Studio Legale Bruccheri

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Lo Studio Legale Avvocato Bruccheri è Specializzato in Diritto Penale, Diritto Civile, Diritto Tributario

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Divorzio breve: la legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 26/5/2015.

Legge 6.05.2015 n° 55 , G.U. n. 107 dell’11.05.2015

E’ stata pubblicata la legge 6 maggio 2015, n. 55, che interviene sulla disciplina della separazione e del divorzio, riducendo i tempi per la domanda di divorzio.

L’intervento legislativo si aggiunge alle misure introdotte dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 che ha previsto la possibilità di evitare il procedimento di fronte al tribunale mediante la negoziazione assistita da avvocati e gli accordi di separazione e divorzio conclusi davanti all’ufficiale dello stato civile.

Con la riforma, si è voluto ridurre lo il tempo necessario per decidere un’eventuale riconciliazione o ripensamento.

L’art. 1 della nuova legge va a modificare l’art. 3 comma 1 lett. b n. 2 della legge n. 898/1970 che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio.

Nelle separazioni giudiziali:

  • si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
  • il termine decorre – come attualmente previsto – dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale:

  • si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
  • il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Sempre di sei mesi è il termine che deve decorrere dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile come si evince da un’interpretazione sistematica delle recenti novelle.

L’art. 2 modifica l’art. 191 c.c. inserendo un’ulteriore comma che prevede lo scioglimento della comunione legale: in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.

Fino ad oggi la comunione legale si scioglieva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale.

Lo scioglimento non retroagisce fino al momento della domanda di separazione personale.

La modifica legislativa consente pertanto di definire fin da subito i rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale.

Lo stesso articolo della legge di riforma aggiunge una previsione di natura procedurale secondo cui l’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione sull’atto di matrimonio.

L’art. 3 della legge, infine, disciplina la fase transitoria. Le nuove previsioni sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e di anticipazione dello scioglimento della comunione legale, si applicano alle domande di divorzio proposte dopo l’entrata in vigore della legge, anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che è presupposto della domanda.

 

LEGGE 6 maggio 2015, n. 55

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche’ di comunione tra i coniugi. (15G00073)

(GU n. 107 del 11-5-2015)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. Al secondo capoverso della lettera b), del numero 2), dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

Art. 2

  1. All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma e’ inserito il seguente:

«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche’ omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e’ comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».

Art. 3

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 6 maggio 2015.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

 

Decreto Legislativo n. 154 del 28/12/2013

Il d.l.vo. 154/2013, entrato in vigore nel febbraio 2014, ha attuato la legge 219/12 ed, oltre ad aver parificato i figli nati nel matrimonio a quelli nati fuori dal matrimonio, ci ha dato una nuova definizione del concetto di “potestà genitoriale”.

La necessità di ridefinire il concetto di “potestà genitoriale” nel nostro ordinamento prende spunto dal Regolamento dell’Unione Europea detto anche Bruxelles II bis, il quale appunto introduce il termine innovativo di “Responsabilità genitoriale”.

Dal Febbraio 2014, pertanto, non si parlerà più di potestà genitoriale, bensì di Responsabilità genitoriale, che entrambi i genitori dovranno esercitare sui figli minorenni.

Il Decreto 154/2013 in particolare ha ridefinito gli artt. 316 e 316 bis del codice civile. L’art. 316 c.c. stabilisce che: “Entrambi i genitori hanno la Responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.” Ed ancora ai commi quattro e cinque:” Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sulla istruzione, sulla educazione e sulle condizioni di vita del figlio”.

Il successivo art. 316 bis prevede che. “ I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.”

Non a caso si utilizza il termine “responsabilità genitoriale” in luogo della vecchia “potestà”. La responsabilità ci indica che oggi il genitore non ha un “potere” sui figli minorenni, ma una vera e propria responsabilità in merito alla loro crescita ed al loro benessere pscico-fisico e tale responsabilità nasce per il solo fatto di riconoscere il figlio, anche se nato fuori del matrimonio.

Anche il genitore non convivente con il figlio riconosciuto ha pertanto la Responsabilità genitoriale sul minore e non potrà disinteressarsene. Non solo, ma i genitori dovranno di comune accordo prendere tutte le decisioni inerenti al loro figlio minore riconosciuto (in ordine alla istruzione, educazione, salute) ed anche in relazione alla residenza abituale del minore. Questo vuol dire, ad esempio, che nessuno dei due genitori potrà univocamente decidere di trasferirsi con il figlio minore in un’altra città, dovendo per questo essere d’accordo con l’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale. Lo stesso vale per tutte le decisioni relative alla crescita, istruzione ed educazione del figlio, che dovranno necessariamente essere prese in modo concorde, sia che i genitori siano sposati, sia che non lo siano, sia che convivano sia che non convivano.

Il nuovo art. 337 ter del codice civile disciplina l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale nei casi di separazione o divorzio ed espressamente stabilisce che: “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla istruzione, all’educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.”

Il successivo art. 337 quater, invece, prevede i casi, del tutto eccezionali, nei quali i figli minori possono essere affidati, in sede di separazione o divorzio, ad uno solo dei genitori, che eserciterà quindi la responsabilità genitoriale in via esclusiva sul minore. Presto dedicheremo all’affidamento condiviso o esclusivo dei figli minori nell’ambito dei procedimenti di separazione o divorzio un altro articolo.

Eventuali violazioni del principio fondamentale dell’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale darà modo al genitore che ha subito una decisione univoca da parte dell’altro genitore in merito alla crescita o educazione o istruzione del figlio minore di far ricorso all’intervento del Magistrato ai sensi dell’art. 709 ter del c.p.c., chiedendo che vengano presi provvedimenti contro il genitore inadempiente o che commetta violazioni in danno del minore.

La nuova riformulazione del concetto di Responsabilità Genitoriale quindi rafforza quello importante ed innovativo della bigenitorialità, per cui i figli minorenni hanno il diritto di avere due genitori, che insieme gli garantiscano una crescita equilibrata nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni. Nessuno dei due genitori quindi ha maggiori diritti o doveri, ma entrambi hanno eguali diritti e doveri e soprattutto responsabilità verso i figli minorenni, il quali, come recita l’art. 315 bis, inserito dalla Legge 219/2012, hanno diritto ad essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente dai genitori.

NOTIFICA CONDOMINIO CON AMMINISTRATORE: INESISTENTE SE EFFETTUATA PRESSO LA SEDE DEL CONDOMINIO.

E’ questo il senso e la portata di una interessante sentenza pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta il quale ha dato ragione ad un condominio il quale aveva chiesto che fosse dichiarata la inesistenza della notifica di un decreto ingiuntivo effettuata presso lo stabile condominiale anzichè presso l’ufficio dell’amministratore allorquando presso lo stabile condominiale non vi sia una sede idonea allo svolgimento dell’attività assemblare.

Onorari avvocati: approvate le nuove tariffe 2014.

Pubblicato nella Gazzetta del 2 aprile 2014 il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 recante i Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell’ordinamento professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247).

La tabella riepilogativa la potete trovare al seguente link:

http://www.altalex.com/index.php?idnot=65253.