Le notifiche telematiche nel processo tributario. Valida la notifica telematica effettuata all’indirizzo di p.e.c. presente nell’indice IPA.
Con una pronuncia inedita nel panorama giurisprudenziale, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente il quale si doleva della pronuncia di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
Ed invero, la Corte di merito ha ritenuto inesistente la notifica dell’appello effettuata telematicamente dal contribuente poiché l’indirizzo di p.e.c. del destinatario, indicato nella relata di notifica, era stato tratto dall’indice IPA piuttosto che dal registro PP.AA., indice che non potrebbe essere considerato pubblico alla data in cui fu effettuata la notifica.
A sostegno di un simile assunto, la Corte di merito citava la norma di cui all’art. 28, co. 1 del D.L. 76/2020, la quale prevede l’utilizzo degli indirizzi di p.e.c. registrati presso l’IPA solo a condizione che l’ente non abbia provveduto a registrare la propria p.e.c. presso il c.d. registro PP.AA., e precisava che, comunque, tale norma è entrata in vigore successivamente alla data della notifica dell’appello, sicché, in ogni caso l’utilizzo dell’indice IPA sarebbe stato precluso al contribuente, con conseguente inesistenza della notificazione e inammissibilità dell’appello.
Tuttavia la Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, ha affermato che nel processo tributario trova applicazione la disciplina speciale di cui al combinato disposto dell’art. 16 bis del D.L. 546/1992 e del D.M. 163/2013.
Quest’ultimo espressamente dispone che per gli enti impositori, l’indirizzo di p.e.c. è quello individuato dall’art. 47, co. 3 del D.lgs. 82/2005 pubblicato nell’I.P.A.
Pertanto, ritenuto che il processo telematico tributario è entrato in vigore nella regione Sicilia a far data dal 15/6/2017 e che la notifica de qua è certamente successiva (anno 2020), il contribuente ha correttamente notificato l’atto di appello applicando la normativa speciale vigente per il processo tributario.
Tempi duri, dunque, per gli avvocati i quali, oltre a doversi barcamenare tra le norme del diritto civile, penale, amministrativo, tributario e delle tante altre branche del diritto, sono costretti ad affrontare la spinosa e nuova questione del processo telematico nelle più varie sfaccettature, tra le quali spicca il tema della notifica.
Con sempre maggior frequenza si assiste a una pronuncia che, anziché risolvere le questioni di merito, si soffermano su questioni di forma “telematica”, sperperando le già scarse risorse umane ed economiche, che non apportano alcun utile contributo alla causa.
Si assiste così ad un florilegio di pronunce che affermano l’inesistenza di una notifica di un ricorso regolarmente ed effettivamente ricevuto dal destinatario (che ne rilascia ricevuta) nel proprio indirizzo di p.e.c., risultante da tutti i registri esistenti, solo perché nella relata di notifica risulta che l’indirizzo di p.e.c. è stato preso da un registro piuttosto che da un altro.
Orbene, a parte la confusione che un tale sistema ha ingenerato tra gli operatori di diritto che hanno poca dimestichezza con lo strumento informatico (tra i quali il giudice a quo delle controversie oggetto di commento), pare proprio che i problemi del processo telematico siano solo all’alba! Ci dobbiamo aspettare altro?
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