Studio Legale Bruccheri

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Lo Studio Legale Avvocato Bruccheri è Specializzato in Diritto Penale, Diritto Civile, Diritto Tributario

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Studio Legale Avvocato Bruccheri - Specializzato in Diritto Civile | Diritto Tributario | Diritto Penale | Diritto Amministrativo

 

COSTITUZIONE DI UNA S.A.S. – CON CONFERIMENTO IN DENARO NON COSTITUISCE CESSIONE D’AZIENDA.

Con la sentenza n° 773/2013 il Tribunale Civile di Caltanissetta ha revocato il decreto ingiuntivo precedentemente emesso in favore di un’azienda per mancato pagamento di canoni di affitto, perché nel giudizio di opposizione il creditore non ha dato prova della sua legittimazione attiva.

Nella fattispecie al debitore era stato ingiunto di pagare ad una società con la quale non aveva stipulato alcun affitto.

Questi ha dunque proposto opposizione al Tribunale sostenendo di non avere alcun rapporto obbligatorio con la società ma con uno dei soci.

Secondo il Giudice nisseno “ a fronte della pacifica questione in ordine agli originari contraenti del contratto di affitto di ramo di azienda, parte opposta, al fine di superare l’eccezione di controparte, ha dedotto che, successivamente, ed esattamente in data 01.10.1997, il sig. Tizio costituiva la “Alfa & C. s.a.s.” con Caio, in cui il predetto Tizio assumeva la carica di socio accomandatario della nuova società, avente ad oggetto la vendita di autoveicoli (nuovi ed usati), ricambi, carrozzeria, officina, elettrauto e che pertanto la nuova società subentrava nei rapporti contrattuali in essere, tra i quali quelli relativi al contratto di affitto di azienda con l’opponente, secondo il disposto dell’art. 2558 c.c., stante la natura non personale del rapporto e il mancato esercizio da parte dell’opposto del diritto di recesso nei tre mesi successivi dalla notizia di trasferimento di azienda. In data 14.03.2010 il Tizio, infine, cedeva la propria quota sociale (pari al 90% del capitale sociale) a Sempronio e Mevio (cfr. all. 4 del fascicolo di parte convenuta), sicché parte opposta ribadiva la propria legittimazione attiva. Dall’esame della documentazione in atti, invero, la preliminare eccezione avanzata da Filano deve ritenersi fondata e, dunque, è meritevole di accoglimento. Non si ravvisa, contrariamente a quanto sostenuto dalla società opposta, una cessione del ramo di azienda nell’atto costitutivo della “Alfa & C. s.a.s”, con cui, appunto, le parti  (ovvero Tizio e Caio) costituivano una nuova società (“…viene costituita tra i comparenti una società in accomandita semplice sotta la ragione sociale “Alfa & C. s.a.s” cfr. art. 1 dell’atto costitutivo) in cui gli unici conferimenti disposti a carico dei soci risultavano conferimenti in denaro (cfr. art. 6 dell’atto costitutivo).

Per l’applicabilità dell’art. 2558 c.c., in tema di successione nei contratti, in caso di cessione  di azienda, come risulta chiaramente dalla legge e dalla ratio della norma, è sufficiente ma altrettanto necessario che vi sia il trasferimento di un’azienda o di un ramo di azienda (inteso come trasferimento di ogni entità economica autonoma ed organizzata in maniera stabile) da un soggetto ad altro (giuridicamente diverso) soggetto; tale trasferimento, tuttavia, difetta nel caso in esame, mentre non rilevano affatto le posizioni assunte dall’originario affittante Tizio nella nuova società in accomandita semplice costituita in data 01.10.1993.

La fattispecie in esame, pertanto, esula da quelle disciplinate dall’art. 2558 c.c., invocato dalla società opposta, non potendosi configurare l’atto costitutivo della “Alfa & C. s.a.s.” come cessione dell’azienda del Tizio, ma unicamente  come la costituzione di una nuova società, senza alcun riferimento alle attività individuali svolte dai singoli soci, stante il mancato conferimento dell’azienda del Tizio, inteso quale complesso di elementi materiali ed immateriali organizzati in un’individualità oggetto per la funzione imprenditoriale.

La società opposta, pertanto, avrebbe dovuto provare – nel rispetto dei principi sull’onere della prova alla cui osservanza era assoggettata ai sensi dell’art.  2697 c.c. – che vi era stata una cessione di azienda tra il Tizio e “l’Alfa & c. s.a.s.”, mentre tale prova non può essere desunta (come eccepito dall’opposta) dalla presunta circostanza che l’affittuario aveva nel tempo pagato i canoni alla “Alfa & c. s.a.s.”.

Sul punto, peraltro, parte ricorrente ha negato, in sede di interrogatorio formale, di aver pagato i canoni al Tizio n.q. di rappresentante legale della “Alfa & c. s.a.s.”, esibendo, piuttosto, la fattura n. 78/B del 4.11.1999 rilasciata dal Tizio a quietanza del canone relativo al periodo 1/10/1999 al 31/10/1999 (cfr. fascicolo di parte ricorrente).

La predetta fattura, non contestata dalla società resistente, attesta, di contro, che anche dopo la costituzione della “Alfa & c. s.a.s.” (01/10/1999) Filano ha continuato a pagare i canoni di affitto al Tizio n.q. di titolare dell’omonima ditta individuale e non come legale rappresentante legale della società di cui era accomandatario, mentre risulta non provata la successiva dichiarazione (rimasta tale) dalla società opposta di aver iniziato ad operare nel marzo del 2001.

Le fatture prodotte dalla convenuta , inoltre, non risultano di per se idonee a comprovare la successione del rapporto tra le parti, atteso che la fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinali mezzi di prova dall’opposto (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 11/03/2011 n. 5915; Cass sez. III, n. 5071 del 2009).

La fattura commerciale, per effetto della sua formazione unilaterale e della funzione di far risultare documentalmente  gli elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo per cui, ove tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura non può certamente costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio, anche se annotata nei libri obbligatori (Cass. Civ., sez. II, 20/05/2004 n. 9593; Cass. Civ., sez. III, 28/06/2010 n. 15383).

Nel caso in esame, peraltro, le fatture prodotte non risultano mai comunicate all’attore né è stata fornita la prova, in presenza di specifica contestazione, dalla comunicazione all’attore dell’intervenuta presunta cessione del contratto di affitto di azienda, ai sensi dell’art. 2558, comma 2, c.c., per cui “il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante”.

Alla luce delle superiori considerazioni l’opposizione deve ritenersi fondata, atteso che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, senza alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell’onere probatorio, nel senso che mentre l’opposto mantiene la veste tipica dell’attore, all’opponente compete la posizione tipica del convenuto.

 

 

PACCHETTO TURISTICO TUTTO COMPRESO. RIMBORSO PER ANNULLAMENTO DOVUTO A RAGIONI DI SALUTE. ENTRO UN ANNO DAL RITORNO

Se il viaggiatore non ha potuto imbarcarsi sull’aereo che lo doveva portare in vacanza per sopravvenute ragioni di salute l’agente di viaggio, insieme al tour operator, sono corresponsabili del rimborso del biglietto.  E’ quanto prevede la L.1084 del 1977 in materia di ratifica della convenzione di Bruxelles la quale prevede che la relativa azione si prescriva in un anno dalla data del termine del servizio.

CON LA NUOVA LEGGE SULLA CONTINUITÀ AFFETTIVA LE FAMIGLIE AFFIDATARIE VANNO PREFERITE IN CASO DI ADOZIONE.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 29 ottobre 2015, la Legge 19 ottobre 2015, n.173, in materia di adozioni. Tale Legge riconosce il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare.

LEGGE 19 ottobre 2015, n. 173  

Modifiche alla  legge  maggio  1983,  n.  184,  sul  diritto  alla continuita’  affettiva  dei bambini  delle  bambine   in   affido familiare. (15G00187)

Vigente: 13-11-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA RAPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,  e  successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di  affidamento,  il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II  del  titolo  II  e  qualora,  sussistendo  i  requisiti  previsti dall’articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo  adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull’adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e  duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento,  il  minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra  famiglia  o  sia  adottato  da  altra  famiglia,  e’  comunque
tutelata, se rispondente all’interesse  del  minore,  la  continuita’ delle  positive  relazioni  socio-affettive   consolidatesi   durante l’affidamento.
5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei  servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o  anche
di eta’ inferiore se capace di discernimento».

Art. 2

1. All’articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983,  n.  184,  e successive  modificazioni,  l’ultimo  periodo   e’   sostituito   dal seguente: «L’affidatario o l’eventuale famiglia  collocataria  devono essere convocati, a pena di  nullita’,  nei  procedimenti  civili  in materia  di  responsabilita’  genitoriale,  di   affidamento   e   di adottabilita’ relativi  al  minore  affidato  ed  hanno  facolta’  di presentare memorie scritte nell’interesse del minore».

Art. 3

1. All’articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e  successive modificazioni, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  si  applicano

 anche nell’ipotesi  di  prolungato  periodo   di   affidamento   ai   sensi dell’articolo 4, comma 5-bis».

Art. 4

1. All’articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «stabile  e duraturo,» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell’ambito  di
un prolungato periodo di affidamento,».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 19 ottobre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando”

RISCATTO IMMOBILI POPOLARI IN CASO DI MORTE DELL’ASSEGNATARIO SPETTA SOLO AL FIGLIO CONVIVENTE

Le abitazioni costruite dagli IACP o gestite dagli stessi vengono assegnate in proprietà o riscattate in virtù di domanda dell’avente titolo. Tuttavia qualora il titolare dell’assegnazione muoia prima della stipula dell’atto di vendita subentrano a lui il coniuge ovvero i figli o familiari solo se conviventi, mentre gli altri familiari vengono esclusi.

VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA. IL CREDITO DELL’AMMINISTRAZIONE SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI E L’IMPUGNAZIONE DELLA RELATIVA ORDINANZA INGIUNZIONE COSTITUISCE OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE.

Per il Giudice di Pace di Caltanissetta con la sentenza n.235 del 2003 l’opposizione alla cartella di pagamento, con la quale si faccia valere la prescrizione del credito dell’amministrazione, costituisce opposizione all’esecuzione come tale non vincolata del rispetto del termine per impugnarla.

“L’opponente, che, a fronte della pretesa creditoria dell’Amministrazione, ha inteso avvalersi dell’ordinario rimedio costituito dall’opposizione all’esecuzione a sensi dell’art.615 c.p.c. eccepiva ai sensi del combinato disposto degli artt.28 L. 689/81 209 c.d.s., l’intervenuta prescrizione del credito, essendo decorso più di un quinquennio dalla commessa violazione; precisava sul punto che l’infrazione come rilevasi dal documento esattoriale, era stata accertata nell’anno 1996, sottintendendosi che nelle more tra la notifica dell’impugnata cartella e l’avvenuta infrazione non erano stati emessi atti interruttivi né da parte dell’Amministrazione dell’interno, né da parte dell’esattore.

 

Ciò posto, poiché il verbale di contestazione dei CC. di…… venne elevato all’attore in data 10.04.96 e l’opposta cartella risulta notificata al contravvenzionato il 19.10.01, senza che sia stata provata da parte degli enti convenuti, in ragione anche della loro contumacia, l’invio di alcun interruttivo, successivo a tale data, è da ritenere maturato il periodo prescrizionale di cinque anni, fissato dalla normativa avanti richiamata, per l’esercizio da parte dell’ente impositore del diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria de qua. Poiché dalla documentazione di riferimento risulta che la Prefettura rese esecutivo il ruolo, relativo alla sanzione de qua, in data 31.10.00 e ne effettuò la consegna, tramite apposita nota rac., al consorzio dei concessionari l’8.11.00, cioè in tempo congruo perchè si addivenisse alla riscossione prima del maturarsi della prescrizione, le spese del presente procedimento devono essere poste a carico del concessionario”.