PROCEDURA PER LA TUTELA DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL DEBITORE
Con un’attesissima pronuncia il Tribunale di Agrigento ha accolto l’istanza di un operaio, padre di famiglia che, a seguito di una serie di fattori non dipendenti dalla sua volontà, non è più riuscito a pagare i propri debiti.
Fondamentalmente sono state le prove rigorosamente richieste ed acquisite dal Tribunale a dimostrazione della incolpevole esposizione debitoria e quindi della meritevolezza della tutela.
Altrettanto rigorosamente è stata valutata l’alternativa liquidatoria, ossia la possibilità di autorizzare i creditori ad agire con il pignoramento del patrimonio del debitore che avrebbero affossato complessivamente il debitore impedendogli di vivere dignitosamente e disperdendo il patrimonio tra spese legali e procedurali.
Una decisione figlia del buon senso e dell’applicazione delle legge a tutela del consumatore che gli ha consentito, con un piano di rientro, una esistenza libera e dignitosa.
PENSIONE PRIVILEGIATA
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana ha accolto la domanda di un militare della capitaneria di porto in pensione condannando l’INPS a riconoscergli e versargli la pensione privilegiata negatagli ripetutamente in via amministrativa.
Secondo l’INPS il trattamento non sarebbe spettato perchè la patologia da cui è affetto il militare non sarebbe inserita tra quelle previste dalla legge; solo a seguito del ricorso giudiziale lo stesso INPS ha riveduto la propria posizione riconoscendo il diritto rivendicato.
Tale tardivo riconoscimento non ha tuttavia evitato anche la condanna alle spese di giudizio.
SUCCESSIONI EREDITARIE LESIONE LEGITTIMA – QUOTA SPETTANTE AGLI EREDI CHE AGISCONO IN RIDUZIONE – DIRITTO ACCRESCIMENTO.
Con una interessante sentenza il Tribunale civile di Caltanissetta risolve una controversia sorta tra gli eredi di una signora che aveva pretermesso completamente i figli dalla propria successione.
La pronuncia di accertamento della lesione di legittima era anche prevedibile, nonostante le diverse questioni sollevate dai convenuti e rigettate dal Tribunale.
Ma l’interessante principio giuridico riguardo la sorte della quota che spetta a coloro che, pur avendone interesse, non hanno agito per la lesione: secondo il Tribunale questa quota va ad accrescere la porzione spettante a colore che hanno agito in giudizio.
La pronuncia pare dunque aprire un solco rispetto all’orientamento prevalente secondo cui, invece, la quota di chi non impugna resterebbe a vantaggio di chi si era appropriato dell’eredità.
RESPONSABILITA’ MEDICA – INTERVENTO DI ROUTINE – RISARCIMENTO – MALASANITA’.
Importante successo dello studio per una vittima di un intervento chirurgico ordinario che, a causa della superficialità nella esecuzione di una esportazione di un polipo, ha provocato la lesione dei tessuti circostanti.
A nulla sono valse le difese dell’Azienda ospedaliera che ha invocato l’assenza di un collegamento tra l’intervento e la lesione.
Il Tribunale accogliendo le argomentazioni della paziente ha accolto la domanda ed ha condannato l’Azienda ospedaliera ad un giusto risarcimento.
RESPONSABILITA’ MEDICA – INTERVENTO DI ROUTINE – RISARCIMENTO – MALASANITA’ – DANNO IATROGENO.
L’azienda sanitaria è stata condannata a risarcire il danno subito da una paziente che a causa della somministrazione di un farmaco al quale è risultata allergica, ha subito uno shock anafilattico rischiando seriamente di perdere la vita.
Nell’interessante pronuncia il Giudice ha anche rigettato le eccezioni formulate dall’azienda ospedaliera e dalla compagnia assicuratrice con le quali esse avevano tentato di impedire l’azione risarcitoria perchè a rispondere del danno avrebbe dovuto essere la gestione liquidatoria a non l’ASP.








