Agenzia della Riscossione – solo la sede competente territorialmente può emettere gli atti della riscossione.

Con la sentenza n. 2720/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado della Sicilia, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, ha affermato la nullità della cartella di pagamento emessa dall’Agenzia dell’Entrate Riscossione sede di Catania nei confronti di un contribuente domiciliato fiscalmente in provincia di Caltanissetta per violazione della disciplina relativa alla competenza territoriale dell’Agente della Riscossione attualmente vigente anche dopo il subentro dell’Agenzia dell’Entrate Riscossione ad Equitalia e, in Sicilia, a Riscossione Sicilia S.p.A.

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