Tarsu non dovuta se la delibera che determina la tariffa non è stata approvata dal Consiglio Comunale

Ancora una volta, secondo i giudici nisseni, la competenza a quantificare le tariffe per la Tarsu appartiene al Consiglio Comunale e non alla Giunta, la quale non ha alcuna legittimazione al riguardo.

 

 

 

                           

                                                                             Sentenza n°412 del 03/2015

            Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta

 

La parte ricorrente impugnava la cartella in epigrafe indicata, inerente al pagamento della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani Comune di Gamma per l’anno 2009, chiedendone l’annullamento.

In particolare, con l’atto introduttivo il contribuente sosteneva l’illegittimità del criterio di determinazione della tariffa e, comunque, lamentava che la cartella in questione era stata emessa in forza di un provvedimento amministrativo viziato da   incompetenza funzionale, poiché adottato dalla Giunta e non dal Consiglio comunale, oltre che la carenza di motivazione dell’atto impugnato.

La Alfa s.p.a., chiamata in giudizio non si costituiva.

La Beta spa, anch’essa chiamata in giudizio, invece controdeduceva la propria carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio e comunque la legittimità della procedura di riscossione.

La Commissione, all’odierna udienza, discussa la controversia, pone la causa in decisione.

Preliminarmente il Collegio, respinge l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevato dalla Beta spa, atteso che le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente non attengono esclusivamente al merito dell’imposizione e/o comune ad attività che sono state compiute prima della consegna del ruolo all’Agente della riscossione.

Fatta questa premessa, si ritiene che sussista la giurisdizione del Giudice tributario. Infatti, il presente giudizio ha per oggetto la cognizione di una controversia insorta nell’ambito del rapporto tributario concernente le materie elencate all’art.2 del D. Lgs. N.546/1992.

Questo Giudice deve pronunciarsi , con esclusivo riguardo ai motivi prospettati nell’atto introduttivo, sul ricorso proposto avverso la cartella di pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani,  valutando, ai fini della decisione, la legittimità o meno degli atti presupposti all’iscrizione a ruolo, con facoltà di disapplicarli nel caso in cui fosse accertata l’invalidità e l’incidenza degli stessi sulla determinazione del tributo contestato dal contribuente.

Il presente giudizio riguarda, quindi, la materia dell’imposizione tributaria, ferma restando la giurisdizione del Giudice amministrativo sull’eventuale diversa richiesta di annullamento dell’atto amministrativo illegittimo.

Nel merito, il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento può essere accolto solo in parte.

Infatti, nel caso di specie, la tassa sui rifiuti è stata iscritta al ruolo sulla base delle aliquote approvate con delibera di Giunta n. xx  del xx/xx/xxxx.

Orbene, la giurisprudenza amministrativa, in maniera pacifica, ha affermato che “nell’ambito della Regione siciliana può trovare applicazione oggi solo l’art.32. lett.e della  legge n,142/1990, come recepito in modo statico nella Regione siciliana dall’art.1. lett.e della legge regionale n. 48/1991” (tra le varie, TAR Sicilia, Palermo Sez.1. sent. N.1550/2009, Sez. Catania, sent. N.1144/2006, ma anche Corte di Cassazione, Sez. tributaria sent.14376/2010).

Secondo tale orientamento giurisprudenziale consolidato “solo con l’art. 42 del D.lgs. n.267/2000 è stata introdotta, in materia tributaria, la distinzione tra l’istituzione e l’ordinamento dei tributi da un lato e la determinazione delle relative  aliquote dall’altro, escludendo il secondo profilo dalla competenza consiliare; nuova disposizione che tuttavia (atteso il carattere innovativo) non risulta immediatamente applicabile nell’ambito della Regione siciliana, siccome mai oggetto di recepimento da parte del legislatore regionale, che in subiecta  materia gode della potestà legislativa esclusiva”.

Conseguentemente, in forza del quadro esegetico normativo – giurisprudenziale appena ricordato, poiché l’organo competente in via diretta per la determinazione e la variazione delle tariffe o aliquote Tarsu, per gli enti locali del territorio regionale, è il Consiglio comunale, gli eventuali atti impositivi emessi in forza di determinazioni assunte dalla Giunta municipale o del Sindaco, organi funzionalmente non competenti, devono ritenersi invalidi e, come tali, annullabili.

Nel caso in esame, quindi, la determinazione di approvazione delle tariffe e delle aliquote, in base alla quale è stata iscritta a ruolo la tassa in contestazione, è da considerarsi illegittima, con conseguente disapplicazione in questa sede dell’atto presupposto alla cartella impugnata.

Per altro verso, è necessario premettere che l’istituto della convalida, altrimenti definita come ratifica, del vizio d’incompetenza, originariamente elaborato dalla giurisprudenza mutuandolo dalle norme civilistiche, è attualmente disciplinato dall’ art.21, nonies, della legge n.241/1990, che a tal proposito afferma che “ E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro ogni termine ragionevole”.

La citata norma ha una portata generale, ricognitiva e senz’altro confermativa dell’istituto della ratifica, cosi come elaborato dalla giurisprudenza amministrativa.

Tuttavia, va rilevato che, in materia di ratifica, la giurisprudenza  ha sempre ritenuto essenziale l’elemento dell’animus convalidandi , che si manifesta con l’indicazione dell’atto da convalidare, dei vizi che lo inficiano e della volontà di eliminare il vizio, dovendosi riscontrare nella convalida i requisiti sostanziali e formali richiesti dall’art.1444c.c (tra le varie, Consiglio Stato, sent.n7941/2004 e Cass. sent. n. 1445/1963).

Nella fattispecie, il mero inserimento della previsione delle entrate relative alla  Tarsu in questione nei bilanci preventivi non può certo considerarsi sufficiente a sanare l’illegittimità del provvedimento adottato dalla Giunta, anziché dal competente Consiglio comunale.

La disapplicazione, per la riscontrata illegittimità, del provvedimento presupposto dell’imposizione tributaria comporta, di fatto, il parziale accoglimento del ricorso, atteso che l’iscrizione a ruolo della tassa in questione appare dovuta solo in misura corrispondente alle tariffe vigenti in epoca anteriore alla modifica apportata con la delibera di Giunta.

Considerato che il ricorso è stato parzialmente accolto, si dispone la compensazione delle spese tra le parti.

 

PQM

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso della  parte contribuente, dichiara dovuta la Tarsu sulla base delle aliquote vigenti prima della delibera di Giunta n. xx/xxxx.

Spese compensate.

 

 

 

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