FERMO AMMINISTRATIVO – SANZIONE ACCESSORIA – ANNULLAMENTO PER VIOLAZIONE NON ADDEBITABILE AL PROPRIETARIO.

Con una interessante pronuncia, il Giudice di Pace civile di Palermo, ha accolto una opposizione alla sanzione amministrativa del fermo di un autoarticolato proposto dalla ditta proprietaria del mezzo la quale lamentava l’assenza dei requisiti di legge.
Questi i fatti: il conducente dell’autoarticolato veniva colpito da malore mentre era alla guida e, pertanto, abbandonava il mezzo nella carreggiata, l’aiutante, sprovvisto di patente di guida, per non bloccare il traffico decideva di spostarlo in altro luogo.
Mentre l’autoarticolato era condotto dall’aiutante veniva fermato e contravvenzionato per guida senza patente; tuttavia, secondo i verbalizzanti, tale condotta andava sanzionata anche nei confronti del proprietario con il fermo amministrativo.
Avverso detta sanzione insorgeva la ditta rilevando che, il veicolo sottoposto al fermo amministrativo è di proprietà di un soggetto diverso da colui il quale ha commesso la violazione, per cui, a mente dell’art. 213, comma 9, c.d.s, le cui disposizioni sono richiamate espressamente dall’art. 214 c.d.s., il fermo amministrativo (così come il sequestro) non si applica nel caso in cui il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.
La violazione contestata concerne una violazione non collegata al mezzo di proprietà della ricorrente (come ad esempio la mancata revisione o copertura assicurativa), bensì ad una condizione personale del conducente stesso che era privo della patente di guida.
In accoglimento del suesposto principio, la sanzione è stata dunque annullata.
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