Categoria: Novità giurisprudenziali
RISCATTO IMMOBILI POPOLARI IN CASO DI MORTE DELL’ASSEGNATARIO SPETTA SOLO AL FIGLIO CONVIVENTE
Le abitazioni costruite dagli IACP o gestite dagli stessi vengono assegnate in proprietà o riscattate in virtù di domanda dell’avente titolo. Tuttavia qualora il titolare dell’assegnazione muoia prima della stipula dell’atto di vendita subentrano a lui il coniuge ovvero i figli o familiari solo se conviventi, mentre gli altri familiari vengono esclusi.
VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA. IL CREDITO DELL’AMMINISTRAZIONE SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI E L’IMPUGNAZIONE DELLA RELATIVA ORDINANZA INGIUNZIONE COSTITUISCE OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE.
Per il Giudice di Pace di Caltanissetta con la sentenza n.235 del 2003 l’opposizione alla cartella di pagamento, con la quale si faccia valere la prescrizione del credito dell’amministrazione, costituisce opposizione all’esecuzione come tale non vincolata del rispetto del termine per impugnarla.
“L’opponente, che, a fronte della pretesa creditoria dell’Amministrazione, ha inteso avvalersi dell’ordinario rimedio costituito dall’opposizione all’esecuzione a sensi dell’art.615 c.p.c. eccepiva ai sensi del combinato disposto degli artt.28 L. 689/81 209 c.d.s., l’intervenuta prescrizione del credito, essendo decorso più di un quinquennio dalla commessa violazione; precisava sul punto che l’infrazione come rilevasi dal documento esattoriale, era stata accertata nell’anno 1996, sottintendendosi che nelle more tra la notifica dell’impugnata cartella e l’avvenuta infrazione non erano stati emessi atti interruttivi né da parte dell’Amministrazione dell’interno, né da parte dell’esattore.
Ciò posto, poiché il verbale di contestazione dei CC. di…… venne elevato all’attore in data 10.04.96 e l’opposta cartella risulta notificata al contravvenzionato il 19.10.01, senza che sia stata provata da parte degli enti convenuti, in ragione anche della loro contumacia, l’invio di alcun interruttivo, successivo a tale data, è da ritenere maturato il periodo prescrizionale di cinque anni, fissato dalla normativa avanti richiamata, per l’esercizio da parte dell’ente impositore del diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria de qua. Poiché dalla documentazione di riferimento risulta che la Prefettura rese esecutivo il ruolo, relativo alla sanzione de qua, in data 31.10.00 e ne effettuò la consegna, tramite apposita nota rac., al consorzio dei concessionari l’8.11.00, cioè in tempo congruo perchè si addivenisse alla riscossione prima del maturarsi della prescrizione, le spese del presente procedimento devono essere poste a carico del concessionario”.
RESPONSABILITÀ COMUNE PER LE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA.
Secondo il Giudice di Pace di Caltanissetta, con sentenza n° 199/2003, l’ente pubblico proprietario e custode della strada deve risarcire i danni subiti da un automobilista che sia uscito fuori strada a causa della presenza di ghiaia sull’asfalto, di una grossa buca (entrambe non segnalate) e dalla mancata istallazione del guard-rail E ciò a prescindere dall’esistenza del limite di velocità che, da solo, non basta a escludere la violazione del principio di tutela dell’altrui incolumità.
“Si evidenzia che il nominato CTU ha accertato che percorrendo alla velocità consentita (non maggiore di 30km/h) il tratto di strada oggetto di causa, ancorché le condizioni del manto non siano ottime, non è possibile perdere il controllo dell’auto, conseguentemente, deve dedursi che l’attore contravvenendo al divieto transitava a una velocità maggiore. Questo Giudice però non può che rilevare un’altra significativa circostanza che ha avuto efficienza causale nel sinistro oggetto di causa. Invero sia perché descritto dal CTU sia perché emerso dalla fotografie acquisite alla causa, emerge che la strada transitata dall’attore verta in uno stato precario sia perché è manifestamente visibile il degrado del manto stradale, e sia perché non è presente alcuna protezione in quel margine della carreggiata dove è presente una grossa buca. Si evidenzia che la fuoriuscita di una vettura dalla carreggiata e la conseguente caduta in una buca presente ai margine della stessa, a parere di questo Giudice, non può qualificarsi come circostanza imprevedibile e quindi come caso fortuito, ne consegue, relativamente al sinistro occorso all’attore, una responsabilità per omessa custodia a carico del comune di……, responsabilità che però concorre, ai sensi dell’art.1227, con quella dell’attore non avendo questi, per come detto sopra, dato prova di aver fatto quanto possibile per evitare il sinistro.”
DANNO BIOLOGICO SPETTA ANCHE ALLA VITTIMA CHE HA LA CONSAPEVOLEZZA DI MORIRE.
Cassazione penale, sez. VI, ordinanza 14/10/2015 n 20767.
La Corte di Cassazione, che è tornata a pronunciarsi sul diritto da parte dei congiunti (non necessariamente eredi) a conseguire il risarcimento del danno biologico (oltre a quello affettivo) se la vittima, nel lasso di tempo intercorrente tra l’evento ed il decesso, ha coscienza del sopraggiungere della morte.Nella fattispecie, i parenti di una vittima di incidente stradale hanno impugnato con ricorso in Cassazione la decisione della Corte d’Appello, in quanto avevano visto ridotto l’ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale. In particolare i ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento, da parte del giudice di merito, del danno biologico patito dal congiunto e maturato nell’arco di tempo intercorrente tra le lesioni subite in seguito all’incidente stradale, e la morte. Sostenevano infatti che, in tale lasso temporale, la vittima fosse rimasta cosciente e che tale circostanza di fatto, hanno ritenuto, fosse stata provata in giudizio. Non hanno tuttavia dato prova di quanto affermato. La Suprema Corte ha ritenuto tale motivo manifestamente infondato, sulla scorta del consolidato principio, secondo cui la paura di dover morire, provata da chi abbia subito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima fosse stata in grado di comprendere la gravità della propria condizione e l’imminenza della propria fine. Pertanto, in assenza di tale consapevolezza, non si delinea l’esistenza del danno in questione. Orbene, nella vicenda in oggetto, la corte d’appello ha ritenuto che la vittima fosse rimasta in stato di incoscienza nell’intervallo tra vulnus ed exitus, per cui tale danno biologico, ed il relativo diritto al risarcimento non è entrato nel patrimonio della stessa non è stato trasmesso agli eredi ai quali spetta comunque il risarcimento per la perdita affettiva del familiare.
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SCUOLA FINO ALL’AVENTE DIRITTO. RICONOSCIMENTO PERIODI SOSPENSIONE LEZIONI
Con un accordo stipulato ai sensi del CCNL scuola avanti l’Ufficio Scolastico Provinciale il Dirigente Scolastico, dopo aver negato il riconoscimento per il periodo delle vacanze natalizie in virtù di una singolare interpretazione dell’art.37 CCNL, ha riconosciuto a tutti gli effetti giuridici ed economici il diritto del docente per tutto il periodo delle vacanze natalizie.
“Invero, il citato art.37 del CCNL vigente, riporta una disposizione che ha il seguente tenore: “qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo di predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio”. La chiara ed inequivocabile lettera della norma non può essere soggetta ad interpretazioni di sorta. L’insegnante titolare…… si è assentata in un’unica soluzione per un periodo antecedente di sette giorni alla pausa natalizia e fino a un periodo di oltre 7 giorni dalla ripresa delle lezioni. per cui il rapporto di lavoro costituito con la supplente si è protratto per tutto il tempo di sospensione delle lezioni. La norma, infatti, non richiede che, al fine del riconoscimento del servizio prestato dal supplente anche durante la sospensione delle lezioni, sia necessario, oltre al fatto che la titolare si assenti per un periodo precedente e successivo alla pausa per sette giorni, anche quello per cui il predetto requisito temporale si estenda anche alla medesima supplente.”






