IVA AGEVOLATA SULLA PRIMA CASA NON DECADE IL BENEFICIO SE IL MANCATO TRASFERIMENTO E’ INCOLPEVOLE.
La Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta ha accolto il ricorso presentato da una coppia, che ha impugnato l’avviso emesso dall’Agenzia delle Entrate, la quale aveva dichiarato decaduti i coniugi dal beneficio dell’IVA agevolata al 4%, in quanto non avevano trasferito la propria residenza nell’immobile acquistato entro 18 mesi dall’acquisto.
I coniugi hanno dimostrato che il mancato trasferimento era dipeso da fatti che impedivano di abitare l’immobile e che non avevano alcuna colpa al riguardo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SEZIONE 2
Ha emesso la seguente sentenza
SENTENZA n. 474/02/18
-sul ricorso n.212/2017
Spedito il 24/03/2017
-avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n°20131T003209000 IVA-ALTRO 2013
Contro:
AG.ENTRATE DIR.PROVIN.UFF.CONTROLLI-LEGALE CALTANISSETTA
proposti dai ricorrenti:
Tizio
difeso da:
Sempronio 1
difeso da:
Sempronio2
Caio
difeso da:
Sempronio 1
difeso da:
Sempronio 2
R.G.R. n.212/2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Tizio e Caio impugnavano l’avviso di liquidazione dell’imposta ed erogazione di sanzioni n. xxxx, notificato il xx/xx/xxxx, avente ad oggetto la revoca dell’aliquota agevolata del 4% per l’acquisto di una casa di abitazione non di lusso, cui aveva provveduto l’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta per non avere i predetti provveduto ,come dichiarato nell’atto notarile , a trasferire la propria residenza nel comune di Caltanissetta nel termine di 18 mesi successivi alla stipula dell’atto (25.11.2013)
Rilevavano i ricorrenti l’illegittimità dell’avviso di liquidazione impugnato in quanto:
- Sussisterebbe una causa di forza maggiore , in relazione all’abitabilità dell’immobile oggetto di compravendita per il quale sono state richieste le agevolazioni “prima casa”, che avrebbe impedito il trasferimento della residenza dei coniugi nel Comune di Caltanissetta ove è posto l’immobile acquistato, consistente in particolare nel fatto che l’abitazione in questione sarebbe divenuta abitabile solo nel gennaio del 2016 a causa di infiltrazione d’acqua e di umidità;
- Sussisterebbe in capo ai ricorrenti comunque il requisito dello svolgimento dell’attività lavorativa
nel comune in cui si trova l’immobile per la concessione delle agevolazioni fiscali.
Rilevavano, poi, i ricorrenti l’illegittimità delle sanzioni applicate nella misura del 30%, stante la loro buona fede.
L’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, costituitasi, chiedeva l’integrale rigetto del ricorso, rilevando l’inesistenza di una legittima causa di forza maggiore tale da impedire in modo assoluto il trasferimento della residenza anagrafica; la decadenza dal beneficio e l’impossibilità di avvalersi di altro requisito agevolativo, costituito dall’esercizio dell’attività lavorativa nel comune ove si trova l’immobile.
Quanto alle sanzioni, l’Agenzia ribadiva la legittimità dell’erogazione nella misura del 30% dell’Iva dovuta in via ordinaria in applicazione degli articoli 7 e 17 D.lgs 472/1997.
I ricorrenti depositavano memoria illustrativa.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del xx/xx/xxxx.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è, ad avviso della Commissione, fondato.
Ritiene infatti il Collegio, applicando i principi affermati della Corte di Cassazione nella sentenza n.864/201 6, che, nella valutazione dell’adempimento dell’obbligo del contribuente di trasferire tempestivamente la propria residenza nel comune ove è situato l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” (richiesta e solo provvisoriamente concessa al momento della registrazione dell’atto), non può non tenersi conto (proprio perché si tratta di un obbligo di fare) della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e, cioè, di un evento (caratterizzato dalla non imputabilità, dalla inevitabilità e dalla imprevedibilità) ostativo al compimento del programma di trasferimento al quale l’acquisto dell’immobile acquistato, con lo scopo di andarvi ad abitare, nel comune dove il contribuente intendeva trasferirsi; cosicchè la sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile che impedisca il trasferimento del contribuente nell’immobile acquistato nel comune dove egli intendeva trasferirsi esclude la decadenza dall’agevolazione, senza che al riguardo possano esigersi comportamenti ulteriori, come il reperimento di altro immobile nel medesimo comune per ivi trasferirsi fino a quando diventi possibile utilizzare l’immobile acquistato con il beneficio fiscale.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno appunto invocato e dimostrato la sussistenza della causa di forza maggiore mediante la produzione della relazione tecnica nella quale si evince che, a distanza di circa un anno dall’acquisto dell’immobile, lo stesso presentava diffusamente forte umidità, mura bagnate ed insalubri e, più nello specifico, è stato dimostrato , anche mediante rappresentazione fotografica, che il terrazzo era interessato da fenomeni di gocciolamento, che il muro di controterra era completamente imbibito d’acqua, che le mura perimetrali in corrispondenza dei pilastri erano interessati da gravi fenomeni di umidità, mettendo in pericolo la stessa stabilità dell’immobile, il piazzale di accesso era interessato da fenomeni di rigonfiamento della zona carrabile impedendo l’accesso con l’autovettura (l’immobile ha accesso dalla strada provinciale e non è possibile parcheggiare l’automobile all’esterno), inoltre, la pavimentazione si era rigonfiata e distaccata dal sottofondo dell’immobile interessato.
Per tali problematiche sono state individuate lunghe e costose opere di riparazione, risanamento e sostituzione delle varie parti dell’immobile interessate.
Dalla medesima relazione si è infine evinto che solo nel 2016, a seguito della realizzazione degli interventi descritti, l’immobile è stato considerato abitabile e da tale data i ricorrenti hanno infatti fissato la propria residenza anagrafica.
Della suindicata relazione si evince, peraltro, che i danni all’immobile sono stati provocati dal difetto di costruzione imputabile all’impresa che ha realizzato i lavori e che ha venduto l’immobile agli odierni ricorrenti, difetti che si sono manifestati dopo circa 5 mesi dall’acquisto e hanno causato l’impossibilità a trasferirsi nell’immobile stesso.
Tali risultanze indicate nella relazione non sono state contestate né in fatto né in diritto di Agenzia delle Entrate.
Conseguentemente, il ricorso va accolto e l’atto impugnato va annullato.
Le spese del giudizio seguono soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione annulla l’atto impugnato e condanna l’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro xxxx,xx ,oltre accessori di legge.
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