RIMBORSO IVA SE INSERITO IN DICHIARAZIONE VA IN PRESCRIZIONE DOPO 10 ANNI.

Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento conferma l’orientamento espresso recentemente da diversi giudici secondo cui, dopo che il credito IVA è inserito in dichiarazione, la decadenza biennale non può essere addebitata al creditore, il quale, da tale momento, avrà 10 anni per riscuotere il credito anche con una semplice richiesta con raccomandata a pena di prescrizione e non necessariamente con i modelli (VR) richiesti dall’Agenzia delle Entrate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO SEZIONE 1
ha emesso la seguente
SENTENZA n. 1121/01/2018
-Sul ricorso n.1831/2017
Depositato il 21/07/2017
-avverso DINIEGO RIMBORSO n°12 IVA-ALIQUOTE 2008
contro:
AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE AGRIGENTO
Proposto dai ricorrenti :
Alfa s.r.l.
Difeso da:
SEMPRONIO 1
Difeso da :
SEMPRONIO 2
RITENUTO IN FATTO
Col ricorso in epigrafe n.1831/2017, depositato il 21/07/2017, la Alfa s.r.l. società unipersonale in liquidazione, con sede legale in Alfa (Ag), via tal dei tali n.20 in persona del liquidatore pro tempore sig. Caio, nato in Alfa(Ag) il xx/xx/xxxx e residente a Beta (Cl) in via tal dei tali, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sempronio1 e Sempronio2, ha impugnato il provvedimento di diniego del 20/06/2017, cron.12 dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Agrigento a seguito dell’istanza di rimborso IVA effettuata con lettera raccomandata A/R del 18/10/2016.
Per i motivi esposti in ricorso, il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, formulando le seguenti conclusioni:
“Chiede che il sig. Presidente si compiaccia disporre
-la riunione del presente giudizio con l’altro recante R.G. n.944/17 pendente innanzi a codesta Commissione Tributaria provinciale di Agrigento , ritenuta la evidente connessione oggettiva e soggettiva e, nel merito, chiede che l’On.le Commissione Tributaria provinciale adita voglia fissare udienza di discussione del ricorso per cosi decidere:
-in via principale, ritenere e dichiarare la sussistenza del diritto al rimborso ex art.30, D.P.R. 633/1972 e, conseguentemente,
-condannare l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Agrigento, in persona del direttore pro tempore, al rimborso in favore della Alfa S.R.L. società unipersonale in liquidazione, in persona del liquidatore rappresentante pro tempore, del credito IVA di £ XX.XXX,XX, maggiorato degli interessi legali di cui al novellato art.1284 c.c.;
– con vittoria di spese e compensi”.
L’Agenzia delle Entrate , Direzione Provinciale di Agrigento, si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni depositate il 09/10/2017, con le quali per le ragioni ivi esposte, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale:
-in via preliminare:
1) la riunione, per connessione soggettiva ed oggettiva, del presente processo R.G.R.00183/2017 con il processo R.G.R. 000944/2017 ai sensi dell’art.29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546;
2) il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio”.
All’odierna pubblica udienza, dopo l’esposizione del relatore sentite le parti, il ricorso è stato deciso come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Commissione che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero, l’Ufficio ha denegato il rimborso IVA richiesto con la motivazione che la società ricorrente “non ha rispettato il termine di decadenza biennale, previsto dall’art.21 del D. Lgs. 546/1992, termine che non è stato rispettato dalla Società avendo presentato l’istanza in data 21/01/2016 con prot. 64861,nonchè oltre il termine di cui all’art.55 del DPR 633/72”.
Il diniego è illegittimo.
Infatti la Società Tizio s.r.l. ha cessato la propria attività commerciale il xx/xx/2007 e da allora ha iniziato la fase liquidazione.
Ha formulato domanda di rimborso del credito IVA indicando tale credito nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA degli anni 2008 E 2009, come si evince dalla documentazione prodotta.
Ora, secondo la tesi dell’Ufficio tale dichiarazione non sarebbe bastevole all’esercizio del diritto, che resterebbe precluso ove non esercitato nel biennio successivo con la presentazione del modello di rimborso VR, che solo scongiurerebbe le decadenze di legge.
Tale tesi, alla stregua della più recente giurisprudenza del Supremo Collegio, come bene ha argomentato parte ricorrente, non può essere condivisa in quanto ancorata ad una giurisprudenza ormai superata.
Secondo l’orientamento più recente (Cass. Civ. Sez. V,2.3.2016 n.4145 e Sez. Trib.15/05/2015 n. 9970) “costituisce ormai indirizzo prevalente di questa Corte quello secondo cui la domanda di rimborso dell’IVA deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito e, quindi, adempimento necessario per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito di imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell’apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art.21, comma secondo, D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546, ma solo a quello di prescrizione ordinaria decennale ex art.2946 c.c.”
La Commissione ritiene di condividere il superiore orientamento e lo fa proprio, per cui il provvedimento di diniego impugnato alla stregua di quanto sopra , è illegittimo e deve essere annullato, con conseguente statuizione del diritto al rimborso , per il quale non si è ancora maturato il termine decennale di prescrizione, considerato ,altresì, che il credito maturato nel 2007 e nel 2008 è stato poi richiesto con raccomandata a.r. del 18/10/2016.
Le spese seguono la soccombenza, vanno poste a carico dell’Agenzia delle Entrate e si liquidano in Euro x.xxx,xx in favore della società ricorrente.
P.Q.M
La Commissione accoglie il ricorso e, per effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’Agenzia delle Entrate di Agrigento al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro x.xxx,xx oltre accessori di legge, se dovuti, in favore della società ricorrente.
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