ASTENSIONE OBBLIGATORIA DELLA LAVORATRICE. PARITA’ DI TRATTAMENTO. CONCORSO MEDICINA GENERALE – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA FUORI DEI TERMINI MA ENTRO LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Con una innovativa sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, i giudici amministrativi hanno accolto la domanda della corsista che avrebbe dovuto presentare l’istanza di inserimento nella graduatoria di medicina generale e continuità assistenziale entro il 31 gennaio ma che, a causa della gravidanza, era stata costretta a sospendere il corso ottenendo il titolo il 29 maggio e quindi successivamente al termine ultimo per la presentazione ma prima della pubblicazione della graduatoria poi avvenuta nel novembre dello stesso anno.

Secondo i giudici siciliani la sospensiva per gravidanza e puerperio non può pregiudicare i diritti della madre che dovrà essere tutelata con l’inserimento coatto in graduatoria.

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

                                                                                            (Sezione Prima)

 

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha proposto in data xx/xx/xxxx ricorso straordinario al Presidente della Regione avverso le graduatorie di medicina generale relative ad Assistenza Primaria e Continuità assistenziale, dalle quali è stata esclusa in quanto ha conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale il 29 maggio  e, quindi, oltre la scadenza del termine per la presentazione delle domande (31 gennaio), avendo sospeso la formazione per gravidanza, con recupero dei cinque mesi e ammissione ad una sessione straordinaria per l’esame finale.

Con atto notificato in data xx/xx/xxxx, il controinteressato Dr. Tizio manifestava opposizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10. comma 1,d.p.r. 1199/1971, ai fini della trasposizione della questione dedotta in sede giudiziaria.

Con atto di costituzione in prosecuzione ex art. 48 comma I c.pa., ritualmente notificato e depositato, il giudizio veniva quindi trasposto innanzi questo T.A.R. per la Sicilia.

Parte ricorrente premette di aver frequentato il Corso di formazione specifica in Medicina Generale, di cui al DLgs. 277/03, tenuto presso il Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana, bandito per il triennio xxxx-xxxx: osserva quindi che all’esito dell’esame finale, il corso triennale in parola consente il conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento della professione di medico di medicina generale anche per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel caso in esame, l’interessata avrebbe dovuto conseguire il titolo in questione entro il 31 gennaio a conclusione del relativo corso di studi: corso tuttavia che la Caia ha dovuto sospendere in ragione dell’astensione obbligatoria relativa allo stato di gravidanza, con obbligo di recuperate il periodo di formazione non effettuato ai sensi dell’art. 24, comma 4, primo capoverso, D.Lgs. 368/1999.

La D.ssa Caia, quindi, ammessa al predetto recupero del periodo formativo interrotto, è stata successivamente ammessa all’esame finale giusto D.D.G. xxx/xxxx, espletati in data 29 maggio.

Considerato tuttavia che in data 31 gennaio andava in scadenza il termine per la presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie regionali di cui all’Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/09 da utilizzarsi per la copertura di incarichi vacanti relativi alle attività mediche, la D.ssa Caia presentava domanda per essere inserita con riserva nella graduatoria regionale di Medicina Generale valida per l’anno xxxx di che trattasi, rappresentando di essere ancora iscritta al corso triennale per l’abilitazione che, tuttavia, aveva dovuto sospendere per l’intervenuta gravidanza (per astensione obbligatoria per il periodo di maternità) ma di essere in procinto di conseguire il titolo entro il mese di novembre.

Pubblicata la graduatoria provvisoria in data novembre, la ricorrente prendeva atto di non essere inserita né nell’elenco degli inclusi, né in quello degli esclusi.

Nella successiva graduatoria definitiva la ricorrente risultava invece esclusa come da separati elenchi formati per ciascuna graduatoria di interesse. Seguiva istanza di riesame, non riscontrata.

Dal ché la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Regione avverso la quale il controinteressato intimato si opponeva con richiesta di trasposizione in sede giudiziale.

Il ricorso è affidato a due articolati motivi di censura con i quali si prospetta la violazione di legge e l’eccesso di potere, sotto diversi profili; rappresentandosi sub III) le conseguenze pregiudizievoli derivanti dell’atto impugnato e, sub IV), il periculum in mora a sostegno della domanda cautelare.

L’Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio.

Con ordinanza xxx/xxxx la domanda cautelare è stata accolta ravvisandosi profili di fumus bonni juris ed ai fini dell’ammissione della ricorrente nelle graduatorie di assistenza primaria e continuità assistenziale, per le quali la predetta ha la domanda di inserimento per l’anno xxxx, con riconoscimento del relativo punteggio.

Con ordinanza n. xxx/xxxx è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami: parte ricorrente ha ottemperato come da documentazione versata in atti in data xx/xx/xxxx.

Alla pubblica udienza del xx/xx/xxxx la causa è stata quindi posta in decisione.

Il ricorso è meritorio di accoglimento ritenendo il Collegio di dover confermare l’orientamento della Sezione già espresso con la sentenza n. 302/2018 resa su caso analogo; orientamento ribadito da altra Sezione del T.A.R. con recente sentenza n.1249/2018.

 

Va premesso che il giudice di appello, con ordinanza n. 308/0216 relativa ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella qui in esame, nell’accogliere l’appello cautelare avverso l’ordinanza di rigetto emessa in prime cure, ha chiaramente evidenziato che il necessario diploma è stato conseguito dall’interessata il 29 maggio, e pertanto, pur se oltre il generale termine previsto per la presentazione delle domande, comunque ampiamente prima della compilazione della graduatoria sub judice, e tanto più prima  quale la graduatoria stessa è destinata a spiegare la sua efficacia.

Peraltro, con la condivisibile sentenza n. 2974/2015 resa, pur sotto altri profili, nell’ambito della stessa materia, questa Sezione ha precisato che il corso di formazione per cui è causa costituisce elemento necessario, una volta superato l’esame finale e conseguito il titolo, per l’accesso alle graduatorie annuali predisposte dall’assessorato per l’accesso alla medicina generale.

Trova quindi applicazione, anche alle partecipanti ai predetti corsi, la speciale normativa, nazionale e comunitaria, posta a tutela delle gestanti e delle donne nel periodo del puerperio con l’obbligatoria astensione dall’attività lavorativa (qui didattica-formativa). Ciò in quanto l’astensione obbligatoria per la tutela del nascituro e della donna gestante costituisce principio di legge, non disponibile per il periodo di riferimento neppure dalla stessa beneficiaria.

Dalla applicazione ed inderogabilità dei detti principi discende altresì la mancanza di effetti discriminatori che l’applicazione della normativa citata possa determinare ai fini della carriera della donna-lavoratrice.

Ed invero secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, di cui alla sentenza 06/03/2014 causa C-595/12 su una questione rimessa dal T.A.R. del Lazio, Roma (giusta ordinanza 10256/2012) la discriminazione comprende (art.2, paragrafo 2 lett. c): «(…) c) qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE [del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L348, pag.1)] >>.

L’articolo 14, della direttiva 2006/54 sancisce (paragrafo 1) il divieto di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene (lettera C) all’occupazione alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione come previsto all’articolo 141 del trattato.

Secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 2 stesso art. 14. gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica specifica di un sesso, per quanto riguarda l’accesso al lavoro, inclusa la relativa formazione, non costituisca discriminazione laddove, per la particolare natura delle attività lavorative di cui trattasi o per il contesto in cui esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato.

Tale previsione, tuttavia, non risulta applicabile alla fattispecie in esame, laddove per l’accesso alle graduatorie -per il tramite del corso di formazione- utilizzate nel contesto della medicina generale, l’appartenenza all’uno o all’altro sesso non costituisce certamente elemento essenziale ovvero determinate per la stessa attività lavorativa.

Viene invece in rilievo quanto previsto dall’art. 15 di tale direttiva, relativo al rientro dal congedo di maternità. È infatti previsto che «Alla fine del periodo di congedo per maternità, la donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza>>.

Facendo applicazione al caso in esame dei principi sopra menzionati e della stessa giurisprudenza della corte di Giustizia, il Collegio ritiene che la prevista ammissione ad un corso di recupero per le gestanti che abbiano dovuto interrompere la formazione nel periodo di astensione obbligatoria solo formalmente risulterebbe strumento di tutela e di non discriminazione delle donne gestanti se il conseguimento del titolo, avvenuto prima della formazione delle graduatorie e dell’utilizzo/applicazione temporale delle stesse, non consentire alle interessate di poter presentare nei termini la domanda di partecipazione con istanza di ammissione con riserva (subordinata, si intende, al conseguimento del titolo entro il termine di formazione della stessa graduatoria).

Nel caso in esame è inconfutabile che, in applicazione delle disposizioni normative e regolamentari opportunamente richiamate dall’interessata nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento (art. 24 D.Lgs. 368/99; DI.gs. 1512001: D.M. 7 marzo 2006), la Regione abbia in effetti ritenuto di dare riscontro alle esigenze delle gestanti, che avevano dovuto temporaneamente interrompere la frequenza del corso per obbligo di legge, di poter recuperare il relativo periodo predisponendo apposita sessione straordinaria entro il triennio di riferimento del corso sospeso, senza necessità, dunque, di iscrizione al corso triennale successivo.

La mancata ammissione nelle predette graduatorie, in forza del titolo conseguito (ancorché dopo il termine stabilito ma) comunque antecedentemente alla formulazione delle stesse, vanifica la normativa di favore con elusione della normativa antidiscriminatoria.

A differenti conclusioni non induce l’art. 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale disciplinante la formazione e la formulazione delle graduatorie) ai sensi del quale è stabilito al 31 gennaio il termine entro cui gli interessati, già in possesso conseguito al termine del corso triennale concluso o comunque già in possesso di titolo equivalente, devono presentare la domanda.

Può invero ritenersi che tale disposizione è suscettibile di una interpretazione costituzionalmente orientata che, nei casi come quello qui in esame, consente la presentazione di domande di ammissione con riserva alle gestanti ammesse ai corsi di recupero che conseguono il relativo titolo, in sessione straordinaria dello stesso corso triennale, in data comunque antecedente alla formazione delle graduatorie in parola e alla loro efficacia temporale.

Tale interpretazione del quadro normativo e regolamentare di riferimento risulta la più consona al rispetto dei principi informatori di eguaglianza e non discriminazione delle donne nel periodo di gestazione, non ponendosi in contrasto o arrecando pregiudizio alle ragioni della Amministrazione e agli interessi dei medici in posizione concorrente.

In conclusione, il ricorso è fondato e va quindi accolto con annullamento degli atti impugnati per quanto di interesse.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

 

P.Q.M

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima). definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi £ xxxx (Euro xxxx/xx) oltre accessori e refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma I D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente ed ogni altra persona indicata in sentenza.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.