La prova per testi va chiesta, ribadita, ripetuta ed insistita se no c’è il principio di implicita rinuncia.
Con una ordinanza innovativa del 12/01/2016 la Dott.ssa Mongiardo e il Dott. A. La Spada del Tribunale civile di Patti hanno affermato che, ai fini dell’ammissione di una prova per testi non è sufficiente indicarli e richiederla negli scritti difensivi per ben due volte in quanto è necessario ribadirla ogni volta in udienza, in mancanza deve intendersi che l’istante vi abbia implicitamente rinunciato.
Ma l’opera innovatrice del nostro ordinamento processuale da parte dei giudici di Patti si è spinta oltre fino ad affermare che vi sia un preciso “onere a carico della parte istante di prendere specifica posizione sulle richieste istruttorie chiedendone formalmente l’audizione ad ogni successiva udienza” (che, peraltro, sono state tenute solo per disservizi del Tribunale che, dapprima non riusciva nemmeno a comporre il Collegio e poi aveva perso il fascicolo d’ufficio!).
In un colpo solo fiumi e fiumi d’inchiostro, anni e anni di dottrina e giurisprudenza processual-civilistica sono stati letteralmente travolti da una decisione priva di appigli legislativi e di seri precedenti giurisprudenziali.
La chiusura dei piccoli Tribunali ha certamente dato una mano d’aiuto al sistema Giustizia in Italia che è sicuramente migliorato, ma per fare in modo che il livello di affidabilità dell’Autorità Giudiziaria nel suo complesso sia soddisfacente occorrerebbe certamente completare un percorso che è suscettibile di miglioramento.
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