TARSU non dovuta per i garage che sono pertinenza dell’abitazione principale.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha confermato che i locali che costituiscono pertinenza dell’abitazione principale non sono soggette a tassazione e non possono essere applicate le tariffe approvate per le autorimesse.
Sentenza n°5087 del 07/2017
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI SICILIA
Il contribuente Caio impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta una cartella di pagamento (meglio distinta in atti) afferente Tarsu comune di Gamma per l’anno 2008, emessa dalla Beta spa.
A sostegno del proprio ricorso deduceva: la nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione; la nullità della deliberazione tariffaria; la erroneità ed esosità della cartella; la non tassabilità di un garage di mq.36.
La Beta spa si costituiva in giudizio e chiedeva la pronuncia di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva, contestando il merito del ricorso e chiedendone il rigetto.
La società Alfa ambiente si costituiva in giudizio e chiedeva l’estromissione per difetto di legittimazione passiva e comunque il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, sezione III, con sentenza n.316/03/14 del 3 aprile 2014 (depositata il 14 aprile 2014) rigettava il ricorso.
I primi Giudici argomentavano la propria decisione ritenendo infondato l’eccepito difetto di motivazione del provvedimento impugnato, ed inoltre osservano che il ricorso non era stato notificato al comune di Gamma, ente impositore; mentre con riguardo all’eccepita non tassabilità del garage rilevano che il contribuente non aveva idoneamente provato le condizioni di non tassabilità dello stesso.
Avverso tale sentenza il Contribuente ha quindi proposto in appello a questa Commissione Tributaria Regionale chiedendone la riforma.
Preliminarmente eccepisce di avere regolarmente citato in giudizio sia Alfa che Beta spa, eccepisce inoltre il difetto di motivazione della cartella; la illegittimità della cartella per pretesa tassazione di un locale non tassabile.
Conclude per l’accoglimento del gravame e la riforma della sentenza appellata.
La Beta spa si è costituita in giudizio eccependo la inammissibilità del gravame ex art.53 del d.lvo 546 del 1992, difendendo la legittimità dei propri atti e contestando la fondatezza delle eccezioni di parte appellante.
Conclude con il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
La controversia veniva quindi sottoposta all’esame di questo collegio nel corso dell’udienza del 27 novembre 2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello in esame proposto dal Contribuente è fondato e va accolto.
1-Rileva preliminarmente il Collegio che la condotta processuale posta in essere al Contribuente, il quale ha proposto il ricorso nei confronti della Società d’ambito che ha emesso le fatture in contestazione eccependo la illegittimità dell’atto presupposto adottato dalla stessa Società d’ambito chiamata in giudizio, è immune di censure.
Ed infatti, il Comune deve essere ritenuto soggetto estraneo alla procedura di formazione della pretesa fatta valere in questo giudizio.
Nel caso che qui ci occupa, quindi, non è ravvisabile una fattispecie di “litisconsorzio necessario” di cui al d.Ivo 546 del 1992 art.14, comma 1, in quanto la controversia può essere decisa nei confronti della sola Società convenuta (per funzione delegatagli dal Comune, come dalla stessa rilevato) con esclusione del Comune, il quale avrebbe potuto essere chiamato in giudizio dalla Società “delegata”, se avesse avuto interesse in tal senso.
In tale direzione questo Collegio ritiene di dover richiamare la giurisprudenza di legittimità del Supremo Collegio, il quale sul tema in argomento ha statuito che “il mancato gettito tributario, causato dalla illegittimità della procedura della tariffa, è questione che attiene ai rapporti tra ente impositore e società delegata e non riguarda la causa con la quale la contribuente contesta al soggetto che gliene fa richiesta di diritto a riscuotere” (Cassazione n.313/2010).
- Nel merito l’appello del Contribuente è fondato e va accolto.
Rileva il Collegio che la Parte contribuente ha idoneamente dimostrato la natura pertinenziale (rilevante ai sensi dell’art.238 del d.Ivo 152/2006, il quale differenzia il trattamento dei locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico a qualsiasi uso adibito) e l’abnormità della tariffa rispetto a quella determinata da Comune per i locali adibiti ad autorimessa (euro 1,28 a mq.) con la conseguenza che, non avendo la Società d’ambito preso posizione in maniera circostanziata e precisa sulla fondatezza delle ragioni poste a base della proposta opposizione, deve concludersi favorevolmente alla parte appellante la quale ha evidenziato l’inappropriata applicazione della tariffa ad altro fine approvata.
-Per le superiori considerazioni l’appello va accolto con conseguente annullamento della cartella impugnata.
-Le spese di giudizio vengono liquidate in euro xxx per il giudizio di primo grado ed euro xxx per il presente grado di giudizio, esclusivamente poste a carico della Società d’Ambito , mentre sussistono giusti motivi per compensarle nei confronti del Concessionario della riscossione.
P.Q.M.
Accoglie l’appello, annulla l’atto impugnato.
Condanna la Alfa ambiente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro xxx per il giudizio di primo grado ed in complessivi euro xxx per il presente giudizio in favore del Contribuente appellante.
Compensa tra il Contribuente e la Beta spa le spese dei due gradi di giudizio.
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