CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE. REITERAZIONE ILLEGITTIMA SE PRIVA DI MOTIVAZIONE. DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

 Nel comparto della scuola pubblica la scarsa organizzazione di un sistema che garantisca la copertura dei posti del personale docente sfocia nei contratti di lavoro a tempo determinato. Contratti che, secondo la migliore giurisprudenza, sono da considerarsi illegittimi se non sono indicate le ragioni della limitazione temporale. Di conseguenza il danno va risarcito.

                                                                  REPUBBLICA ITALIANA

                                                              IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                                          IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Della sezione per le controversie di lavoro ha pronunciato la seguente

                                                                                       SENTENZA

nella controversia n.xx/xxxx R.G.L., promossa da:

TIZIA,

elettivamente domiciliata in alfa, via beta, presso e nello studio dell’avv. Sempronio, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Sempronio 2.

-RICORRENTE-

contro:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

domiciliato in Alfa, via delta, presso e negli uffici dell’Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege.

-CONVENUTO-

                                                                                    OGGETTO:

                                                                       “CONTRATTI A TERMINE”

                                                                       RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il xx/xx/xxxx Tizia, premesso di aver stipulato col Ministero, in data xx/x/xxxx, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per sedici ore settimanali come docente di scuola secondaria, con termine finale al xx/x/xxxx, ed un successivo contratto per diciotto ore settimanali, in data xx/x/xxxx e con termine finale al xx/x/xxxx; ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato e condannare il Ministero al risarcimento del danno, in via subordinata, condannare il Ministero al solo risarcimento del danno.

Il convenuto si è costituito, contestando le domande avversarie e chiedendo in via pregiudiziale dichiararsi il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di costituzione di un rapporto a tempo indeterminato;

dichiararsi prescritte le pretese risarcitorie maturate oltre i cinque anni prima del primo atto interruttivo;

accettarsi e dichiararsi l’improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire per quanti, fra i ricorrenti, siano stati assunti a tempo indeterminato con diritto alla ricostruzione della carriera; nel merito, rigettarsi il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Ritiene il giudicante che il contratto successivo al primo sia da considerare illegittimo per il combinato disposto della direttiva 99/70 UE e del D.Lgs. 368/2001, anche alla luce dei principi generali della materia, e richiama sul punto la sentenza pronunciata da questo Tribunale in data xx/x/xxxx (procedimento R.G.L. 145/2011 est. Dott. Caio); ritiene inoltre inapplicabile la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato, richiamando in materia la sentenza di questo Tribunale pronunciata in data x/xx/xxxx (procedimento R.G.L. 2366/2011 est. dott. Caio).

Va quindi accolta la domanda risarcitoria proposta dall’attrice in via subordinata.

Ritiene questo giudice che sia applicabile il parametro di cui all’art.72 della legge n.183del 2010, il quale prevede un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art.8 della legge n.604 del 1966.

L’applicazione di tale criterio appare preferibile rispetto ad altri indicati dalla giurisprudenza, in quanto si tratta di criterio riferito a fattispecie analoga, dalla quale la presente si differenzia per l’assenza della conversione vietata per legge.

Applicando i criteri di legge, ed in particolare considerando la presenza di una violazione del diritto comunitario ed interno che a questo giudicante appare palese, si ritiene equa la fissazione del risarcimento in dieci mensilità della retribuzione globale di fatto.

Le spese seguono la soccombenza.

                                                                                            P.Q.M.

Il Giudice,

  1. Dichiara tenuto a condanna il Ministero convenuto a corrispondere alla ricorrente, a titolo risarcitorio, dieci alla mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza.
  2. Condanna il Ministero convenuto alla spese di lite, liquidate in euro x.xxx,xx per diritti ed euro x.xxx,xx per onorari, oltre generali,  IVA e CPA.
  3. Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.

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