Categoria: Novità legislative
Decreto Legislativo n. 154 del 28/12/2013
Il d.l.vo. 154/2013, entrato in vigore nel febbraio 2014, ha attuato la legge 219/12 ed, oltre ad aver parificato i figli nati nel matrimonio a quelli nati fuori dal matrimonio, ci ha dato una nuova definizione del concetto di “potestà genitoriale”.
La necessità di ridefinire il concetto di “potestà genitoriale” nel nostro ordinamento prende spunto dal Regolamento dell’Unione Europea detto anche Bruxelles II bis, il quale appunto introduce il termine innovativo di “Responsabilità genitoriale”.
Dal Febbraio 2014, pertanto, non si parlerà più di potestà genitoriale, bensì di Responsabilità genitoriale, che entrambi i genitori dovranno esercitare sui figli minorenni.
Il Decreto 154/2013 in particolare ha ridefinito gli artt. 316 e 316 bis del codice civile. L’art. 316 c.c. stabilisce che: “Entrambi i genitori hanno la Responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.” Ed ancora ai commi quattro e cinque:” Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sulla istruzione, sulla educazione e sulle condizioni di vita del figlio”.
Il successivo art. 316 bis prevede che. “ I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.”
Non a caso si utilizza il termine “responsabilità genitoriale” in luogo della vecchia “potestà”. La responsabilità ci indica che oggi il genitore non ha un “potere” sui figli minorenni, ma una vera e propria responsabilità in merito alla loro crescita ed al loro benessere pscico-fisico e tale responsabilità nasce per il solo fatto di riconoscere il figlio, anche se nato fuori del matrimonio.
Anche il genitore non convivente con il figlio riconosciuto ha pertanto la Responsabilità genitoriale sul minore e non potrà disinteressarsene. Non solo, ma i genitori dovranno di comune accordo prendere tutte le decisioni inerenti al loro figlio minore riconosciuto (in ordine alla istruzione, educazione, salute) ed anche in relazione alla residenza abituale del minore. Questo vuol dire, ad esempio, che nessuno dei due genitori potrà univocamente decidere di trasferirsi con il figlio minore in un’altra città, dovendo per questo essere d’accordo con l’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale. Lo stesso vale per tutte le decisioni relative alla crescita, istruzione ed educazione del figlio, che dovranno necessariamente essere prese in modo concorde, sia che i genitori siano sposati, sia che non lo siano, sia che convivano sia che non convivano.
Il nuovo art. 337 ter del codice civile disciplina l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale nei casi di separazione o divorzio ed espressamente stabilisce che: “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla istruzione, all’educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.”
Il successivo art. 337 quater, invece, prevede i casi, del tutto eccezionali, nei quali i figli minori possono essere affidati, in sede di separazione o divorzio, ad uno solo dei genitori, che eserciterà quindi la responsabilità genitoriale in via esclusiva sul minore. Presto dedicheremo all’affidamento condiviso o esclusivo dei figli minori nell’ambito dei procedimenti di separazione o divorzio un altro articolo.
Eventuali violazioni del principio fondamentale dell’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale darà modo al genitore che ha subito una decisione univoca da parte dell’altro genitore in merito alla crescita o educazione o istruzione del figlio minore di far ricorso all’intervento del Magistrato ai sensi dell’art. 709 ter del c.p.c., chiedendo che vengano presi provvedimenti contro il genitore inadempiente o che commetta violazioni in danno del minore.
La nuova riformulazione del concetto di Responsabilità Genitoriale quindi rafforza quello importante ed innovativo della bigenitorialità, per cui i figli minorenni hanno il diritto di avere due genitori, che insieme gli garantiscano una crescita equilibrata nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni. Nessuno dei due genitori quindi ha maggiori diritti o doveri, ma entrambi hanno eguali diritti e doveri e soprattutto responsabilità verso i figli minorenni, il quali, come recita l’art. 315 bis, inserito dalla Legge 219/2012, hanno diritto ad essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente dai genitori.
Onorari avvocati: approvate le nuove tariffe 2014.
Pubblicato nella Gazzetta del 2 aprile 2014 il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 recante i Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell’ordinamento professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247).
La tabella riepilogativa la potete trovare al seguente link:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=65253.