RENDITA CATASTALE- ATTRIBUZIONE D’UFFICIO-SITUAZIONE DI FATTO-PREVALENZA.
I Giudici della Commissione Tributaria di Agrigento hanno accolto il ricorso di un contribuente che ha impugnato un atto di attribuzione di classe e rendita catastale non rispondente alla reale situazione di fatto.
Secondo i Giudici agrigentini, in presenza di precisi elementi indicati nel modello DOFCA, non è sufficiente il richiamo a codici standardizzati.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento sezione 1,
ha emesso la seguente
SENTENZA N° 1591/01/2018
-sul ricorso n.155/2018
depositato il 31/01/2018
-avverso ATTI RELATIV OPERAZIONI CATASTALI ESTIMI CATAST.
contro:
AG.ENT.DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO
Proposto dal ricorrente:
Tizio
difeso da:
Caio
R.G.R. n.155/2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Tizio impugnava l’avviso di accertamento catastale N. xxx/xxxx notificatogli il xx/xx/xxxx, con il quale l’Agenzia del Territorio ha preceduto alla modifica dei dati di classamento e rendita proposti con dichiarazione DOFCA della categoria C/3 classe 4 alla categoria C/1 classe 7 con modifica della rendita catastale.
Parte ricorrente sosteneva l’illegittimità dell’avviso di pagamento, rilevando:
-Difetto di motivazione previsto dall’art.7 legge n.212/2000;
-Insussistenza dei parametri indicati dell’Agenzia dell’Entrate
Concludeva parte ricorrente chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato perché illegittimo in diritto con vittoria delle spese.
Allega al presente ricorso perizia tecnica rilasciata da Professionista abilitato.
L’Agenzia dell’Entrate- Direzione del Territorio non si è costituito.
L’accertamento trae origine dal cambio di destinazione d’uso effettuato dal ricorrente per l’apertura di un’attività commerciale ed artigianale con realizzazione di opere interne. A seguito di ciò procedeva a presentare dichiarazione DOFCA procedendo alla modifica dei dati di classamento da Cat. C/1,classe 7 a categoria C/3 classe 4.
L’Agenzia del territorio sulla base della documentazione presentata riteneva non congrua la classificazione proposta dal ricorrente e procedeva ad accertare l’immobile in categoria C/1 Classe 7. Da qui l’impugnazione dell’atto di accertamento oggi in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
Il Collegio rileva che indirizzo consolidato della Corte di Cassazione sulla motivazione degli atti di classamento ed attribuzione di rendita catastale conseguenti a procedura DOFCA è andato consolidandosi, nel senso che: “qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall’art.2 del D.L. n. 16 del 1993, convertito in L. n.75 del 1993, e dal D.M.n.701 del 1994 (cd. procedura DOFCA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati”.
Dove, in caso contrario, e cioè nell’ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente “ la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pino esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (da ultimo, Cass. Ord. 12497/16 e Cassazione- Sez. Tributaria- sentenza n. 977, depositata il 17/01/2018).
Si tratta di orientamento che si pone in linea con quanto stabilito dalla Cass. 23237/14, la quale (richiamando Cass. ord. 3394/14) ha affermato che: “ in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura DOFCA, l’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni date al contribuente deve contenere un’adeguata ancorchè sommaria motivazione, che delimiti l’oggetto della successiva eventuale controversia giudiziaria, affermando, appunto, che l’Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente del DOFCA viene disattesa”.
Nel farsi carico di alcune precedenti pronunce in materia, Cass. 23237/14 cit. ha rilevato come il principio cosi da essa accolto “contrasta solo in apparenza con la giurisprudenza citata dal ricorrente (cfr., da ultimo, Cass. n. 2268 del 2014) secondo cui, in ipotesi d’attribuzione della rendita catastale a seguito della procedura DOFCA, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell’atto”.
Quest’ultimo indirizzo deve trovare applicazione solo nel caso in cui “gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata da contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e risultino, perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita sia risultante di una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati: in tal caso, risulta evidente come la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell’atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso”.
Diversamente deve, però, avvenire allorquando “la rendita proposta con la DOFCA non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente”; ipotesi in cui l’Ufficio dovrà, appunto, specificarle, sia per consentire al contribuente di approntare agevolmente le consequenziali difese, che per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate; principio questo che si pone in consonanza con la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass.n.9626 del 2012; ord. 19814 del 2012; n. 21532 del 2013; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014), che, in tema di motivazione degli atti di modifica di classamento, ha, appunto affermato che è necessaria l’enunciazione delle relative ragioni per consentire al contribuente il pieno svolgimento del suo diritto di difesa e per circoscrivere l’ambito dell’eventuale futuro giudizio”.
Orbene, come si evince dal su riportato orientamento di legittimità, questo livello di motivazione non può ritenersi sufficiente quando gli avvisi di accertamento disattendono la proposta variazione in categoria C/1
Proprio sulla base di una divergente valutazione degli “elementi di fatto” addotti dai contribuenti con procedura DOFCA, e costituiti dall’asserito deterioramento degli immobili; dalla mancanza in essi delle caratteristiche tipologiche di lusso e, comunque, legittimanti il classamento di signorilità C/1; dalla sopravvenuta diversa distribuzione degli spazi esterni.
L’ufficio deve sempre dare compiutamente conto dei motivi per cui esso ritiene di disattendere gli elementi di fatto addotti dai contribuenti a sostegno del passaggio da C1 a C3; e tale onere di compiuta motivazione non viene meno per il solo fatto che la divergenza fattuale così ravvisata determini il ripristino della classificazione originaria.
A nulla rileva il fatto che l’Ufficio adduce come motivazione il fatto che immobili attigui sono classificati nella categoria C1 senza tenere conto delle condizioni dell’immobile stesso, della posizione geografica, della superficie e delle condizioni vetuste dell’immobile cui è sottoposto l’immobile in questione.
La Commissione sottolinea, altresì, che il valore di mercato rilevato dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dà un risultato non sufficientemente elevato valutando magazzini e negozi al disotto della media del mercato.
La perizia allegata riporta fedelmente il valore di mercato che per le considerazioni sopra esposte giustificano le lagnanze di parte ricorrente e pertanto, la Commissione nel concordare con quanto descritto anche in perizia , dichiara congrua la classificazione dell’immobile nella categoria C3 classe, così come dichiarato da parte ricorrente.
Data la complessità della controversia si dispone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso . Spese compensate.







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