CONTRATTI LAVORO A TERMINE SCUOLA. ADEGUAMENTO SCATTI ANZIANITA’ RETRIBUTIVA E MENSILITA’ ESTIVE ANCHE PER PRECARI.

Sono sempre numerose le questioni sollevate davanti ai giudici da parte dei docenti precari che subiscono un trattamento (anche) economico sfavorevole rispetto ai colleghi di ruolo.

Secondo i giudici tale differenza non è legittima e i precari possono ottenere una parificazione della retribuzione con scatti di anzianità e retribuzione piena per i mesi di luglio e agosto se il posto è ricoperto fino al 30 giugno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIAN

Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Caio pronuncia la seguente

                                         SENTENZA

Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso depositato il xx/x/xxxx

                                                                     DA

Tizia

Rappresentata e difesa dall’avv. Sempronio 1 e Sempronio 2

RICORRENTE

                                                          CONTRO

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Trieste

RESISTENTE

Oggetto: RICONOSCIMENTO ANZIANITA’ DI SERVIZIO

Causa discussa e decisa all’udienza del xx/xx/xxxx sulle seguenti

                                                         CONCLUSIONI

PER LA RICORRENTE

  1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Tizia all’immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, dell’intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato dal 1/9/2004, collocandola nella medesima condizione giuridica (a decorrere dal 1/9/2010) ed economica (a decorrere dal 1/9/2011) maturata per il personale docente di scuola primaria assunto con contratto a tempo indeterminato in data 1/9/2004;
  2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Tizia, nel periodo di servizio pregresso svolto con  contratti a tempo determinato, alla progressione stipendiale prevista dall’art.53 L.312/1980 e, conseguentemente, condannare il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore al pagamento della somma di euro x.xxx,xx, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole maturazioni al soddisfo, o nella diversa somma che il Giudice riterrà dovuta, ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Tizia a percepire, nel periodo di servizio pregresso svolto con contratti a tempo determinato, la medesima retribuzione spettante ai lavoratori comparabili di ruolo e, conseguentemente, condannare il Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore al pagamento della somma di euro x.xxx,xx, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole maturazioni a soddisfo, o nella diversa somma che il Giudice riterrà dovuta;
  3. Accertare che la ricorrente negli anni 2006, 2007 e 2009, nonostante la previsione dell’art.7, comma 1, L.28/07/1961 n. 831,non ha percepito il trattamento economico per i mesi di luglio e agosto e, per l’effetto, condannare il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore al pagamento della somma di x.xxx,xx, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole maturazioni al soddisfo, o nella diversa somma che il Giudice riterrà dovuta;

-con vittoria di spese, compensi e onorari.

PER IL RESISTENTE

Rigettarsi il ricorso avversario in ogni sua parte siccome infondato in fatto e diritto.

In subordine, dichiarare- tutto o in parte- la prescrizione delle pretese economiche di controparte. Spese rifuse.

                                                        IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data xx/x/xxxx la signora Tizia evocava in giudizio il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca onde sentir dichiarare il riconoscimento a proprio favore della completa equiparazione agli effetti giuridici ed economici del servizio prestato a settembre xxxx attraverso successivi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sino all’avvenuto passaggio in ruolo nonché alla progressione stipendiale prevista dall’art.53 L.N. 312/80 con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate, ivi compreso il trattamento economico per i mesi di luglio e agosto relativi agli anni 2006, 2007 e 2009.

Si costituiva l’Amministrazione convenuta che dal canto suo concludeva per il rigetto delle pretese avversarie.

Tanto premesso e ritenuta la pacifica applicabilità della Direttiva CEE al settore scolastico, si evidenzia che il disposto della clausola4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva N. 1999/70/CE prevede testualmente al punto 1 che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego , i lavoratori a tempo determinato NON POSSONO ESSERE TRATTATI IN MODO MENO FAVOREVOLE DEI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO comparabili per il solo fatto  di  avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, A MENO CHE NON SUSSISTANO RAGIONI OGGETTIVE” mentre  per il successivo punto 4 “I criteri  del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.

Secondo quando ritenuto dalla Corte di giustizia UE (sentenza 22 dicembre 2010 procedimenti riuniti C 444/09 e C 456/09 GAVIEIRO) la clausola  N. 4 punto 1 è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da parte dei dipendenti assunti con contratti a tempo determinato al fine riconosciuti i benefici economici collegati alla maturazione dell’anzianità di servizio.

Nel caso di specie deve pertanto valutarsi se ricorrono, per il personale della scuola, “motivazioni oggettive” idonee a giustificare, ai sensi della citata clausola, la diversità del regime giuridico applicabile al servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato in posizione pro-ruolo, secondo quanto previsto dall’art. 485 T.U. N. 297/94, e a quello prestato da parte dei dipendenti immessi in ruolo perché, in mancanza, la normativa nazionale dovrà essere disapplicata.

In tal senso non rileva, innanzitutto, il fatto che la differenza di trattamento consegua l’applicazione di una norma interna generale ed astratta, evidentemente contenuta in una legge  o in un contratto collettivo, e inoltre si  “richiede che la disponibilità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disponibilità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”; detti elementi  “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (vedasi sentenza 13/09/07 causa C-307/05 DEL CERRO ALONSO).

Al punto 48 di tale pronuncia si afferma altresì che la nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 punto 1 dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella clausola principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l’ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato.

Nel caso di specie, vista la vincolatività dei principi espressi dalla clausola 4 della direttiva, ne deriva che la ragione oggettiva utile alla differenziazione del trattamento economico deve risiedere in una ragione oggettiva diversa dalla esistenza di disposizione normativa o dalla organizzazione del servizio, ma in una oggettiva e proporzionale (principio di proporzionalità sempre presente nell’ordinamento dell’UE) differenza del rapporto o della prestazione, ovviamente  diversa della mera temporaneità del rapporto.

Orbene nell’ipotesi per cui è causa:

  1. Non emerge da alcuna disposizione normativa che è richiesta ed esigibile dal personale non di ruolo una prestazione qualitativamente diversa, per cui la ragione giustificatrice deve stimarsi insussistente (cfr. C.G.U.E. sentenza Del Cerro Alonso, punti 53 e 58 e Gavieiro  Gavieiro  e Iglesias Tomas, 55);
  2. Il modello organizzativo delle supplenze adottato dallo Stato Italiano non può costituire giustificazione delle diversità di trattamento, perché espressamente esclusa dalla clausola 4 che vieta una giustificazione basata circostanza che il rapporto di lavoro sia, per scelta del datore di lavoro, a termine (cfr. C.G.U.E. sentenza Gavieiro e Iglesias Tomas , punti 56 e 57);
  3. Non vi è diversità di selezione differente tra personale di ruolo e non di ruolo, visto il doppio canale di accesso al ruolo (cfr. C. Costituzionale sentenza N.41/11; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. Civ. S.U. ordinanza N.3399 del 13/2/08) posto che per il personale docente ed ATA l’accesso ai ruoli avviene per il 50% ed oltre (considerato che le graduatorie concorsuali nel tempo si esauriscono, per cui l’immissione in ruolo avviene a quel punto solo dalla graduatoria ad esaurimento.

A fronte delle ripetute pronunce, favorevoli ai lavoratori, il resistente tenta di rappresentare una serie di argomentazioni poco convincenti e basate su scelte legislative, logiche, politiche e vincoli di bilancio che nulla hanno a che fare con la parità di trattamento rispetto alla quale non si vede veramente in quale rapporto di causa-effetto esse si trovino.

Significativamente anche la Corte d’Appello di TS con sentenza pronunciata il 26/07/15 (soggetto appellato) si è espressa sul punto nel senso che “in particolare non rileva la necessità di garantire la flessibilità del personale della Scuola (e cioè di adeguarne sempre la consistenza al mutevole andamento della domanda) e nello stesso tempo di salvaguardare la tenuta economico finanziaria del sistema: si tratta infatti di esigenze  che possono essere richiamate   allo scopo di giustificare l’utilizzo (ampio e prolungato)del lavoro a termine, mentre non sembra che possano rendere legittima la disparità di trattamento fra diverse categorie di lavoratori, dato che non ineriscono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni ciascuna.

Né si può dire che questa disparità sia giustificabile con il perseguimento di finalità di politica sociale, non essendo propriamente tale l’obiettivo di ottenere un risparmi di spesa mediante il pagamento ai lavoratori a termine di retribuzioni inferiori (in quanto non commisurate all’anzanità) rispetto a quelle erogate ai loro omologhi assunti a tempo indeterminato.

La difficoltà di computo dell’anzianità dei lavoratori assunti a termine costituisce poi un ostacolo esclusivamente materiale, che certo non può impedire il riconoscimento del diritto…

L’unico argomento utile ai fini di giustificare la disparità di trattamento di cui si discute è pertanto quello fondato sulla pretesa diversità ontologica tra lavoratori a termine e lavoratori e tempo indeterminato.

IN CONCRETO PERO’ QUESTA DIVERSITA’ NON ESISTE, né per quanto riguarda le funzioni, dato che tutti concorrono allo  stesso modo all’espletamento del medesimo servizio, né per quanto riguarda le modalità di accesso al lavoro poiché i lavoratori di ruolo sono, in buona parte, degli ex precari assunti a tempo indeterminato per effetto dello scorrimento delle graduatorie in cui sono tuttora inseriti i loro colleghi a termine; né infine per quanto riguarda il contenuto del rapporto, essendo diritti e doveri uguali sia per i lavoratori di ruolo che per i supplenti.

Del resto il Ministero non ha mai spiegato come e perché l’intensità del vincolo sarebbe maggiore per gli uni piuttosto che per gli altri”.

Va ancora evidenziato che la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato tra l’odierna ricorrente e il  MIUR negli anni scolastici 2005/06, 2006/07 e 2008/09 con effetti sino al termine delle attività didattiche ex art.4 co 2 L.N.124/99 (cioè sino al 30 giugno) è stata effettuata contra legem, trattandosi INCONTESTABILMENTE DELLA  COPERTURA DI UN POSTO VACANTE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO  EX ART.4 co 1 L.N. 124/99.

Non può infine l’adito Tribunale esimersi dal rilevare che, nonostante l’immissione in ruolo, PERMANE L’INTERESSE ATTUALE E CONCRETO DI PARTE RICORRENTE ad insistere per l’accoglimento della domanda in quanto:

  1. al momento dell’avvenuta stabilizzazione la ricostruzione della carriera non riconosce l’aumento retributivo maturato negli anni di precariato, ma parte da una condizione retributiva aggiornata alla sola data di immissione in ruolo;
  2. la stessa Amministrazione ammette che, ai sensi dell’art. 485 D.Lvo 297/94, vengono riconosciuti i primi 4 anni di servizio per intero sia ai fini giuridici che economici, mentre il periodo eccedente è riconosciuto per i due terzi ai fini giuridici ed economici,  per il restante terzo anche ai fini economici, ma solo al 16° anno di anzianità  secondo il seguente prospetto:

– primi 4 anni: 100% ai fini giuridici ed economici;

       – periodi successivi: 2/3 ai fini giuridici ed economici;

       – ulteriore terzo: dopo 16 anni e solo a fini economici;

       – residuo terzo ai fini giuridici: NESSUN RICONOSCIMENTO.

Sicchè la ricostruzione si rivela parziale in quanto

  • non viene riconosciuto ai fini giuridici un terzo del periodo di servizio eccedente il quadriennio;
  •  non aggiorna la retribuzione con gli arretrati retributivi maturati nei singoli anni per effetto dell’anzianità di servizio, nel senso che per tutti  gli anni di contratto annuale la retribuzione rimane invariata, senza incidenza dell’anzianità, e al momento dell’immissione in ruolo viene solo aggiornata, con i  limiti esposti a partire da quel momento prendendo a parametro il minimo tabellare.

Per tutte le considerazioni che precedono va pertanto riconosciuto il diritto dell’odierna attrice all’immediato riconoscimento sia ai fini giuridici che economici dell’anzianità maturata in tutti i servizi non in ruolo prestati sin dal primo giorno inclusi i mesi estivi di luglio e agosto per gli anni 2006, 2007 e 2009 nonché della progressione stipendiale prevista dall’art. 53 L.N. 312/80.

Consegue pure la condanna della convenuta Amministrazione al pagamento delle differenze retributive, entro i limiti della prescrizione quinquennale ex art. 2948 N. 4 cc.; tra quanto percepito e quanto l’interessata avrebbe avuto diritto a percepire considerando gli scatti di anzianità complessivamente maturati, maggiorate degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Ed invero il cumulo di rivalutazione ed interessi rimane  nella fattispecie escluso per effetto dell’art. 22 co 36 L.23/12/94 N. 724, norma dichiarata costituzionalmente illegittima solo quanto all’impiego privato con sentenza N.459/2000 della Consulta.

Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

                                                                    P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone in funzione del Giudice del Lavoro in persona del dott. Caio, definitivamente pronunciando nell’ambito del procedimento promosso con ricorso da Tizia e depositato il xx/xx/xxxx, così provvede

  1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente Tizia all’immediato riconoscimento sia ai fini giuridici che economici dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati sin dal primo giorno inclusi i mesi di luglio e agosto relativi agli anni 2006, 2007 e 2009, riconoscendo alla stessa la progressione stipendiale, in funzione degli scatti di anzianità maturati, ai fini previdenziali ed in ragione di periodi di servizi prestati, prevista dal CCNL Comparto Scuola per il personale docente assunto a tempo indeterminato e per l’effetto
  2. Condanna la convenuta amministrazione a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata nonché a corrispondere le differenze retributive tra quanto percepito e quanto l’interessata avrebbe avuto diritto a percepire nel limite del termine prescrizionale di cui all’art. 2948 n.4 c.c., oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie a soddisfo.
  3. Condanna infine il Ministero resistente a rifondere all’odierna attrice le spese di lite, che liquida in euro x.xxx.xx.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di 40 giorni dall’odierna pronuncia.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.