L’esistenza di beni personali del coniuge debitore opponibile al creditore in sede esecutiva e il valore della trascrizione dell’accettazione dell’eredità.
La Corte d’Appello palermitana, nell’accogliere l’appello proposto dal coniuge non debitore, il quale si doleva dell’illegittimità del pignoramento azionato sull’immobile facente parte della comunione legale, chiarisce la portata del principio di sussidiarietà dei beni della comunione legale (art. 189 c.c.).
Il coniuge non debitore, in sede di opposizione all’esecuzione, indicava al creditore procedente altri beni personali (di provenienza ereditaria) sui quali avrebbe potuto soddisfarsi, ma questi proseguiva con l’azione esecutiva incoata ritenendo che, in assenza di trascrizione dell’accettazione di eredità della debitrice, tali beni non potevano essere validamente aggrediti.
La Corte chiarisce che il principio di sussidiarietà di cui godono i beni della comunione legale ex art. 189 c.c. non onera il creditore di ricercare beni personali del coniuge debitore da aggredire in via preventiva, ma consente ai coniugi contitolari del bene aggredito di indicare, in sede di opposizione all’esecuzione, l’esistenza di beni personali del debitore suscettibili di esecuzione forzata, sì che il creditore rinunci all’azione esecutiva già avviata a carico dei beni della comunione.
Tra i beni personali rientrano anche quelli di provenienza ereditaria, a prescindere dalla trascrizione dell’accettazione di eredità, la quale ultima risponde alla sola esigenza di continuità delle trascrizioni e non impedisce all’interessato (in tal caso al creditore dell’erede) di curare personalmente la trascrizione dell’accettazione e consentire al pignoramento immobiliare già trascritto di produrre effetti retroattivi.
Ed invero, la Banca creditrice aveva pignorato l’immobile facente parte della comunione legale a soddisfazione di un credito vantato nei confronti di uno solo dei coniugi.
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