Studio Legale Bruccheri

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Lo Studio Legale Avvocato Bruccheri è Specializzato in Diritto Penale, Diritto Civile, Diritto Tributario

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Lo Studio Legale Bruccheri offre alla clientela un’assistenza tributaria completa, anche grazie al costante confronto con la disciplina e la prassi a livello nazionale.

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Studio Legale Avvocato Bruccheri - Specializzato in Diritto Civile | Diritto Tributario | Diritto Penale | Diritto Amministrativo

 

Tarsu non dovuta se la delibera che determina la tariffa non è stata approvata dal Consiglio Comunale

Ancora una volta, secondo i giudici nisseni, la competenza a quantificare le tariffe per la Tarsu appartiene al Consiglio Comunale e non alla Giunta, la quale non ha alcuna legittimazione al riguardo.

 

 

 

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Doc programmatico sulla sicurezza e informativa del regolamento europeo Doc programmatico sulla sicurezza e informativa del regolamento europeo

Nuovi termini prescrizione bollette luce, acqua e gas.

La legge 205/2017 ha stabilito nuovi termini di prescrizione: per le bollette di forniture delle varie utenze.

La prescrizione sarà ormai biennale ma l’applicazione decorrerà dal 1° marzo 2018 per la corrente elettrica, dal 1° gennaio 2019 per il gas e dal 1° gennaio 2020 per il settore idrico.

Vengono così ridotti anche i tempi di conservazione delle prossime fatture.

TARSU non dovuta per i garage che sono pertinenza dell’abitazione principale.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha confermato che i locali che costituiscono pertinenza dell’abitazione principale non sono soggette a tassazione e non possono essere applicate le tariffe approvate per le autorimesse.

 

 

                                                                                          

TARSU non dovuta se la delibera che determina la tariffa non è stata approvata dal Consiglio Comunale.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione di Caltanissetta con sentenza n. 5051/2017 ha statuito che il piano tariffario TARSU, approvato con delibera di Giunta Comunale, è illegittimo essendo stato adottato da un organo amministrativo incompetente per materia, essendo la competenza esclusiva del Consiglio Comunale, secondo il disposto di cui all’art. 32, comma 2 lett. f) L.8.6.1990 n. 142, recepita dalla Regione Sicilia con L.R. 11.12.1991 n. 48.

Ciò è stato sufficiente, per dichiarare nulla l’originaria cartella impugnata.