertato un maggior reddito imponibile rispetto a quello indicato dal contribuente il quale aveva diritto alle detrazioni per carichi familiari.
Nonostante gli appositi reclami del contribuente l’Agenzia delle Entrate non accoglieva la domanda amministrativa e costringeva il contribuente a rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta davanti la quale la stessa Agenzia non poteva che ammettere la propria omissione e riconoscere in via di autotutela (tardiva) le detrazioni per carichi di famiglia con conseguente annullamento del credito Tributario.
Al contribuente è stato sufficiente dimostrare i propri carichi familiari con la certificazione anagrafica.
RILASCIO IMMOBILE. IL TITOLO E PRECETTO VANNO NOTIFICATI AL CONDUTTORE CHE LO OCCUPA ANCHE SE SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO INDICATO NEL TITOLO.
Il caso è scaturito da un’esecuzione per rilascio immobile i cui titolo e precetto sono stati notificati non all’occupante bensì al soggetto nei cui confronti era stato ottenuto il provvedimento di rilascio.
In sede di opposizione agli atti esecutivi il Tribunale civile di Agrigento con la sentenza n. 157/2011 ha accolto il ricorso di una donna che occupava di fatto il locale ed alla quale era stato notificato il preavviso di rilascio
RISARCIMENTO DEL DANNO CONTRO OMESSO ANNULLAMENTO DI ATTO ILLEGITTIMO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE
Il caso è scaturito da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha imposto la tassazione di un atto giudiziario a soggetto non legittimato.
Questi, dopo aver inutilmente diffidato l’amministrazione ad annullare l’atto, ha chiesto ed ottenuto la condanna per le spese di assistenza professionale necessarie ad ottenere l’annullamento in via di autotutela.
Con la sentenza n. 302/2015 il Giudice di Pace di Caltanissetta dopo aver rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, ha condannato l’Amministrazione anche alla refusione delle spese di lite.








